Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34198 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4801/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), presso il quale è domiciliata
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e domiciliata presso l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO di Torrepadula (CODICE_FISCALE) e domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (studio Rappazzo)
-controricorrente- nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), presso il quale è domiciliata
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2012/2022 depositata il 16/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE otteneva nel 2011 decreto ingiuntivo esecutivo dal Tribunale di Firenze nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di Napoli RAGIONE_SOCIALE.A. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.A. per il pagamento di euro 3.699.124,54 in ragione di una garanzia che le ingiunte avrebbero prestato alla ingiungente per l’appaltante RAGIONE_SOCIALE, che aveva poi
subappaltato a RAGIONE_SOCIALE in relazione a un contratto di fornitura di locomotive.
Con un unico atto di citazione, notificato il 21 febbraio 2012, le due banche – la seconda divenuta Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. – si opponevano e contestualmente chiamavano in causa COGNOME e COGNOME. L’opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa. COGNOME si costitutiva, chiedendo di accogliere parte delle pretese delle banche.
Il Tribunale, con sentenza parziale del 20 maggio 2013, dichiarava la nullità della chiamata di NOME.NOME.NOME e conseguentemente l’inammissibilità della domanda proposta dagli opponenti nei suoi confronti, rimettendo la causa in istruttoria per il residuo thema decidendum .
Successivamente, con ulteriore sentenza parziale del 2 gennaio 2018, il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, confermandolo, dichiarava difetto di titolarità passiva di Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rimetteva la causa in istruttoria quanto alle domande di regresso rivolte nei confronti di COGNOME, entrata in amministrazione straordinaria (tutte le parti erano ancora in causa tranne Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). La causa veniva infine definita con sentenza del 18 ottobre 2018.
Frattanto, con appello notificato il 31 luglio 2018, le due banche convenivano davanti alla Corte d’appello di Firenze RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE perché fossero annullate e/o revocate e/o modificate e/o dichiarate nulle e/o inefficaci le due sentenze parziali del 2013 e del 2018, oltre a una serie di ordinanze, e perché fossero accolte tutte le domande presenti nell’atto di citazione di primo grado, fosse caducato il decreto e fosse accertato che la fideiussione del 25 febbraio 2000 n. 665, che era stata escussa, non aveva più alcun valore e che nulla le appellanti dovevano a RAGIONE_SOCIALE; chiedevano pure di condannare quest’ultima a risarcire loro i danni per avere agito non correttamente, anche ex
articolo 2043 c.c., e a restituire quanto ricevuto (euro 4.492.785,75) per esecuzione forzata; chiedevano altresì di condannare COGNOME (pur dovendosi accertare che COGNOME aveva correttamente adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti di RAGIONE_SOCIALE) e/o COGNOME a versare a RAGIONE_SOCIALE quanto richiesto; chiedevano ancora di condannare COGNOME e COGNOME, a titolo di surroga e/o di regresso, a rivalere, rimborsare e/o garantire le appellanti, e di accertare che COGNOME era inadempiente e di condannarla per risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; chiedevano pure di accertare che RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano danneggiato le banche e conseguentemente condannare al risarcimento, nonché di revocare, modificare o annullare l’ordinanza del 22 febbraio 2013 laddove aveva rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale e l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, e altre ordinanze.
Si costituivano NOMECOGNOME e RAGIONE_SOCIALE, ciascuna chiedendo il trattenimento dell’appello; si costituiva RAGIONE_SOCIALE, con atto di costituzione e intervento adesivo dipendente, chiedendo di accogliere parte delle pretese delle banche appellanti.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2012/2022, accogliendo parzialmente il gravame, revocava il decreto ingiuntivo, accertava scaduto il termine per escutere la fideiussione del 25 febbraio 2000 n. 665, dichiarava nulla dovuto dalle appellanti a RAGIONE_SOCIALE ‘a fronte dell’abusiva escussione della garanzia’, accertava che RAGIONE_SOCIALE, per compensazione, aveva incassato euro 3.255.457,81 e la condannava a restituire alla ‘Banca pagante’, in quanto indebito ottenuto nell’esecuzione forzata, euro 3.740.490,74 oltre interessi sulla somma di euro 443.664,73.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, basato su dieci motivi, da cui si difendono con rispettivi controricorsi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e RAGIONE_SOCIALE
Hanno poi depositato memoria sia RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 81 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 2330, 2504 e 2504 bis c.c. e mancato rilievo officioso della sopravvenuta carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE di Napoli per la sua estinzione dovuta a fusione per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375 e 1175, 2697 e 2698 c.c., nonché violazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello riconosciuta ‘esistente l’escussione in frode in assenza di ogni prova liquida ed incontestabile sulla pretesa natura manifestamente pretestuosa e fraudolenta dell’escussione della garanzia autonoma prestata’.
Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 1945, 2697 e 2698 c.c. per erroneo travisamento del legittimo esercizio di exceptio doli generalis .
Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1945, 2697 e 2698 c.c. ancora in relazione all’esercizio di exceptio doli generalis ; inoltre, si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Con il quinto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, secondo comma, 1325, 1374, 1362, 1375, 1175, 2697 e 2698 c.c. nonché degli articoli 633 e 645 ss. c.p.c. per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto estinto l’obbligo di pagamento del garante.
Con il sesto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 2909 c.c. e 345 c.p.c.
Con il settimo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 633 ss. e 645 c.p.c., nonché, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Con l’ottavo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2033 e 2041 c.c.
Con il nono motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle ordinanze.
Con il decimo motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta nella comparsa conclusionale.
L’ampiezza delle tematiche sottoposte al vaglio di questa Suprema Corte, attestate anche dalle diffuse difese versate nei controricorsi, e soprattutto – pur se certo non unico l’oggetto del primo motivo rendono opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza, alla presenza dele parti e con la partecipazione necessaria del Procuratore Generale.
Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine della relativa trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2024