SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 1028 2026 – N. R.G. 00034184 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CROTONEpresso il difensore avv. COGNOME P.
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME P.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per
IN VIA PRINCIPALE Previa declaratoria di illegittimità e/o inefficacia dell’esercizio dell’opzione contrattuale di retrocessione, attivata dalla Società cessionaria , accogliere l’opposizione e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 7229/2025 -R.G. 4933/2025 emesso dal Tribunale di Milano in data 30 aprile 2025 in quanto infondato sia in fatto che in diritto; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Per
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: – concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 7229/2025 (RNUMERO_DOCUMENTO) poiché la dispiegata opposizione da parte di non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito, in via principale: rigettare l’opposizione proposta da
nonché le domande e le eccezioni da essa formulate in quanto generiche, irrilevanti e comunque infondate e, per l’effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto; – in via riconvenzionale condannare ai sensi di legge e di contratto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di le seguenti somme (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): · a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’importo nominale dei crediti dalla scadenza delle fatture al saldo) e gli interessi contrattuali al Tasso Convenzionale dovuti dalla Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l’acquisto dei crediti dalla data del pagamento di tale corrispettivo al saldo); · Euro 7.069,44 incluse spese generali, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali della procedura monitoria
come liquidate in decreto ingiuntivo e di quelle del procedimento di opposizione, calcolate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio). Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali di meglio descritti in narrativa, – accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del contratto di cessione prodotto in atti, nonché dell’art. 1456 c.c., l’intervenuta risoluzione parziale del contratto di cessione per inadempimento imputabile a e per l’effetto, – condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di le seguenti somme (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): · Euro 4.054,27, pari al corrispettivo a suo tempo versato dalla per l’acquisto del Credito (doc. 4 fascicolo monitorio); · Euro 1.207,59 a titolo di interessi al Tasso Convenzionale (i.e. Euribor a 3 mesi maggiorato dell’8% su base annua: cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) dalla data in cui è stato erogato il corrispettivo al 23 giugno 2021 data di deposito della sentenza, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Convenzionale dal 24 giugno 2021 al saldo effettivo; · Euro 715,46 a titolo di maggior danno e/o indennizzo. Si tratta della differenza tra l’importo nominale del Credito Inesistente (i.e. Euro 4.769,73; doc. 4 fascicolo monitorio) e il corrispettivo pagato da a i.e. Euro 4.054,27; doc. 3 fascicolo monitorio); · a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’importo nominale dei crediti dalla scadenza delle fatture al saldo) e gli interessi contrattuali al Tasso Convenzionale dovuti dalla Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l’acquisto dei crediti dalla data del pagamento di tale corrispettivo al saldo); · Euro 7.069,44 incluse spese generali, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali della procedura monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo e di quelle del procedimento di opposizione, calcolate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio). Il tutto oltre le ulteriori spese maturate e maturande successivamente alla comunicazione della lettera di denuncia degli inadempimenti. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: – accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto di cessione e di legge di cui in narrativa, con conseguente risoluzione parziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., del contratto di cessione per cui è causa; per l’effetto – condannare ai sensi di legge e di contratto
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di le seguenti somme (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa):
