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Garanzia fondo PMI: il diritto di surroga del garante

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’ente gestore del fondo di garanzia per le PMI, che paga una parte del debito di un’impresa poi fallita, non è un coobbligato solidale ma un garante con un’obbligazione autonoma verso la banca finanziatrice. Di conseguenza, ha diritto di surrogarsi nei diritti del creditore e di insinuare il proprio credito nel fallimento, anche se il creditore originario non è stato integralmente soddisfatto. L’ordinanza chiarisce che la garanzia fondo PMI ha natura pubblicistica e non soggiace alle regole sulla duplicazione dei crediti previste per i coobbligati.

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Garanzia Fondo PMI: Sì all’Insinuazione al Passivo Anche Senza Pieno Soddisfacimento del Creditore

Un’importante ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la natura giuridica della garanzia fondo PMI e le sue conseguenze nelle procedure fallimentari. Il principio stabilito è fondamentale: l’ente che gestisce il fondo pubblico di garanzia, una volta escussa la garanzia da parte della banca, ha pieno diritto di insinuarsi al passivo del fallimento dell’impresa debitrice per recuperare le somme versate. Questo diritto sussiste indipendentemente dal fatto che il debito originario della banca sia stato o meno integralmente saldato. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni di questa decisione.

I Fatti del Caso

Una società a responsabilità limitata otteneva un finanziamento da un istituto di credito, assistito da una garanzia statale erogata tramite un ente gestore del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. La garanzia copriva una parte del finanziamento. Successivamente, la società veniva dichiarata fallita.

A seguito dell’inadempimento, la banca finanziatrice escuteva la garanzia, ottenendo dall’ente gestore il pagamento della quota garantita. Di conseguenza, l’Agente della Riscossione, per conto dell’ente gestore, presentava domanda di insinuazione al passivo del fallimento per recuperare l’importo pagato, vantando anche un privilegio legale sul credito.

Sia il giudice delegato che il Tribunale in sede di opposizione rigettavano la domanda. La loro motivazione si basava sull’articolo 61 della Legge Fallimentare, che disciplina il regresso tra coobbligati. Secondo i giudici di merito, l’ente garante era un coobbligato e, poiché la banca non era stata integralmente soddisfatta (avendo ricevuto solo il pagamento parziale relativo alla garanzia), non era possibile ammettere un altro credito per la stessa obbligazione, al fine di evitare una duplicazione del concorso sul passivo fallimentare.

Le motivazioni della Corte sulla garanzia fondo PMI

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando il decreto del Tribunale e ribaltando completamente la prospettiva. Il ragionamento della Suprema Corte si fonda sulla specifica natura della garanzia fondo PMI, che non può essere assimilata a una comune coobbligazione solidale.

Natura Pubblicistica e Autonomia dell’Obbligazione di Garanzia

Il punto centrale della decisione è che l’intervento del Fondo di Garanzia ha una finalità pubblicistica: sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese assicurando le banche contro il rischio di insolvenza. La garanzia, quindi, non è prestata a favore dell’impresa debitrice, ma direttamente alla banca finanziatrice. L’ente gestore del fondo non è un coobbligato solidale con l’impresa, ma ha un’obbligazione autonoma e diretta nei confronti dell’istituto di credito.

Di conseguenza, quando l’ente paga la banca, non sta adempiendo un’obbligazione altrui, ma la propria. Questo fa sì che la disciplina dell’art. 61 della Legge Fallimentare, pensata per i rapporti tra coobbligati, sia del tutto inapplicabile alla fattispecie.

Il Diritto di Surroga Legale

Una volta effettuato il pagamento, l’ente gestore acquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente non per regresso, ma per surroga legale, ai sensi dell’art. 1203 c.c. e della normativa speciale (D.Lgs. 123/1998). La surroga comporta che il garante subentri nella stessa posizione e con gli stessi diritti (incluso il privilegio) che la banca aveva nei confronti del debitore fallito, limitatamente alla somma pagata.

La Corte ha chiarito che il diritto di surroga sorge per il solo fatto di aver pagato, a prescindere dal fatto che il creditore originario (la banca) sia stato integralmente soddisfatto. Ciò che rileva è che il garante abbia estinto la propria obbligazione di garanzia. Pertanto, la circostanza che residui un debito in capo al fallito verso la banca non osta all’esercizio del diritto di surroga da parte del fondo.

Conclusioni

Questa ordinanza offre un chiarimento cruciale per gli operatori del diritto fallimentare e per il sistema bancario. Le conclusioni pratiche sono le seguenti:

1. Nessuna coobbligazione: L’ente gestore del Fondo di Garanzia per le PMI non è un coobbligato del debitore principale.
2. Surroga immediata: L’ente ha diritto di surrogarsi e insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare non appena effettua il pagamento alla banca, anche se questo copre solo una parte del debito totale.
3. Nessuna duplicazione del credito: L’ammissione del credito del garante non crea una duplicazione. Sarà onere della curatela fallimentare rettificare lo stato passivo, riducendo il credito originario della banca di un importo pari a quanto dalla stessa incassato tramite l’escussione della garanzia.

La decisione rafforza il meccanismo della garanzia fondo PMI, assicurando al garante pubblico la possibilità di recuperare le somme erogate con la dovuta priorità, senza dover attendere l’integrale soddisfacimento del creditore principale, e garantendo così la sostenibilità e l’efficacia dello strumento di sostegno alle imprese.

Il garante di un prestito tramite il fondo pubblico per le PMI è considerato un coobbligato solidale del debitore fallito?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’ente gestore del fondo ha un’obbligazione di garanzia autonoma e diretta verso la banca, non verso l’impresa. Pertanto, non è un coobbligato del debitore e non si applicano le norme sul regresso tra coobbligati.

Il fondo pubblico che ha pagato la garanzia può chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento anche se la banca non è stata completamente rimborsata?
Sì. Il diritto del garante di surrogarsi nei diritti del creditore e di insinuarsi al passivo sorge per il solo fatto di aver adempiuto la propria obbligazione di garanzia, indipendentemente dal fatto che il debito complessivo verso la banca sia stato o meno integralmente estinto.

L’ammissione del credito del garante nel fallimento crea una duplicazione di crediti per lo stesso debito?
No. L’ammissione del credito del garante è legittima. Per evitare duplicazioni, il credito della banca originaria, se già insinuato, deve essere ridotto di un importo pari alla somma che la banca ha ricevuto dal fondo di garanzia. È compito della curatela fallimentare effettuare questa rettifica.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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