Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr.3128/2022 proposto da: Fallimento RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO COGNOME del INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME NOME in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Controricorrenti
NONCHE’
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Controricorrente e ricorrente incidentale E
Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Fermo e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona
-intimati –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Ancona nr.1405/2021 depositata in data 27/12/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’Appello di Ancona, con la gravata sentenza, in accoglimento dei reclami riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dal Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, incorporata in RAGIONE_SOCIALE, corrente in Castelfidardo (AN), a sua volta incorporata in RAGIONE_SOCIALE, società di diritto statunitense con sede nel Delaware ed ha rimesso il procedimento davanti al Tribunale.
1.1 I giudici marchigiani richiamavano la recente pronuncia RAGIONE_SOCIALE Cassazione, Sezioni Unite, n. 21970 del 30 luglio 2021, la quale ha affermato che l’operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale RAGIONE_SOCIALE società incorporante nell’intero patrimonio RAGIONE_SOCIALE incorporata, con il risultato che la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata, derivandone la legittimazione passiva in capo all’incorporata a subire le altrui pretese e a difendersi da esse in ordine ai rapporti giuridici sorti in suo capo.
1.2 Evidenziava, inoltre, la Corte che, in applicazione di tali principi, il ricorso per la declaratoria di fallimento e il decreto di convocazione avrebbero dovuto essere notificati alla società incorporante finale RAGIONE_SOCIALE ed in particolare, tenendo conto del fatto che quest’ultima è società di diritto e nazionalità statunitense, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dalle convenzioni internazionali.
1.3 Precisava, infine, la Corte che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura fittizia dell’operazione di fusione doveva necessariamente compiersi attraverso la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE incorporante in osservanza dei rigidi principi enunciati dalla Cassazione.
3 Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno svolto difese con controricorso, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale, mentre Intesa Sanpaolo Spa, il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Fermo e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 15 L.F. nonché dell’art. 2504 bis c.c. , artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; il ricorrente assume che il principio affermato dalla Corte, secondo il quale la corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 L.F. non poteva che avvenire mediante notifica RAGIONE_SOCIALE istanza di fallimento (e del pedissequo decreto di convocazione) alla società incorporante, trova applicazione nell’ ipotesi di ‘fisiologica’ (reale, effettiva) fusione per incorporazione, nella quale la società incorporata conserva la propria identità anche se al solo fine RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento (sia pure, ex art. 10 L.F., entro l’anno dalla cancellazione dal registro imprese); esso non è invece applicabile alla fattispecie in esame, vista la natura assolutamente
fittizia delle incorporazioni, in quanto facenti parte del medesimo disegno fraudolento, volto esclusivamente ad evitare il fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quel momento già in stato di conclamata decozione, attraverso una (apparente) dismissione RAGIONE_SOCIALE attività d’impresa ormai gravata da ingenti debiti. Sostiene, inoltre, il Fallimento che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura fittizia RAGIONE_SOCIALE fusione, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nel procedimento prefallimentare, non imponeva la convocazione RAGIONE_SOCIALE società incorporante e che in ogni caso l’istanza di fallimento era stata proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE società incorporata estinta entro il termine di cui all’art 10 l.fall. con la conseguenza che il diritto ad essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 15 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, spettava al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società estinta.
1.1 Afferma, infine, il ricorrente che i giudici del reclamo, preso atto del contraddittorio integrato e completato, avrebbero potuto e dovuto pronunciarsi anche nel merito su ogni questione e sulla domanda posta alla loro attenzione.
2 Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli art. 156 e 157 c.p.c. in relazione all’art . 360 1 comma nr. 3 cpc per non avere la Corte tenuto conto del fatto che la reclamante nel rassegnare anche conclusioni nel merito RAGIONE_SOCIALE controversia, non ha fatto altro che accettare ed integrare spontaneamente il contraddittorio, sanando in tal modo ogni eventuale nullità del procedimento di primo grado.
3 Il motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 l.fall., 164 3° comma cpc; 354 cpc e 156 cpc ultimo comma in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 cpc; sostiene il controricorrente incidentale: a) che la Corte aveva l’obbligo di verificare comunque la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per la
declaratoria di fallimento, non potendo il reclamo limitarsi a dedurre mere eccezioni di carattere procedimentale; b) che la Corte di merito, una volta investita del reclamo, avrebbe dovuto svolgere essa stessa l’istruttoria prefallimentare per arrivare ad una decisione di merito, ciò in ossequio ai principi enunciati dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione S.U. nr.2258/2022; c) che la RAGIONE_SOCIALE essendo a conoscenza del processo di primo grado, come dimostra l’immediato reclamo, avrebbe avuto la possibilità di far valere le proprie regioni e non proporre reclamo al solo scopo di dedurre vizi procedurali e far regredire il processo.
4 Il collegio ritiene che le suindicate censure prospettino questioni di diritto di rilevanza nomofilattica, delle quali è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1 cpc, con riferimento all’individuazione del soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nell’ipotesi di cancellazione societaria generata dal fenomeno RAGIONE_SOCIALE incorporazione nel quale opera la disciplina di cui all’art 10 l. fall. (fallibilità RAGIONE_SOCIALE società incorporata entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) e alla sussistenza o meno in capo all’ente incorporante , non citato nel giudizio di primo grado e che viene solo poi a conoscenza del processo e del suo esito e così propone il reclamo ex art. 18 l. fall., dell’one re di far valere le proprie ragioni e altresì le difese di merito e pertanto senza potersi limitare a dedurre vizi procedurali con l’effetto e allo scopo di far regredire il processo alla prima fase.
PQM
La Corte rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 5 dicembre