Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29178 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29178 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13011/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del consiglio di Amministrazione NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n.938/2018 depositata il 30.4.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI COGNOME DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE il 10.5.2001 stipulavano un contratto di appalto per la realizzazione ed installazione da parte di quest’ultima presso i locali della RAGIONE_SOCIALE di un silos per il ghiaccio ed all’art. 15 la COGNOME prestava la garanzia di buon funzionamento per il macchinario (‘ la ditta costruttrice garantisce per anni cinque la struttura e anni uno la parte meccanica, elettrica ed elettronica. La garanzia partirà a far data dal collaudo. La garanzia non é considerata valida in caso di evidenti dolo o incuria del committente ‘), come peraltro confermato dal fax della COGNOME del 18.4.2001 col quale era stata ribadita la garanzia di buon funzionamento per un anno sulle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche indicando che non sarebbero stati accettati reclami di malfunzionamento dovuti a manomissioni o utilizzo improprio del minisilos.
Nel luglio 2001 veniva installato il minisilos dalla COGNOME presso i locali della RAGIONE_SOCIALE, che iniziava ad utilizzarlo, ma il 15.12.2001 si verificava un grave malfunzionamento in quanto dal macchinario non fuoriusciva più ghiaccio.
Contattata immediatamente la COGNOME per ottenere le istruzioni necessarie alla riparazione del silos, su indicazione della COGNOME, i tecnici della RAGIONE_SOCIALE provvedevano a smontare alcune parti del silos
e constatavano che la scatola inferiore del riduttore era piena di acqua, ghiaccio, ruggine e tracce di olio e che la guarnizione che la separava dagli altri cinematismi risultava carbonizzata, distrutta ed in più punti addirittura assente.
Data la gravità della situazione, intervenivano sul posto i tecnici della RAGIONE_SOCIALE, che decidevano di affidare la riparazione all’officina convenzionata con la RAGIONE_SOCIALE, alla quale inviavano le parti danneggiate.
Effettuata la riparazione, i tecnici della RAGIONE_SOCIALE avevano provveduto al rimontaggio dei pezzi sul silos, che era tornato in funzione il 24.1.2002.
Il 23.2.2002 la COGNOME emetteva la fattura n. 115 per € 6.794,35 per l’intervento e la riparazione del macchinario, nonostante il contratto di appalto ponesse a suo carico la richiamata garanzia di buon funzionamento, ed a fronte della richiesta di spiegazioni della RAGIONE_SOCIALE, otteneva a carico della stessa dal Tribunale di Arezzo il decreto ingiuntivo n. 174/03 per l’importo sopra indicato, oltre interessi e spese.
Contro tale decreto proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE ritenendo non dovuto il pagamento richiestole in ragione della prevista garanzia di buon funzionamento, chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale della COGNOME per l’esistenza dei vizi del macchinario fornito, la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto dell’avversa pretesa e la condanna della COGNOME al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 16.380,00, o altra somma di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
La COGNOME, costituitasi, imputava il malfunzionamento del macchinario ad alcune modifiche, asseritamente non autorizzate, apportate al macchinario dalla RAGIONE_SOCIALE ed alle errate manovre compiute dai tecnici della stessa per ovviare al blocco del silos.
Dalle prove testimoniali e dalla CTU dell’AVV_NOTAIO non emergeva con sufficiente chiarezza quale fosse stata la causa del
guasto verificatosi nel silos fornito dalla COGNOME, per cui il Tribunale di Arezzo con la sentenza n.375/2009 revocava il decreto ingiuntivo, condannava la COGNOME al risarcimento dei danni subiti dalla RAGIONE_SOCIALE a causa del vizio del silos, liquidati secondo equità in €12.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU, con la motivazione che la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la prestazione della garanzia di buon funzionamento, che determinava un’inversione dell’onere probatorio, imponendo a colui che se ne avvaleva di provare solo il cattivo funzionamento, ma non la causa di esso e l’entità dei vizi che lo avevano determinato, ed a colui che l’aveva prestata di dimostrare che il guasto si era verificato non per difetti intrinseci del macchinario, ma per responsabilità esclusiva, o concorrente del garantito, prova quest’ultima non fornita dalla COGNOME.
Contro la sentenza di primo grado proponeva impugnazione alla Corte d’Appello di Firenze la COGNOME ritenendo che le prove fornite avessero dimostrato l’assenza di vizi del macchinario riferiti al progetto originario e che non fosse stata raggiunta la prova del danno, ma non contestando l’avvenuta prestazione della garanzia di buon funzionamento, e la RAGIONE_SOCIALE si costituiva in secondo grado chiedendo il rigetto dell’appello e ribadendo che la COGNOME non aveva provato, come era suo onere in base alla garanzia di buon funzionamento, che i malfunzionamenti fossero dipesi dalla condotta della RAGIONE_SOCIALE.
Senza ulteriore attività istruttoria, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 938/2018 del 30.4.2018 accoglieva l’appello, ed in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione e le domande riconvenzionali della RAGIONE_SOCIALE, condannandola alle spese del doppio grado e di CTU, ritenendo che non essendo stata raggiunta la prova sulle cause del guasto al silos, poiché la RAGIONE_SOCIALE aveva accettato il macchinario senza riserve, in base all’art. 1667 cod. civ. avrebbe dovuto provare l’esistenza
dei vizi con connessa responsabilità dell’appaltatore e delle conseguenze dannose lamentate, ma motivando altresì sul fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato, contro il parere della COGNOME, ed a modifica del progetto della stessa, uno scivolo di convogliamento del ghiaccio con partenza dal foro di uscita ed arrivo ad un altro foro disassato rispetto al primo ove il ghiaccio veniva raccolto, il che secondo la CTU espletata era molto probabile che provocasse la formazione di blocchi ostruttivi di ghiaccio per l’impossibilità di caduta verticale degli stessi.
Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte la RAGIONE_SOCIALE, spedito per la notifica alla RAGIONE_SOCIALE il 19/29.4.2019, affidandosi a tre motivi, e resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 28.5.2019.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 5.10.2023.
Col primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1667 e 2697 cod. civ., perché pur non contestando che una volta accettata l’opera appaltata spetti al committente dimostrare l’esistenza del vizio e delle conseguenze dannose dello stesso a norma dell’art. 1667 cod. civ., assume che la Corte d’Appello di Firenze non abbia tenuto conto del fatto che la COGNOME aveva prestato la garanzia di buon funzionamento, determinante un’inversione dell’onere della prova, per cui la RAGIONE_SOCIALE era tenuta solo a dimostrare il cattivo funzionamento in sé, ma non ad individuare la causa di esso, ossia la natura e l’entità dei vizi che lo avevano determinato e nemmeno lo stato soggettivo dell’appaltatore, essendo gravato invece quest’ultimo dall’onere di provare che la causa del cattivo funzionamento fosse insorta successivamente alla consegna della cosa e che non si ricollegasse ad un fatto a lui stesso addebitabile.
Aggiunge la ricorrente che non era la RAGIONE_SOCIALE a dover provare che il malfunzionamento del silos fornito fosse dovuto a vizi intrinseci del silos, spettando piuttosto alla COGNOME l’onere di provare che il guasto del macchinario fosse stato determinato non da difetti di progettazione e/o costruzione dello stesso, bensì da operazioni poste in essere dai tecnici della RAGIONE_SOCIALE e/o dalle modifiche da esse apportate al progetto della COGNOME, mentre la CTU COGNOME aveva escluso, dato il tempo trascorso e la modificazione dello stato dei luoghi intervenuta (non risultava più presente all’accesso del CTU lo scivolo di convogliamento del ghiaccio presente al momento del collaudo), la possibilità di accertare le cause del malfunzionamento, individuando solo tre potenziali cause del blocco verificatosi a dicembre 2001 (1) posa in opera di una guarnizione difettosa dovuta ad una microfrattura o ad un precario incollaggio della parte terminale; 2) operazione di pulitura, lavaggio ed asportazione del blocco di ghiaccio eseguita da tecnici della RAGIONE_SOCIALE con acqua a pressione e senza le dovute accortezze e precauzioni; 3) non perfetto allineamento della bocca di uscita del ghiaccio dal silos con la bocca di ingresso al sistema di distribuzione del ghiaccio del tipo a condotta naturale per gravità), che potevano anche avere concorso tra loro a provocare il blocco e di tali potenziali cause la 2) e la 3) non avevano trovato riscontro nella prova testimoniale espletata (testimonianze di COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per non avere la Corte d’Appello di Firenze tenuto conto della mancata contestazione nel giudizio di primo grado dell’avvenuta prestazione da parte della COGNOME della garanzia di buon funzionamento del macchinario fornito (art. 15 del contratto di appalto del 10.5.2001 e fax inviato dalla COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE il 18.4.2001 prodotto da quest’ultima come documento 7),
ritenendo che la garanzia per difformità e vizi dell’appalto fosse stata superata dall’accettazione senza riserve dell’opera appaltata da parte della RAGIONE_SOCIALE, che poneva a carico di quest’ultima l’onere di provare il vizio della guarnizione, anziché considerare che era la COGNOME che una volta emerso il malfunzionamento del silos avrebbe dovuto dimostrare che lo stesso era dipeso da modifiche al macchinario apportate, o da maldestri interventi del personale della RAGIONE_SOCIALE.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. dell’art. 2909 cod. civ. e degli articoli 324, 329 e 342 c.p.c. e/o la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli articoli 324, 329 e 342 c.p.c..
Sostiene la RAGIONE_SOCIALE che poiché il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato la sussistenza della garanzia di buon funzionamento a copertura dei vizi del macchinario, e la COGNOME non aveva impugnato tale statuizione avendo lamentato solo l’insufficiente e contraddittoria motivazione del primo Giudice e la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie che avevano dimostrato secondo la COGNOME che il malfunzionamento del silos era dipeso da interventi inappropriati e non autorizzati della RAGIONE_SOCIALE, quella statuizione doveva ritenersi coperta da giudicato e non più modificabile dalla Corte d’Appello attraverso l’attribuzione di un peso decisivo nella ripartizione dell’onere della prova all’avvenuta accettazione senza riserve dell’opera successiva alla prestazione della garanzia di buon funzionamento.
Ritiene la Corte che i tre motivi, attinenti tutti all’influenza sull’onere probatorio della garanzia di buon funzionamento dell’opera appaltata, non oggetto di contestazione e coperta dal giudicato quanto alla sua esistenza, possano essere esaminati congiuntamente.
Va premesso che la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. che in genere é propria della vendita, ma che nell’esercizio dell’autonomia negoziale privata, essendo volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, può inserirsi in riferimento al bene realizzato e fornito anche nel contratto di appalto, come nella specie, sorge non direttamente dalla legge ma di regola da un’apposita clausola contrattuale, ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta, o dell’opera appaltata e dell’ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, o per vizi e difformità dell’opera appaltata, ed attua, con l’assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore o del committente (vedi Cass. 30.10.2009, n.23060; Cass. 28.5.1988, n.3656; Cass. 11.5.1983 n.3257; Cass. 9.11.1978, n. 5114; Cass. 11.7.1972, n. 2328), essendo -come detto -normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi e difformità (vedi Cass. 5.9.1997 n. 8578, ove si sottolinea che la sua eventuale alternatività a quest’ultima deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall’acquirente), e della responsabilità stabilita dalla legge, nonchè volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile fornitagli (vedi Cass. 17.1.1975, n.208).
Incombe sull’acquirente, o committente l’onere di provare l’esistenza della garanzia di buon funzionamento (vedi Cass. 30.10.2009, n. 23060; Cass., 28.5.1988, n. 3656) e del cattivo funzionamento della cosa, ma non anche della relativa causa, spettando al garante (venditore o appaltatore che sia) dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio (ad esempio
per uso anormale della cosa) del garantito (vedi Cass. 30.10.2009 n. 23060; Cass. 16.6.1980, n.3813; Cass. 13.12.1977 n. 5428; Cass., 17.1.1975, n 208).
Tenendo verosimilmente conto di questi principi e del carattere integrativo e non sostitutivo della garanzia di buon funzionamento rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità e dell’onere probatorio in materia di appalto, l’impugnata sentenza é pervenuta al rigetto dell’opposizione della RAGIONE_SOCIALE ed alla conferma del decreto ingiuntivo emesso a favore della COGNOME per il pagamento delle spese di riparazione del vizio che aveva sostenuto con una duplice motivazione.
In via preliminare l’impugnata sentenza ha sostenuto che in base alla disciplina generale dettata per l’appalto dall’art. 1667 cod. civ. una volta intervenuta l’accettazione senza riserve dell’opera da parte del committente era onere dello stesso e quindi della RAGIONE_SOCIALE, anche per il principio di vicinanza alla prova (Cass. 9.8.2013 n.19146), dimostrare l’esistenza del vizio del macchinario lamentato (specificamente quello della guarnizione che separava la scatola inferiore del riduttore dagli altri cinematismi del macchinario fornito), prova che non era stata fornita in quanto la committente aveva avanzato domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale dell’appaltatore solo dopo avere ricevuto il decreto ingiuntivo per il pagamento delle riparazioni del vizio fatte eseguire su sua richiesta dalla COGNOME, quando quindi la guarnizione non era più disponibile.
L’impugnata sentenza non si é però fermata a tale motivazione, in quanto tenendo sia pure implicitamente conto della prestata e non contestata garanzia di buon funzionamento, che come si é visto addossa al garante l’onere di provare che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta alla conclusione del contratto ed all’accettazione dell’opera, da caso fortuito o da un fatto proprio del garantito, e tenendo conto del fatto pacifico del
malfunzionamento del silos per il ghiaccio costruito e fornito dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, che a partire dal 15.12.2001 e fino a riparazione avvenuta non aveva più consentito la fuoriuscita di ghiaccio, ha indagato sulle cause di tale malfunzionamento.
Dopo avere riscontrato che la CTU correttamente espletata in primo grado, pur concludendo per l’impossibilità di accertare le cause esatte di tale malfunzionamento (al momento del sopralluogo l’impianto funzionava perfettamente e lo scivolo di convogliamento dei blocchi di ghiaccio con partenza dal foro di uscita ed arrivo ad un altro foro disassato rispetto al primo ove il ghiaccio veniva raccolto, presente al momento del collaudo e della riparazione, non era più sul posto), aveva comunque riconosciuto in via teorica che la guarnizione se sottoposta ad una pressione dall’esterno non garantiva la tenuta, che un’operazione di pulitura, lavaggio ed asportazione del blocco di ghiaccio eseguita dai tecnici della RAGIONE_SOCIALE con acqua a pressione senza le dovute accortezze e precauzioni poteva avere fatto venire meno la tenuta della guarnizione, e che un non perfetto allineamento della bocca di uscita del ghiaccio del silos con la bocca di ingresso del sistema di distribuzione del ghiaccio del tipo a caduta naturale per gravità poteva con molta probabilità provocare la formazione di blocchi ostruttivi di ghiaccio.
Passando quindi ad esaminare in base ai documenti ed alle prove testimoniali acquisite se fosse stata dimostrata qualcuna delle potenziali cause di blocco della fuoriuscita di ghiaccio dall’impianto indicate dal CTU, la Corte d’Appello di Firenze, mentre ha escluso che fosse stato idoneamente provato che i tecnici della RAGIONE_SOCIALE avessero cercato di sciogliere gli accumuli di ghiaccio formatisi con forti getti d’acqua danneggiando la tenuta della guarnizione, ha ritenuto provato senza ombra di dubbio che la NOME avesse predisposto già all’epoca del collaudo uno scivolo di convogliamento del ghiaccio con partenza dal foro di uscita ed arrivo ad un altro foro disassato rispetto al primo, ove il ghiaccio
veniva raccolto, che con molta probabilità aveva provocato secondo la CTU la formazione di blocchi ostruttivi di ghiaccio e che ancora era presente al momento dell’arrivo dei tecnici della COGNOME per lo smontaggio a fini di riparazione (richiamando le testimonianze di COGNOME NOME e COGNOME NOME ed il fax del 12.6.2001 della RAGIONE_SOCIALE), intervento rispetto al quale la COGNOME aveva espresso parere contrario facendo notare tale sua opposizione anche in sede di collaudo, ritenendo quindi che fossero emersi elementi contrari alla responsabilità dell’appaltatore.
D’altra parte con l’atto di appello pur non essendo stata contestata la previsione contrattuale della garanzia di buon funzionamento, sulla quale si era quindi formato il giudicato interno, si era lamentata l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche in ordine al verificarsi di comportamenti colposi della RAGIONE_SOCIALE che escludevano il nesso causale tra il malfunzionamento lamentato e la condotta della COGNOME, per cui il giudice di secondo grado ben poteva effettuare una rivalutazione delle prove acquisite tenendo conto di quella garanzia e dell’onere probatorio da essa derivante per valutare le responsabilità relative al malfunzionamento del silos per il ghiaccio manifestatosi dopo il collaudo.
In questo modo la decisione impugnata risulta fondata su una duplice ratio decidendi , la prima basata sull’applicazione dell’art. 1667 cod. civ. e sulla mancata dimostrazione che il macchinario fornito presentasse un vizio di fabbricazione alla guarnizione anteriore al collaudo ed all’accettazione senza riserve dell’opera, e la seconda che ha preso atto dell’avvenuta prova della dipendenza dell’ostruzione dei blocchi del ghiaccio formatisi dall’impropria collocazione da parte della committente RAGIONE_SOCIALE, sconsigliata dalla progettista COGNOME, dello scivolo di convogliamento del ghiaccio, ossia da un comportamento del committente idoneo a superare la garanzia di buon funzionamento prestata dalla COGNOME, che peraltro
era stata espressamente indicata dalle parti in contratto come destinata ad operare a partire dal collaudo.
La ricorrente, però, non solo ha erroneamente ritenuto incompatibili la disciplina della responsabilità dell’appaltatore dell’art. 1667 cod. civ. con la garanzia di buon funzionamento prestata dall’appaltatore, venute in rilievo rispettivamente per un asserito vizio originario del macchinario (il difetto della guarnizione) e per il malfunzionamento sopravvenuto al collaudo del silos per la produzione di ghiaccio, ma non ha considerato che tale garanzia ancorché non espressamente menzionata nella sentenza impugnata, é stata comunque implicitamente considerata, tanto che la gran parte della motivazione fornita é stata dedicata proprio a dimostrare l’assolvimento dell’onere probatorio facente capo all’appaltatore in base alla garanzia prestata, inerente alla dimostrazione della dipendenza del vizio di malfunzionamento dell’impianto dalla condotta colposa della committente, per cui i motivi addotti non attingono compiutamente le rationes decidendi fornite dalla Corte d’Appello di Firenze ed il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €. 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per
imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.10.2023