· Euro 4.054,27, pari al corrispettivo a suo tempo versato dalla per l’acquisto del Credito (doc. 4 fascicolo monitorio); · Euro 1.207,59 a titolo di interessi al Tasso Convenzionale (i.e. Euribor a 3 mesi maggiorato dell’8% su base annua: cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) dalla data in cui è stato erogato il corrispettivo al 23 giugno 2021 data di deposito della sentenza, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Convenzionale dal 24 giugno 2021 al saldo effettivo; · Euro 715,46 a titolo di maggior danno e/o indennizzo. Si tratta della differenza tra l’importo nominale del Credito Inesistente (i.e. Euro 4.769,73; doc. 4 fascicolo monitorio) e il corrispettivo pagato da a i.e. Euro 4.054,27; doc. 3 fascicolo monitorio); · a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’importo nominale dei crediti dalla scadenza delle fatture al saldo) e gli interessi contrattuali al Tasso Convenzionale dovuti dalla Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l’acquisto dei crediti dalla data del pagamento di tale corrispettivo al saldo); · Euro 7.069,44 incluse spese generali, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali della procedura monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo e di quelle del procedimento di opposizione, calcolate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio). Il tutto oltre le ulteriori spese maturate e maturande successivamente alla comunicazione della lettera di denuncia degli inadempimenti. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: – nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di risoluzione di cui sopra, accertare l’inadempimento di
alle obbligazioni assunte con i contratti di cessione e/o di legge di cui in narrativa e per l’effetto -condannare ai sensi di legge e di contratto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di le seguenti somme (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): · Euro 4.054,27, pari al corrispettivo a suo tempo versato dalla per l’acquisto del Credito (doc. 4 fascicolo monitorio); · Euro 1.207,59 a titolo di interessi al Tasso Convenzionale (i.e. Euribor a 3 mesi maggiorato dell’8% su base annua: cfr. doc. 1 fascicolo
monitorio) dalla data in cui è stato erogato il corrispettivo al 23 giugno 2021 data di deposito della sentenza, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Convenzionale dal 24 giugno 2021 al saldo effettivo; · Euro 715,46 a titolo di maggior danno e/o indennizzo. Si tratta della differenza tra l’importo nominale del Credito Inesistente (i.e. Euro 4.769,73; doc. 4 fascicolo monitorio) e il corrispettivo pagato da a i.e. Euro 4.054,27; doc. 3 fascicolo monitorio); · a titolo di maggior danno e/o indennizzo contrattuale: la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa (calcolati sull’importo nominale dei crediti dalla scadenza delle fatture al saldo) e gli interessi contrattuali al Tasso Convenzionale dovuti dalla Cedente (calcolati sul corrispettivo pagato dalla per l’acquisto dei crediti dalla data del pagamento di tale corrispettivo al saldo); · Euro 7.069,44 incluse spese generali, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali della procedura monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo e di quelle del procedimento di opposizione, calcolate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio). Il tutto oltre le ulteriori spese maturate e maturande successivamente alla comunicazione della lettera di denuncia degli inadempimenti In ogni caso – condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica e l’imposta di registro) e del presente giudizio di opposizione;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7729/2025 emesso da questo tribunale a favore di
quest’ultima ha esposto di avere acquistato da (odierna opponente) , pro soluto, un credito vantato dalla stessa nei confronti dell per la fornitura di prestazioni socio-sanitarie.
In sede monitoria, sistema ha allegato quanto segue
L’ non ha pagato quanto dovuto e la Banca ha azionato in via monitoria i crediti in questione, ottenendo dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n. 477/2019 in data 3 aprile 2019 (cfr. doc. 4.1).
Il Debitore ha promosso opposizione a decreto ingiuntivo introducendo il giudizio rubricato con il n. 2280/2019 di R.G. All’esito del giudizio, con sentenza n. 1430 del 23 giugno 2021, divenuta definitiva, il Tribunale di Cosenza ha (i) revocato il Decreto, (ii) condannato l’ al pagamento della minor somma di Euro 29.731,00 oltre interessi nonché (iii) compensato interamente tra le parti le spese di lite (cfr. doc. 4.3).
Rispetto ai crediti azionati con il Decreto, la Sentenza non ha quindi riconosciuto l’importo di Euro 4.769,73 (di seguito anche il ‘Credito Inesistente’).
Ciò è in aperto contrasto con le dichiarazioni e garanzie rese dalla Cedente con il Contratto (cfr. art. 8 del Separato Accordo prodotto sub doc. 1), dal momento che a ceduto a crediti inesistenti o comunque contestati.
Pertanto, con comunicazione p.e.c. in data 15 novembre 2021, la si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 11 del Contratto e ha risolto il contratto di cessione limitatamente al Credito Inesistente
L’odierna attrice opponente, i.e. la cedente ha allegato quanto segue
non ha commesso alcun inadempimento: la cessione operata si riferisce a un diritto all’adeguamento tariffario di prestazioni Sanitarie erogate dalla struttura cedente nel
rigoroso rispetto dei contratti di acquisto prestazioni sottoscritti con l’RAGIONE_SOCIALE riferimento
le tariffe dovute erano quelle previste nel decreto del AVV_NOTAIO per il Piano di Rientro dal debito sanitario della Regione Calabria (NUMERO_DOCUMENTO)
ogni rideterminazione successiva si è rivelata invalida o inefficace. Di conseguenza, il credito trasferito alla Cessionaria era e rimane pienamente documentato, valido, e giuridicamente esigibile nella sua totalità nominale (otre interessi moratori come per legge)
la causa del mancato incasso va addebitata in parte all’ente pubblico che ha erroneamente applicato una tariffa inferiore, in parta a che, pur avendo azionato un giudizio per il recupero di un legittimo credito, non ha evidentemente posto in essere le dovute azioni efficaci, dirette ad indurre il giudicante al riconoscimento delle proprie ragioni di credito
Si ritiene fondata la replica di in comparsa di costituzione. La sentenza del tribunale di Cosenza non ha riconosciuto l’importo di € 4.769,73, i.e. il c.d. credito inesistente.
Ora, veva espressamente garantito (cfr. art. 8 del c.d. Separato Accordo, doc. 1) che ‘i Crediti sono vantati nei confronti dei Debitori per prestazioni rispetto alle quali i Debitori medesimi non hanno e non avranno motivi di contestazione a qualsiasi titolo’
‘i Crediti sono certi, liquidi ed esigibili dalla scadenza indicata nella rispettiva fattura’ ‘non esiste alcun fatto o circostanza che possa legittimare i Debitori, qualsiasi pubblica amministrazione e /o ente pubblico, anche territoriale, e/o autorità, a negare, sospendere o ritardare il pagamento dei Crediti’
‘in ogni caso, non esiste, né esisterà, alcun atto, fatto, evento e /o circostanza che possa in alcun modo condizionare, pregiudicare e comunque incidere negativamente sul pagamento dei Crediti da parte dei Debitori’.
A fronte del credito inesistente ma pur sempre garantito, con comunicazione p.e.c. in data 15.11.2021 l’ odierna opposta si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 11 del Contratto e ha risolto il contratto di cessione limitatamente al credito inesistente.
Ora, si osserva quanto segue. Ai sensi dell’art. 8, lett. O) del contratto di cessione, il cedente ha garantito quanto segue.
che, in non esiste, né esisterà, alcun atto, fatto, evento elo circostanza che possa in alcun modo condizionare, pregiudicare e comunque incidere negativamente sul pagamento dei Crediti da parte dei Debitori . ogni
Quali che siano i motivi, fondati o infondati, che abbiano pregiudicato o comunque inciso negativamente sul pagamento dei crediti da parte del debitore ceduto, degli stessi il cedente si è accollato il relativo rischio. Si tratta di una precisa garanzia in senso tecnico (cfr. rubrica dell’art. 8: garanzie e obblighi del cedente), valida anche per rischi futuri (a differenza dell’ ipotesi di cui all ‘ art. 1266 c.c.) rispetto al momento della stipula (l’uso del verbo al futuro di cui alla lett. O) è un unicum nell’ambito dell’art. 8, il che è indicativo di una specifica
volontà di garanzia anche in relazione a rischi successivi alla stipula).
In questo senso, il fatto che le ragioni dell di Potenza per non pagare o per pagare meno siano valide o meno, è del tutto irrilevante. L’opposizione dell’ è stata idonea a incidere negativamente, sia pure secondo parte opponente solo in linea di fatto, con il credito acquistato dall’odierna resistente, la quale non può essere gravata dell’esito definitivo di rigetto della sua pretesa; infatti la clausola di garanzia ha proprio la funzione di sollevarla da tale rischio.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 11 del c.d. Separato Accordo, ‘ le parti convengono, nell’interesse esclusivo del Cessionario, a che quest’ultimo, impregiudicato ogni suo diritto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, facendo pervenire al Cedente una semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze: (i) inadempimento da parte del cedente di una qualsiasi dell’obbligazione assunta in virtù dell’articolo 8 (Garanzie e obblighi del Cedente) ‘. Detta facoltà è stata esercitata (doc. 4).
Il verificarsi del rischio, la cui imputazione avviene, in forza della garanzia, in termini oggettivi, legittima la risoluzione. Se pure la garanzia non integra un dovere di condotta in senso stretto quale un obbligo, non di meno la stessa esprime una doverosità in capo al cedente, che si è ritenuta rilevante in sede di regolamento contrattuale e, prima ancora, ai fini della relativa stipula del contratto. Evidente allora che, verificandosi il rischio, l’esecuzione del contratto, così come programmata, è venuta meno, per una circostanza che a questo punto è suscettibile di essere ‘ rimproverata ‘ , sia pure in senso traslato, alla parte garante. Ciò solo legittima la risoluzione (cfr. per es. l’art. 1497 c.c.), impregiudicato poi il fatto che, a seguito della stessa, gli effetti che ne derivano sono quelli previsti dalla legge (i.e. risarcimento o adempimento), non anche quegli effetti rimediali e secondari previsti dalle parti per l’ipotesi di permanenza in vita del contratto (salva l ‘ ipotesi di una peculiare conformazione proprio per il caso della risoluzione).
Ora, occorre tenere conto che il diritto sorto in capo alla parte cessionaria del credito, ex art. 1266 c.c., è pari al valore nominale del credito, stante la garanzia della veritas nominis.
La garanzia di esistenza del credito ex art. 1266 c.c. si estende infatti alla tutela dell’interesse positivo. La veritas nominis è un effetto del contratto e non una forma speciale di responsabilità precontrattuale, come deriverebbe dalla tesi della nullità del contratto per inesistenza dell’oggetto e/o della causa (forma speciale perché la stessa opererebbe in deroga al requisito della colpa di cui all’art. 1338 c.c.): tesi della nullità pacificamente respinta in Cassazione (Cass. n. 33957/2022 e n. 17985/2022).
Nella specie, se avesse adempiuto alle proprie obbligazioni, ne sarebbe conseguito che l ‘odierna convenuta avrebbe potuto ottenere sia il valore nominale portato dalle fatture per cui è causa sia gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo.
Circa le poste di danno, le stesse non sono state specificamente contestate.
Occorre premettere che è ormai pacifico, a livello giurisprudenziale, che il danno da risoluzione sia da liquidare tenendo conto dell’interesse, positivo, all’esecuzione del contratto
(Cass. S.U. n. 4892/2025), e non già a essere rimessi nella situazione anteriore alla stipula (interesse negativo). Ciò, ovviamente, in termini monetari, da un lato, e tenendo conto del risparmio di spesa equivalente alla prestazione dovuta dal contraente in bonis, in quanto non più dovuta.
In relazione alla controversia in esame, il punto trova conferma, a livello sistematico, anche in relazione al caso di cessione di crediti inesistenti. La garanzia di esistenza del credito ex art. 1266 c.c. si estende alla tutela dell’interesse positivo.
L’interesse positivo che l ‘ ordinamento garantisce alla parte fedele in caso di risoluzione del contratto impone di attribuire all’odierno convenuto opposto quello che, verosimilmente, avrebbe guadagnato da una corretta esecuzione del contratto, dunque in primis la differenza tra il valore nominale del credito e il relativo corrispettivo, a titolo di danno, tenendosi ovviamente conto del fatto che (sia pure a titolo di restituzione) la parte fedele, avendo diritto alla ripetizione della propria prestazione, risparmia il costo della stessa.
Corretto quindi richiedere 1) l’importo di € 4.054,27, pari al corrispettivo versato per l’acquisto del credito
, e € 715,46, pari alla differenza tra l’importo nominale del credito inesistente (i.e. 4.769,73) e il corrispettivo pagato da a i.e. € 4.054,27). Il lucro cessante è costituito dalla messa a frutto della prestazione. Al riguardo, così prevede il contratto:
9.3 Salvo il diritto di Opzione di cui al paragrafo 9.1 che precede, qualora si ottenga un accertamento del Credito per un ammontare in linea capitale inferiore al suo valore nominale in ragione:
(i) di un decreto ingiuntivo di pagamento divenuto definitivo e non opponibile 0
(ii) di una sentenza che abbia disposto la condanna del Debitore non soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione; più
(iii) l’emissione da parte del Cedente di una nota di credito,
(di seguito il “Valore Inferiore Accertato”)
il Cedente sarà tenuto 2 corrispondere immediatamente al Cessionario un alla somma de: il Valore Inferiore Accertato e (ii) gii interessi amposso Convenzionale sullo stesso a decorrere dalla data di pagamento della Prima Rata (di seguito la Restituzione ) pari Tasso
Il credito, quindi, è da calcolare prendendo a base il valore inferiore accertato (€ 715,46) , nonché applicando gli interessi convenzionali (i.e. euribor a 3 mesi maggiorato dell’8% su base annua) dal 16.8.2017 fino al saldo effettivo.
Sono senz’altro dovute le spese sostenute per cercare di escutere il credito; le stesse sono pari a ‘€ 7.069,44 incluse spese generali, IVA e CPA a titolo di rimborso delle spese legali della procedura monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo e di quelle del procedimento di opposizione, calcolate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (cfr. doc. 5)’. Si tratta di un danno emergente risarcibile ex art. 1223 c.c. ; del resto l’ipotesi del decreto ingiuntivo è prevista dal punto (i) della clausola 9.3 supra riportato, sicché può ben dirsi che si tratta di danni prevedibili.
Per quanto riguarda il diritto agli interessi sulla somma pagata a titolo di corrispettivo, la
stessa è dovuto a titolo di ripetizione; si tratta di debito di valuta, originato da motivi compensativi e non anche in senso lato sanzionatori. Alcuna clausola contrattuale ritiene applicabile il tasso convenzionale. Opera quindi l’art. 1284 c. I c.c.
Gli interessi ex d. lgs. n. 231/2001 sono pretesi quale maggior danno, pari alla differenza tra gli interessi che avrebbe pagato il debitore ceduto e i minori interessi (in base al tasso) dovuti, per lo stesso periodo di tempo, dal cedente. Ciò in forza di specifica previsione ex art. 5.4 del contratto di cessione.
Per questi motivi, l’opposizione è respinta. Il decreto deve essere confermato e la domanda riconvenzionale accolta.
Le spese della causa si liquidano in proporzione al valore della stessa e sono pari a € 4.200,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE
L’o pposizione al decreto ingiuntivo n. 7729/2025 emesso da questo tribunale a favore di e per l’effetto ne
DICHIARA
L’esecutività
NOME
al pagamento in favore di
della differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti da in relazione al mancato pagamento delle fatture per cui è causa e calcolati sull’importo nom inale dei crediti dalla scadenza delle fatture al saldo e gli interessi contrattuali al tasso convenzionale dovuti da e calcolati sul corrispettivo pagato da per l’acquisto dei crediti , calcolati dalla data del pagamento di tale corrispettivo al saldo effettivo
di € 7.069,44 incluse spese generali, IVA e CPA quale danno emergente
di € 4.200,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. per spese relative alla presente causa
Milano, 5 febbraio 2026
il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME