Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5109/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1888/2020 depositata il 20/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME signor NOME COGNOME, fideiussore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su istanza di RAGIONE_SOCIALE con cui era stato ingiunto il pagamento dell’importo di 229.386,50, a titolo di pagamento di canoni scaduti ed accessori, relativi al contratto di leasing stipulato tra RAGIONE_SOCIALE (dante causa di RAGIONE_SOCIALE) e la società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10530/2018 rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
La Corte d’ Appello di Milano, con la sentenza n. 1888 del 20 luglio 2020, confermava la sentenza impugnata.
Affermava, in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, n. 23105/2020, che nell’ipotesi di prestazione di garanzia di un privato in favore di società commerciale è senz’altro vero che è alle condizioni del garante (e non RAGIONE_SOCIALE garantita) che occorre avere riguardo per definire la qualifica di consumatore o meno del garante, ma ciò presuppone la necessaria prova dell’assenza di una partecipazione del garante (in proprio o mediante intestazioni a persone a lui direttamente riferibili) al capitale sociale RAGIONE_SOCIALE garantita, ovvero a ruoli gestionali RAGIONE_SOCIALE medesima.
Riteneva, quindi, che l’appellante non aveva fornito la prova, che era suo onere fornire in quanto elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE qualifica di consumatore fatta valere in giudizio, RAGIONE_SOCIALE sua qualità di consumatore, ovvero di aver prestato fideiussione per ragioni meramente personali e non per finalità inerenti alla propria attività. Confermava anche la qualifica, effettuata dal giudice del merito, del contratto sottoscritto dal COGNOME come contratto autonomo di
garanzia alla luce delle specifiche clausole in esso contenute. Il giudice dell’appello riteneva, anche, non applicabile al caso di specie l’art. 1957 c.c. che pone in capo al debitore, a pena di decadenza del proprio credito, l’onere di agire nei confronti del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza del credito.
Propone ricorso per cassazione il NOME, sulla base di 5 motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la ‘ violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché l’omessa applicazione dell’art. 183, comma 4, c.p.c., in relazione alla mancata attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di consumatore in capo al AVV_NOTAIO COGNOME (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) ‘ .
Si duole che la Corte d’appello, in spregio alle regole di ripartizione dell’onere probatorio proprie del giudizio di opposizione a l decreto ingiuntivo, non ha considerato che grava sulla banca opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, la prova RAGIONE_SOCIALE suddetta qualifica e, che con riferimento a tale qualifica, il giudice di merito non abbia chiesto chiarimenti alle parti in ossequio all’art. 183, 4° comma, c.p.c.
5.2. Con il secondo motivo denuncia la mancata applicazione del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) e, nello specifico, degli artt. 33, 34, 36 e 66bis, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Lamenta che erroneamente il giudice del gravame non ha ritenuto applicabile, al caso de quo, il Codice del consumo, con conseguente nullità delle clausole contrattuali poste in danno del consumatore, mancando peraltro la prova di una loro trattativa con il professionista e ha classificato la garanzia prestata dal AVV_NOTAIO come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione.
5.3. Con il terzo motivo denuncia la sentenza di primo grado per ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 e 1526 c.c. nonché omessa pronuncia sulla decadenza del diritto azionato e rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale proposta (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) ‘ .
Si duole che la c orte d’appello abbia errato nel considerare inapplicabile l’art. 1957 c.c., che pone in capo al creditore -a pena di decadenza del proprio creditol’onere di agire nei confronti del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza del credito.
Inoltre, ha errato nella qualificazione giuridica del contratto come garanzia autonoma e non come garanzia accessoria, fideiussoria e nell’inserimento RAGIONE_SOCIALE clausola che espressamente esclude l’operatività RAGIONE_SOCIALE norma indicata.
Invece avrebbe dovuto interpretare il contratto di leasing alla luce del Codice del Consumo, pronunciando una declaratoria di nullità delle relative clausole negoziali. E ha errato nell’interpretare la giurisprudenza sull’art. 1526 c.c., avendo concluso che la disciplina del contratto di leasing traslativo, introdotta dalla legge n. 124/2017, si applica, in via analogica, anche ai contratti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Per cui, la clausola penale n. 21.2 del contratto, che escludeva la restituzione delle somme incassate in caso di risoluzione, sarebbe nulla.
5.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418, comma 2, c.c., nonché omessa pronuncia sulla nullità del contratto di leasing, avuto riguardo alla natura fideiussoria RAGIONE_SOCIALE garanzia dallo stesso prestata (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).
5.3 . Con il quinto motivo denuncia l’omessa decisione in ordine alle prove richieste nei due precedenti gradi di giudizio , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il primo e secondo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati, sono infondati.
In relazione al primo profilo di censura denunciato con il primo e secondo motivo (prima parte), relativo alla qualifica di consumatore giova ribadire, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che ai fini dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE veste di consumatore l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte RAGIONE_SOCIALE “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, RAGIONE_SOCIALE qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze RAGIONE_SOCIALE vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività ( cfr. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731; Cass., 18/9/2006, n. 20175. Cfr. altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass., 15/10/2019, n. 25914 ).
E il giudice del merito nel caso di specie, con un accertamento in fatto, ha ritenuto che il COGNOME non abbia fornito la prova a suo carico, in quanto elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE qualifica di consumatore fatta valere in giudizio, RAGIONE_SOCIALE sua qualità di consumatore, ovvero di aver prestato fideiussione per ragioni meramente personali e non per finalità inerenti alla propria attività. Pertanto, la dedotta violazione di legge, invero, si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
In relazione al secondo profilo RAGIONE_SOCIALE censura sollevata con il secondo motivo, ovvero la qualificazione del contratto effettuata dal giudice del merito, occorre ribadire che in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria RAGIONE_SOCIALE fideiussione il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’ exceptio doli generalis , potendo tuttavia sollevare nei confronti del creditore eccezioni
fondate sul contratto di garanzia .
Si è da questa Corte ulteriormente sottolineato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, pur se l’assenza di formule come la predetta non è invero elemento decisivo per escludere la qualificazione del negozio in termini di garanzia autonoma in presenza di elementi deponenti per la sussistenza dei suindicati caratteri e finalità propri del medesimo ( v. Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
E comunque, l’accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito (v. Cass., 14/6/2016, n. 12152. Cfr. altresì Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 5/4/2012, n. 5526), ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. o per vizio di motivazione (v. Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 19/5/2011, n. 10998; Cass., 15/2/2011, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie il giudice dell’appello , con un accertamento in fatto, ha qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia.
A diverse sorti non perviene la doglianza di omesso esame di fatti decisivi, contenuta nel primo motivo, infrangendosi contro il consolidato principio di diritto secondo cui, nelle ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non può
validamente spiegarsi tale tipo di censura (cfr. Cass. civ., Sez. lav., Ord., 30 gennaio 2024, n. 2825; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 gennaio 2024, n. 1355; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 gennaio 2024, n. 1332).
Né parte ricorrente ha dimostrato l’esistenza di diversità tra le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione di primo e secondo grado, unica ipotesi a consentire la denunzia di omesso esame in presenza di c.d. doppia conforme (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 febbraio 2024, n. 3123; Cass. civ., Sez. III, Ord., 1° febbraio 2024, n. 3026; Cass. civ., Sez. V, Ord., 31 gennaio 2024, n. 2906), avendo la Corte di appello fatto proprie e ampliato le argomentazioni del primo giudice, dandone espressamente conto nell ‘adottata d ecisione (v. pp. 4-7, sentenza impugnata n. 1888/2020).
6.2. Il terzo motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Con sentenza n. 2061/2021 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la L. n. 124/2017 non trova applicazione per analogia alle ipotesi in cui risultino già sussistenti i presupposti RAGIONE_SOCIALE risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi RAGIONE_SOCIALE clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.) anteriormente alla relativa entrata in vigore, con la conseguenza che gli effetti risolutori non possono essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE detta legge ma quelli dell’art. 1526 c.c.
Nel caso in esame, come rilevato dalla corte di appello, l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE debitrice principale si era verificato già nel maggio 2008 e la restituzione dell’immobile è poi avvenuta nel 2011, con ordinanza del 24 aprile 2012 (R.G. n. 55978/2011), per cui la nuova legge in materia di contratto di leasing non può trovare applicazione, in quanto alla data RAGIONE_SOCIALE relativa entrata in
vigore (29 agosto 2017) si erano già verificati i presupposti RAGIONE_SOCIALE risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, per cui i rapporti tra le parti sono regolamentati dall’art. 1526 c.c.
6.3. Il quarto e quinto motivo di ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento de l precedente motivo.
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, assorbiti il quarto e quinto, consegue la cassazione in relazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il quarto e quinto motivo, rigetta il primo e il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza