Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35057 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35057 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30067/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
-intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 378/2020, pubblicata in data 6 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30
novembre 2023 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da vacanza rovinata, nonché alla restituzione della somma di euro 2.659,00, versata dall’attore quale prezzo.
Entrambe le parti convenute non si costituivano in giudizio.
Il Giudice di pace, dichiarata la contumacia delle parti convenute, accoglieva la domanda dell’attore.
Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, deducendo che, in primo grado, l’attore aveva irritualmente convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE da essa incorporata per fusione, cosicché il contraddittorio non era stato correttamente instaurato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, acquisito l’originale dell’atto di citazione, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello, rilevando che era stata ‹‹ offerta prova certa e tranquillizzante del perfezionamento del procedimento di notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ››.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta
decisione, sulla base di due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2501 e 2504bis c.c. e, conseguentemente, degli artt. 101, comma 1, 102, commi 1 e 2, c.p.c. e, per l’effetto, degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 c.p.c. e, quindi, dell’art. 354 cod. proc. civ. -Nullità dell’intero giudizio per disintegrità del contraddittorio ed inesistenza (o in subordine nullità) della sentenza per nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, per inesistenza della parte convenuta e, comunque, in subordine, nullità della sua notifica ›› .
Sostiene che la sentenza di primo grado è tamquan non esset per essere stata emessa in violazione del principio di integrità del contraddittorio e ribadisce che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evocata in primo grado, si era estinta perché incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, già a far data dal 28 dicembre 2005, oltre dieci anni prima della introduzione del giudizio, come emergeva dalla visura camerale e dall’atto di fusione prodotti in appello. Deduce, quindi, la nullità assoluta dell’atto di citazione di primo grado, notificato a soggetto ‹‹ inesistente ››, con conseguente nullità dell’intero giudizio .
Con il secondo motivo -rubricato: ‹‹ errore di fatto, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per avere ritenuto -il Giudice di seconde cure -‘ritualmente notificato l’atto introduttivo del primo grado di giudizio alla RAGIONE_SOCIALE‘, nonostante l’errata vocatio in ius e la conseguente errata notifica (affetta da nullità per inesistenza del convenuto) siano stati oggetto di discussione tra le parti. L’errore, dunque, si traduce in un vizio logico motivazionale della impugnanda sentenza›› la ricorrente deduce che la decisione impugnata è viziata da contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che è stata fornita prova ‹‹ certa ›› e ‹‹ tranquillizzante ›› della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene lo stesso appellato avesse, in comparsa di costituzione, evidenziato di avere notificato a RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo mezzo di ricorso.
Risulta incontestato tra le parti, ed emerge d’altro canto dagli stralci della visura camerale e dell’atto di fusione per incorporazione riportati in ricorso (alle pagine da 15 a 19), che RAGIONE_SOCIALE è stata incorporata dalla odierna ricorrente sin dal 2005, e, quindi ancor prima della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 29 maggio 2017.
La fusione per incorporazione, come esaustivamente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 30/07/2021, n. 21970) e come è evincibile dall’art. 2504 -bis cod. civ., nella formulazione ratione temporis applicabile, realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della RAGIONE_SOCIALE incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti
incorporati. Pertanto, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell’RAGIONE_SOCIALE ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subìre e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE incorporata; viceversa quest’ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
Tanto comporta che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto notificato alla RAGIONE_SOCIALE incorporata, è affetto da nullità assoluta, per essere stata la notificazione eseguita nei confronti di soggetto ormai estinto e, dunque, ‹‹ inesistente ›› .
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza d’appello, che ha, invece, ritenuto perfezionata la notifica, e la nullità di quella di primo grado che non ha assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente rimessione della causa, anche per la liquidazione delle spese di lite, al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità della sentenza di primo grado; rimette la causa al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione