Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7830 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23642-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 4850/2023 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA, depositato il 23/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con
sentenza del 2/12/2021, contestando il mancato riconoscimento del privilegio richiesto in forza della garanzia prestata dalla società fallita in favore della RAGIONE_SOCIALE, società di diritto cileno controllata da RAGIONE_SOCIALE in via indiretta tramite RAGIONE_SOCIALE che ne detiene il 70 % del capitale sociale.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito all ‘ opposizione chiedendone il rigetto.
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora importa, ha rilevato, in fatto, che: – in data 28/8/2020, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno sottoscritto il contratto d ‘ appalto, denominato ‘ Contrucción RAGIONE_SOCIALE Campos del Sor Sur-Chile ‘ e d avente ad oggetto l ‘ affidamento da parte di RAGIONE_SOCIALE a COGNOME dei lavori di progettazione, costruzione e messa in esercizio di un parco fotovoltaico in Cile; – le parti hanno pattuito a favore di Tozzi Latam un corrispettivo per l ‘ esecuzione delle opere pari a 58.925.642,2 dollari statunitensi; – il contratto ha previsto che, a garanzia dell ‘ adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società appaltatrice, quest ‘ ultima doveva consegnare alla società appaltante , tra l’altro, una Parent Company Guarantee , e cioè una garanzia rilasciata dalla capogruppo per un importo pari al 5%; – il contratto d’appalto ha, inoltre, stabilito che RAGIONE_SOCIALE fosse responsabile di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, di previdenza sociale e contrattuali, comprensivi di retribuzioni, premi, gratifiche, onorari, contributi previdenziali, imposte e altri benefici comunque spettanti ai lavoratori, nei confronti non solo dei propri dipendenti ma anche del personale delle imprese subappaltatrici, con obbligo dell ‘ appaltatrice di risarcire la
società committente per qualsiasi danno che potesse subire in conseguenza di qualsiasi violazione di tale obbligo; – la RAGIONE_SOCIALE, in data 26/11/2020, ha rilasciato a RAGIONE_SOCIALE la c.d. ‘ Parent Company Guarantee ‘ sino all ‘ importo pattuito del 5% previsto dal contratto, ovvero per la somma di 2.946.282 dollari statunitensi; – nel corso dell ‘ appalto, RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto al pagamento di svariati subappaltatori e fornitori e non ha corrisposto le remunerazioni spettanti ai propri dipendenti; – COGNOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno, tra l’altro, stipulato, in data 28/4/2021, un accordo con mandato di pagamento in virtù del quale la società appaltatrice ha autorizzato la società committente a pagare, per suo conto, diversi dipendenti impiegati nell ‘ esecuzione dell ‘ appalto e a surrogarsi nei diritti spettanti ai dipendenti nei confronti della stessa società appaltatrice; – in esecuzione dell ‘ accordo del 28/4/2021, RAGIONE_SOCIALE ha pagato n. 527 indennità di licenziamento (‘ finiquitos de trabahadores ‘) ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di 1.106.689.994 pesos cileni, pari ad €. 1.164.910,00, surrogandosi nei relativi diritti di credito; – in data 4/6/2021, il tribunale di Santiago del Cile, su istanza presentata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione fallimentare di tale società; – RAGIONE_SOCIALE con ricorso proposto in data 13/7/2021, a fronte dei pagamenti con surrogazione effettuati a favore di fornitori, subappaltatori e dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, si è insinuata al passivo della procedura fallimentare; – la domanda di insinuazione al passivo presentata dalla società committente è stata accolta per l ‘ importo di 1.108.216.994 pesos cileni, pari al totale dei pagamenti effettuati a favore dei lavoratori di RAGIONE_SOCIALE e ai relativi costi notarili, in via privilegiata ai sensi dell ‘ art. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno; – il tribunale di
Ravenna, con sentenza del 2/12/2021, ha dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ha depositato domanda per l ‘ ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE chiedendo, in via principale, di essere ammessa per l ‘ importo di €. 1.166.520,00 (pari a pesos cileni 1.108.216.994) in via privilegiata, in applicazione degli articoli 1610, n. 5, 1612 e 2742 nn. 5 e 8 del codice civile cileno ovvero, occorrendo, in applicazione dell ‘ articolo 2751bis , n. 1, del codice civile italiano, in ragione dei pagamenti con surrogazione effettuati dalla stessa in favore dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, oltre interessi; – il giudice delegato ha ammesso tutti i crediti oggetto della domanda di insinuazione al passivo in via chirografaria, non riconoscendo il privilegio richiesto.
1.5. Il tribunale, quindi, a fronte di tali fatti, dopo aver rilevato che la questione controversa attiene alla ‘ spettanza in capo a RAGIONE_SOCIALE Chile nei confronti del fallimento COGNOME del privilegio ex art. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno che, secondo quanto affermato dallo stesso giudice delegato, in virtù del meccanismo surrogatorio e dell ‘ impossibilità per il solvens di acquisire un diritto di prelazione che non avrebbe potuto far valere il creditore originario, sarebbe riconoscibile solo nei confronti della società datrice di lavoro, ovvero RAGIONE_SOCIALE e non nei confronti della società garante, ovvero RAGIONE_SOCIALE , ha, in sostanza, ritenuto che: – il privilegio previsto dagli artt. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno riguarda i crediti di origine lavorativa ed è del tutto analogo a quello riconosciuto dall ‘ art. 2751 bis , n. 1, del codice civile italiano; -l ‘ accordo del 28/4/2021 prevede testualmente che ‘ (n)el presente contratto e ai sensi dell ‘ art. 1610 n. 5) del Codice Civile, COGNOME RAGIONE_SOCIALE autorizza la società RAGIONE_SOCIALE a pagare con surrogazione, gli importi dovuti da COGNOME ai propri dipendenti a titolo di retribuzione per
prestazioni lavorative e a sottoscrivere i relativi accordi di fine rapporto (finiquitos) e le transazioni stragiudiziali ‘ ; -tale accordo, sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE fa dunque riferimento espresso al diritto cileno, che è stato altresì richiamato all ‘ interno della Parent Company Guarantee , ovvero della garanzia prestata dalla società controllante RAGIONE_SOCIALE, nella quale, infatti, si legge che ‘ (l)a presente garanzia sarà disciplinata e interpretata ai sensi del diritto cileno ‘ ; – la norma a cui si fa riferimento nell ‘ accordo del 28/4/2021 è l ‘ art. 1610, n. 5, del codice civile cileno, il quale stabilisce che ‘ (l)a surrogazione si effettua di diritto e anche contro la volontà del creditore, in tutti i casi previsti dalla legge e in particolare a vantaggio di colui che paga un debito altrui, con il consenso espresso o tacito del debitore ‘ ; – il codice civile cileno prevede altresì, all ‘art. 1612, che ‘ la surrogazione, sia legale che convenzionale, trasferisce al nuovo creditore tutti i diritti, le azioni, i privilegi e le ipoteche del vecchio creditore, sia contro il debitore principale che contro qualsiasi terzo, solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito ‘ ; – il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha pacificamente riconosciuto la spettanza del privilegio in capo a RAGIONE_SOCIALE nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE in forza del pagamento effettuato dall ‘ opponente nei confronti dei lavoratori con conseguente attivazione del meccanismo surrogatorio; – la surrogazione che consegue al pagamento di quanto dovuto al creditore da parte di un terzo, in via generale, trova, infatti, la propria ratio nell ‘ esigenza di garantire a quest ‘ ultimo il recupero dell ‘ esborso effettuato e attribuisce al solvens il diritto di credito, con tutte le azioni, garanzie ed accessori, inclusi i privilegi che spettavano al creditore originario nei confronti del debitore; – l ‘ art. 1612 del codice civile cileno stabilisce che il trasferimento del diritto di
credito, con annessi accessori, che consegue alla surrogazione spiega effetti non solo nei confronti del debitore principale ma anche dei terzi solidalmente o sussidiariamente responsabili del debito; -di tale norma il decreto opposto ha fornito un ‘ interpretazione restrittiva, ritenendo che la stessa doveva essere applicata esclusivamente ‘ alle garanzie che già assistevano, anche in via autonoma, il credito oggetto di garanzia ‘ ; – tale interpretazione non ha, tuttavia, fondamento nel testo della disposizione normativa in base alla quale la surrogazione produce effetto nei confronti di ‘ qualsiasi ‘ terzo, solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito; l ‘ utilizzo dell ‘aggettivo indefinito ‘ qualsiasi ‘ milita infatti a favore di un ‘ esegesi della norma opposta a quella limitativa propugnata nel decreto; – la norma suddetta, inoltre, fa riferimento espresso al terzo ‘ solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito ‘ e non al terzo solidalmente e sussidiariamente responsabile con il debitore nei confronti del creditore originario; – il pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati nell ‘ appalto ha, dunque, determinato, sulla base della formulazione dell’art. 1612 del codice civile cileno, la surrogazione della stessa nei crediti privilegiati da loro vantati anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che ha prestato la Parent Company Guarantee , divenendo per l ‘ effetto solidalmente responsabile nei confronti della propria controllata; -nella Parent Company Guarantee si legge espressamente che ‘ (c)on il presente documento, il Garante garantisce il corretto impiego e la restituzione dell ‘ anticipo nonché il fedele, esatto e tempestivo adempimento del Contratto per un importo pari al 5 % del valore del Contratto, ossia per un importo pari a 2.946.282,10 dollari statunitensi ‘ ; – COGNOME non ha adempiuto al contratto di appalto, non pagando i
dipendenti impiegati nella commessa, tanto che ha dovuto sottoscrivere l ‘ accordo del 28/4/2021 con l ‘ opponente, autorizzando la stessa a saldare il proprio debito nei loro confronti; – a fronte dell ‘ inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE è, dunque, responsabile, in via solidale, per il debito della propria controllata in virtù della garanzia prestata, nei limiti ivi previsti.
1.6. Il tribunale ha, inoltre, ritenuto che ‘ anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie in esame il diritto italiano e la relativa disciplina della surrogazione, non si può ignorare il contenuto dell ‘ art. 1204 c.c., che appare similare a quello dell ‘ art. 1612 del codice civile cileno ‘: -‘ l ‘ art. 1204 c.c. stabilisce che ‘(l)a surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore’ ; – anche in tale articolo, non vi è alcuna limitazione degli effetti della surrogazione ai soli terzi solidamente responsabili nei confronti del creditore originario, essendo la norma formulata con riferimento a tutti i terzi che hanno garantito il debito.
1.7. Il tribunale, quindi, dopo aver affermato che ‘ la surrogazione da parte di RAGIONE_SOCIALE nei crediti privilegiati vantati dai lavoratori impiegati nell ‘ appalto Campo del Sol Sur non possa che spiegare efficacia anche nei confronti della garante RAGIONE_SOCIALE , ha , per l’effetto, ammesso la società istante al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE ‘ in via privilegiata ai sensi dell’art. 2472, nn. 5 e 8, del codice civile cileno ‘ , per ‘ il credito di euro 1.166.520,00 in ragione dei pagamenti con surrogazione effettuati a favore dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE ‘ , oltre agli ‘ interessi maturati su tali pagamenti ‘ e a quelli ‘ che matureranno sino alla data del deposito del progetto di riparto,
vantati da RAGIONE_SOCIALE sino a concorrenza dell’importo massimo garantito pari ad euro 2.601.222,00 ‘.
1.8. Il RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 22/11/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.9. L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 21/1/2025, ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso sul rilievo, tra l’altro, che ‘ l ‘ art. 2741 c.c. e quindi il rispetto delle cause legittime di prelazione costituisce una norma imperativa ‘ e che tale norma sarebbe violata ‘ove si ammettesse la possibilità per il creditore, che abbia acquistato un titolo di privilegio in ragione di una surrogazione, di ‘trasferire’ tale privilegio su un credito diverso da quello, principale o di garanzia, di cui è divenuto titolare per effetto della surrogazione medesima, con l ‘ effetto di creare un titolo di privilegio lavoristico extra legem, da riconoscersi in capo a chi non sia mai stato alle dipendenze dell ‘impresa contro cui lo stesso è fatto valere’.
1.11. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1612 del codice civile della Repubblica del Cile, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la norma prevista dall ‘ art. 1612 cit., lì dove dispone che la surrogazione trasferisce al nuovo creditore gli accessori del credito nei confronti sia del debitore principale sia di qualsiasi terzo solidalmente o sussidiariamente responsabile del debito, consente di affermare che ‘ il pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati
nell ‘ appalto abbia surrogato la medesima nei crediti privilegiati da loro vantati anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che ha prestato la Parent Company Guarantee, divenendo per l ‘ effetto solidalmente responsabile nei confronti della propria controllata ‘ .
2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: – la norma di cui all ‘ art. 1612 del codice civile della Repubblica del Cile, come già affermato dal giudice delegato, ‘ deve … ritenersi limitata alle garanzie che già assistevano, anche in via autonoma, il credito oggetto di surrogazione, in quanto la ratio dell ‘ istituto è proprio quella di assicurare al solvens niente di meno – e niente di più! – di quanto spettasse al creditore originario ‘; – la surrogazione consiste, infatti, tanto per il diritto italiano quanto per quello cileno, in un fenomeno successorio, subentrando il solvens in conseguenza del pagamento nell ‘ identica posizione del creditore soddisfatto; – il pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati nell ‘ appalto ha, quindi, determinato la surrogazione della stessa nei crediti privilegiati da loro vantati nei confronti della datrice di lavoro COGNOME ma non ha prodotto alcun effetto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che ha prestato la Parent Company Guarantee soltanto alla RAGIONE_SOCIALE, divenendo per l ‘ effetto solidalmente responsabile, ma in chirografo, verso quest ‘ ultima, e non altri, per l ‘ inadempimento imputabile alla propria controllata delle obbligazioni da essa assunte quale appaltatrice della committente; – il pagamento dei dipendenti della controllata RAGIONE_SOCIALE è stato dalla RAGIONE_SOCIALE garantito nei soli confronti della RAGIONE_SOCIALE e non anche dei lavoratori della RAGIONE_SOCIALE; – la RAGIONE_SOCIALE Guarantee non può essere, di conseguenza, in alcun modo considerata legata
da un nesso di accessorietà con i diritti dei dipendenti nei quali la RAGIONE_SOCIALE è subentrata.
2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1204 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la norma prevista dall ‘ art. 1204 cit. è simile a quella dell ‘ art. 1612 del codice civile cileno e che, in forza di tale norma, la surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
2.4. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che: – tale norma, pur prevedendo il diritto del terzo adempiente di rivalersi anche verso i terzi garanti del debitore, non estende la surroga oltre il credito soddisfatto; – il subentro della RAGIONE_SOCIALE è nel credito dei lavoratori vantato nei confronti della loro datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE, che è assistito dal privilegio di legge, ma non anche con riguardo alla garanzia prestata dalla RAGIONE_SOCIALE alla sola committente RAGIONE_SOCIALE.
2.5. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
2.6. Il decreto impugnato, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: -‘ la surrogazione da parte di RAGIONE_SOCIALE nei crediti privilegiati vantati dai lavoratori impiegati nell’appalto Campo del Sol Sur ‘, ha spiegato la sua efficacia ‘ anche nei confronti della garante RAGIONE_SOCIALE ; – il pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dei compensi spettanti ai lavoratori impiegati nell ‘ appalto ‘ Campo del Sol Sur ‘ ha, infatti, determinato il subingresso della stessa nei crediti privilegiati da loro vantati nei confronti (oltre che della società datrice, e cioè la RAGIONE_SOCIALE, anche) della (società poi fallita) RAGIONE_SOCIALE (controllante di quest ‘ ultima), la quale, invero, avendo prestato la RAGIONE_SOCIALE , è, per l’effetto , diventata solidalmente
responsabile, insieme alla propria controllata (e datrice di lavoro) , verso i dipendenti di quest’ultima ; – la RAGIONE_SOCIALE, pertanto, ‘ in ragione dei pagamenti con surrogazione effettuati … a favore dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE ‘, è diventata creditrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in collocazione privilegiata, per ‘ l’importo complessivo di euro 1.166.520,00’, oltre agli interessi, nei limiti ‘dell’importo massimo garantito in virtù della Parent Company Guarantee pari ad euro 2.601.222,00’.
2.7. Il tribunale, tuttavia, così facendo, ha omesso di considerare che la surrogazione dell ‘ opponente RAGIONE_SOCIALE, che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice (RAGIONE_SOCIALE verso i suoi dipendenti, se ha indubbiamente investito, con il conseguente subingresso della stessa a titolo particolare, le pretese (privilegiate) dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE verso la loro società datrice, beneficiando delle relative garanzie personali (come quella assunta dalla RAGIONE_SOCIALE con la Parent Company Guarantee , tant ‘ è che, sotto quest ‘ ultimo profilo, la RAGIONE_SOCIALE è stata ammessa allo stato passivo), ha, tuttavia, avuto effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa che (a prescindere dalla normativa applicabile alla vicenda) costituisce il fondamento delle pretese che il solvens ha inteso, di conseguenza, acquisito e fatto valere: vale a dire, (a) per un verso, i crediti (derivanti dal rapporto di lavoro subordinato) dei dipendenti (che hanno ricevuto i pagamenti) nei confronti della datrice COGNOME RAGIONE_SOCIALE, che hanno carattere privilegiato (e come tali, in effetti, in ragione della surrogazione, sono stati ammessi allo stato passivo della procedura concorsuale aperta in Cile nei confronti di quest ‘ ultima società), e, (b) per altro verso, il (distinto) credito
avente, invece, il proprio fondamento causale (non nel rapporto di lavoro subordinato, con i relativi privilegi, ma) nell ‘ obbligazione di garanzia (all’adempimento , da parte della controllata cilena, di tutte le obbligazioni che la stessa aveva assunto, con il contratto d’appalto, verso la committente, ivi comprese quelle di corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute) che la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della Parent Company Guarantee , aveva assunto nei soli confronti dell’opponente (ma non dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, verso i quali, dunque, come verso chi sia subentrato nei relativi diritti, non è solidalmente responsabile, insieme alla datrice, dei relativi debiti), il quale, invece, non ha (in difetto di attribuzione normativa) carattere privilegiato.
2.8. Il tribunale, lì dove ha riconosciuto anche a queste ultime pretese natura privilegiata, ha, dunque, erroneamente omesso di considerare che: – i pagamenti che l’opponente ha eseguito ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE hanno sicuramente attribuito alla stessa il credito (ammesso, infatti e come detto, allo stato passivo del relativo Fallimento) verso la garante (poi fallita) RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle somme così versate; – tale credito, tuttavia, in ragione della sua (esclusiva) derivazione causale dall ‘ obbligazione di garanzia assunta (nei suoi soli confronti) da quest ‘ ultima (e non dal rapporto di lavoro subordinato tra i creditori soddisfatti e la sola COGNOME Latam), risulta, evidentemente, privo dell ‘ invocato privilegio ( che, d’altra parte, in mancanza di una norma di legge che lo consenta, non ha né può avere fonte meramente ed esclusivamente convenzionale, secondo una previsione diretta che lo stesso art. 2745 c.c. invero non consente).
3.1. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato .
3.2. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ritiene di decidere nel merito e, in ragione dell’insussistenza dell’invocato privilegio, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta d ell’ RAGIONE_SOCIALE disponendo, per le gravi ragioni corrispondenti alle evidenziate difficoltà interpretative , l’integrale compensazione tra le parti delle spese del relativo giudizio e dichiarando dovuto dall’opponente il contributo unificato di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, a conferma di indirizzo più recente cui il Collegio intende dare continuità (Cass. n.48 del 2025, n. 4346 del 2024).
3.3. Le spese del presente giudizio seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ RAGIONE_SOCIALE compensando integralmente tra le parti le spese del relativo giudizio, nonché dichiarando dalla stessa dovuto il contributo unificato a i sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; condanna la controricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del presente giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima