SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 354 2026 – N. R.G. 00001059 2024 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1059/2024
La Corte d’Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo in data 19.6.2024, promossa con atto di citazione in appello
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede legale in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO e P.
dall’AVV_NOTAIO;
appellante
contro
(C.F.
, in persona del
legale rappresentante pro tempore , con sede legale in PadovaINDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
appellata
Oggetto: ‘ appalto: altre ipotesi ex art. 1655 ss c.c. ‘; appello avverso la sentenza n. 998/2024 del
P.
Tribunale di Padova, pubblicata il 22.5.2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 3294/2023 R.G.
CONCLUSIONI
– per l’ appellante:
‘NEL MERITO: In integrale riforma della sentenza n. 998/2024 emessa dal Tribunale di Padova -Seconda Sezione Civile- Giudice AVV_NOTAIO all’esito del giudizio n. R.G. 3294/2023, pubblicata in data 22.05.2024, – dichiarare la sentenza impugnata nulla per violazione degli elementi di diritto indicati in atto di citazione in appello e negli ulteriori scritti difensivi di parte appellante e anche per difetto o insufficienza delle motivazioni; – annullare la condanna di
al pagamento in favore di della somma di € 403.051, oltre interessi ex art. 1281/I comma c.c. dal 19.08.2009 al 02.07.2023, nonché interessi ex art. 1284/II c.c. dal 03.07.2023 al saldo, contenuta nella sentenza impugnata; – annullare la condanna di al pagamento in favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 16.000 per compensi, oltre ad € 1.241 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge; accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda di condanna al pagamento svolta da contro per le causali esposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Tribunale di Padova, n. R.G. 3294/2023) e, in ogni caso, accertare e dichiarare l’infondatezza, anche per difetto di prova, di ogni pretesa creditoria avanzata da ontro -nel citato giudizio; – rigettare ogni domanda di pagamento avanzata da contro perché inammissibile e/o improcedibile e/o
comunque infondata e anche per carenza di prova e dichiarare che nulla è dovuto da
– IN
SUBORDINE: previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia ed inutilizzabilità della CTU svolta nel giudizio di primo grado (Tribunale di Padova, n. R.G. 3294/2023), ridursi e ricondursi ad equità l’entità delle somme liquidate a favore di in ragione delle prestazioni dalle stessa effettivamente rese di cui si ritenga raggiunta la dimostrazione e secondo le condizioni economiche pattuite tra le Parti che si ritengano accertate, se del caso anche a mezzo CTU tecnica ovvero in via equitativa. – IN OGNI CASO: condannarsi
alla rifusione di compensi e delle spese del presente grado di giudizio ed altresì al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, III comma c.p.c .’;
-per l’ appellata:
‘In via preliminare: rigettarsi l’istanza di sospensione o revocarsi la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Nel merito: contrariis reiectis e per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi l’appello promosso da e per l’effetto, confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Padova e, deducendo di aver reso attività di gestione e recupero crediti in favore di dal 1994 al 2002, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 403.051,00 (oltre iva e interessi), a titolo di corrispettivo maturato per la gestione di 14.098 posizioni (al netto del corrispettivo maturato per la gestione di altre 450 posizioni, già riconosciuto dalla sentenza n. 2569/2012 Tribunale di Padova, sostanzialmente confermata con sentenza n. 257/2018 dalla Corte d’A ppello di Venezia). A sostegno della propria domanda, la ricorrente produceva in
giudizio, fra l’altro , il tariffario in base al quale era stato concordato il compenso per l’attività di gestione e recupero crediti, oltre che note pro-forma relative a ciascuna posizione – per 12.800 clienti complessivi -unitamente ad un riepilogo finale ed alla documentazione relativa all’attività svolta per ciascuna posizione, consultabile anche su un software creato ad hoc , di cui la ricorrente forniva le credenziali di accesso.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Esperita CTU (avente ad oggetto il seguente quesito: ‘ il CTU, letti atti e documenti, costituito il contraddittorio con la ricorrente, determini il compenso spettante a verificando la congruità dei documenti contenuti nei file PDF denominati ‘nota pro forma’ costituenti i documenti dal nNUMERO_DOCUMENTO al nNUMERO_DOCUMENTO tenendo conto del tariffario di cui al doc. n. 1 ‘), con sentenza n. 998/2024, il Tribunale di Padova accoglieva la domanda della ricorrente, ponendo a carico di parte resistente le spese di lite (liquidate ‘ secondo i valori medi tabellari di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, mentre per le fasi di trattazione e decisionale vanno riconosciuti valori prossimi ai minimi di riferimento, vista l’assenza di memorie e la semplicità dell’iter processua le ‘, con riconoscimento di una ‘ maggiorazione chiesta del 10% per la predisposizione delle facilitazioni informatiche per l’analisi della notevole mole di documentazione ‘ ), sulla base -in sintesi -delle seguenti motivazioni: 1) l’esistenza di un accordo fra le parti riguardante sia il conferimento dell’incarico avente ad oggetto la gestione e il recupero dei crediti sia la quantificazione del corrispettivo dovuto per l’esecuzione di questo incarico è accertata con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 257/2018 Corte App. Venezia); 2) è provato il diritto della ricorrente al pagamento del corrispettivo per l’opera eseguita, essendo sufficiente -in tal senso -l’allegazione dell’inadempimento della debitrice (secondo la
ripartizione del relativo onere delineata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte); 3) per ogni posizione trattata dalla ricorrente, quest’ultima ha depositato la relativa documentazione; 4) il CTU, esaminati i documenti dal NUMERO_DOCUMENTO al NUMERO_DOCUMENTO (note pro forma), ne ha accertato la riconducibilità all’attività di recupero credito, prevista dal tariffario prodotto in giudizio che per questo tipo di attività -quantifica il compenso in un importo compreso fra l’1% e il 25% del valore nominale di ciascuna pratica; 5) sulla base di ciò, il corrispettivo richiesto dalla ricorrente -pari a € 403.051,00 è congruo, in quanto compreso fra le percentuali suddette applicate al valore nominale complessivo di tutte le pratiche affidate alla ricorrente stessa.
*
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello
In via preliminare, l’appellante ha rappresentato di non essersi potuta costituire nel giudizio di primo grado in ragione di un ‘vizio informatico’ che, a fronte di regolare deposito di istanza di visibilità, non le aveva permesso di accedere alla busta telematica contenente la nota di iscrizione al ruolo e ai documenti allegati al ricorso introduttivo. Tale vizio, come accertato dalla perizia stragiudiziale redatta dal tecnico informatico dell’appellante –sarebbe riconducibile alla non compatibilità del formato dei documenti allegati al ricorso o alla mole degli stessi (oltre 420 mila files ).
Ciò posto, col primo motivo d’appello, lamenta la ‘ nullità, erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata in conseguenza dell’erronea interpretazione dell’oggetto e dei limiti del giudicato esterno ‘ per violazione dell’art. 2909 c.c. , sotto tre distinti profili: a) dalla sentenza n. 257/2018 emessa dalla Corte d’appello di Venezia, il Tribunale avrebbe potuto desumere esclusivamente l’esistenza di una relazione di durata fra le parti, ma non anche il conferimento di singoli incarichi e l’effettiva esecuzione degli st essi che, risolvendosi nei fatti costitutivi della pretesa azionata
dalla ricorrente, avrebbero dovuto essere accertati dal giudice; b) sarebbe inconferente il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui è sufficiente per il creditore l’allegazione dell’inadempimento del debitore, posto che ciò presupporrebbe la prova del fatto costitutivo dell’obbligazione , nel caso di specie, secondo l’appellante, assente; c) sarebbe errat a l’affermazione dell’esistenza di un giudicato esterno formatosi sulla volontà delle parti di regolare il diritto al corrispettivo sulla base del tariffario prodotto in giudizio, poiché la sentenza n. 257/2018 della Corte d’appello di Venezia aveva -in verità -accertato l’esistenza di un accordo sul corrispettivo che prescindeva dal suddetto tariffario.
Col secondo motivo d’appello, censura la ‘ nullità, erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata in conseguenza della mancata declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 163, n. 5 c.p.c., 74, 87 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 281 undecies c.p.c. violazione dell’artt. 196 disp. att. c.p.c. violazione degli artt. 24 e 111 cost ‘ . In particolare, secondo l’appellante la sentenza di primo grado sarebbe stata emessa in violazione del diritto di difesa, in quanto la domanda non si sarebbe fondata su documenti specificamente indicati e la resistente non sarebbe stata messa nelle condizioni di esaminare in maniera adeguata tali documenti: più precisamente, le produzioni documentali sarebbero contenute in formati non supportati (tanto da aver cagionato il vizio informatico di cui in premessa) e comunque sarebbero state indicate in modo confuso e aspecifico nell’indice conclusivo del ricorso introduttivo (in violazione degli artt. 163, n. 5 c.p.c., 74 e 87 disp att. c.p.c., espressamente richiamate dall’art. 281 undecies ). Né tali considerazioni potrebbero essere superate alla luce della creazione del software per la consultazione dei documenti.
Col terzo motivo d’appello, si duole dell” omesso esame dei documenti allegati al ricorso introduttivo. nullità, erroneità ed ingiustizia della sentenza in conseguenza della violazione del
principio di prova. violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c ‘ per aver sia il Tribunale che il CTU -esaminato, solo parzialmente (e in particolare solo con riferimento ai docc. da n. NUMERO_DOCUMENTO a n. 420105, peraltro di provenienza unilaterale) i documenti prodotti dalla ricorrente, come confermato anche dalla formulazione del quesito al CTU (che si limita a indicare tali documenti senza menzionare gli altri).
Col quarto motivo di appello, censura la ‘nullità, erroneità e ingiustizia della sentenza per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al mancato rilievo dell’abusivo frazionamento del credito -violazione degli artt. 1175-1176 c.c., 88 c.p.c., 111 cost. ‘ per non aver il Tribunale giudicato la domanda improcedibile in quanto proposta in violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito. Più precisamente, tale condotta abusiva sarebbe confermata dal fatto che parte del credito derivante dall’esecuzione del rapporto posto a fondamento della domanda era già stato azionato nel contenzioso conclusosi con la sentenza n. 257/2018 della Corte d’Appello di Venezia. Né questa scissione potrebbe considerarsi giustificata da ragioni oggettive, quali la mera difficoltà di reperire l’enorme mole di documenti ; in ogni caso il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione a riguardo.
Col quinto motivo d’appello, lamenta : ‘ omesso esame dei documenti allegati al ricorso introduttivo. Nullità, invalidità, infondatezza della ctu. Nullità, erroneità ed ingiustizia della sentenza in conseguenza della violazione del principio di prova. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. incongruità e manifesta eccessività del quantum ‘. La quantificazione del compenso sarebbe stata raggiunta sulla base di documenti mai prodotti in giudizio (per i vizi di produzione già lamentati dal secondo motivo) e comunque senza una verifica di corrispondenza fra le attività descritte nelle note pro forma e quelle effettivamente eseguite, sia perché -contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado -tale verifica non era stata
operata dal CTU (essendo estranea al quesito peritale), sia perché la stessa non avrebbe potuto essere posta in essere, tenuto conto dell’impossibilità di accesso ai files dal n. 23 al n. 420.078 (come rappresentato dallo stesso CTU a pag. 3 dell’elaborato) e dell’impossibilità di ritenere eventualmente -acquisiti i documenti mediante chiavetta USB dalla Cancelleria (in difetto di attestazione di conformità fra i documenti contenuti nel fascicolo telematico e i documenti, in ipotesi, consegnati al consulente). Peraltro, la quantificazione del compenso risulterebbe comunque incongrua: poiché operata in maniera indifferenziata per ogni tipo di posizione (anziché distinta per ciascuna); poiché riferita anche ad attività la cui effettiva esecuzione è priva di riscontri probatori o ad attività sicuramente mai eseguita (digitalizzazione dei fascicoli); poiché, in parte, riconosciuta in duplicazione di attività già considerate; poiché, in parte, riferita ad attività meramente materiali e quindi estranee alla nozi one di ‘pratica di recupero crediti’ , che presuppone un’attività di tipo intellettuale.
Col sesto motivo di gravame lamenta: ‘ erroneo ed ingiusto regolamento delle spese -violazione dell ‘art. 91 c.p.c. incoerenza motivazionale in relazione all’applicazione dei valori medi di riferimento ex dm 55/2014 come modificato dal dm n. 147/2022 -sussistenza di responsabilità dell’appellata ex art. 96, iii comma c.p.c.’. Sul presupposto del frazionamento abusivo del credito, e quindi della sostanziale unitarietà del contenzioso, il Tribunale -nella regolamentazione delle spese di lite – avrebbe dovuto tenere conto di quelle già liquidate nell’altro giudizio e avrebbe dovuto pronunciare condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. Inoltre, tenuto conto della semplicità della lite, avrebbe dovuto liquidare le spese di giudizio -per ogni fase dello stesso – nella misura minima dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 e non avrebbe dovuto riconoscere la maggiorazione per l’utilizzo delle facilitazioni informatiche, in difetto di alcun riferimento della motivazione a tali
facilitazioni.
Costituendosi, l’appellat a ha contestato l’esistenza del lamentato vizio informatico relativamente al deposito dei documenti posti a fondamento del ricorso introduttivo di primo grado (evidenziando che la resistente avrebbe, comunque, avuto a disposizione altri modi per entrare nella disponibilità di tali documenti e -segnatamente -l’accesso fisico in cancelleria, la richiesta della collaborazione del difensore di controparte, l’utilizzo del software creato ad hoc ). Nel merito, ha contestato tutti i motiv i d’appello -evidenziando, per ciascuno, l’atteggiamento complessivo di non contestazione (ai sensi dell’art. 115 c.p.c.) tenuto dall’appellante (con riferimento alla non contestazione di aver conferito i 14.089 incarichi documentati nel giudizio di primo grado e alla non contestazione dei singoli documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado) -e ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Con note depositate il 28.10.2024, l’appellante ha eccepito l’inoperatività del meccanismo di non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. tenuto conto che la sua contumacia nel giudizio di primo grado non potrebbe considerarsi come ‘ ficta confessio ‘.
Con provvedimento del 5.11.2024 l’intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 352 c.p.c. e sostituzione dell’udienza con termine fino all’ 12.2.2026 per note ex art. 127 ter c.p.c.
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Primo motivo d’appello: la violazione del giudicato esterno.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta che in violazione dell’art. 2909 c.c. – il Tribunale avrebbe espresso , sotto tre specifici profili, un’erronea interpretazione del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 257/2018 (resa nell’ambito d el giudizio in precedenza instaurato da
avente ad oggetto la domanda di pagamento del corrispettivo per l’attività di gestione e recupero credito di un primo gruppo di 450 posizioni affidatele da .
In primo luogo il Tribunale avrebbe potuto desumere da quest’ultima esclusivamente (e al massimo) l’esistenza di un rapporto di durata fra le parti, ma non anche il conferimento dei singoli incarichi e l’esecuzione degli stessi.
Sul punto, il Tribunale ha affermato che ‘ va quindi specificato che non è in discussione la sussistenza di un accordo tra le parti riguardante sia il conferimento dell’incarico concernente l’attività di recupero dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE (oggi nei confronti dei propri clienti, che le pattuizioni economiche applicabili alle prestazioni rese da secondo il tariffario prodotto in giudizio (doc. 1): tali questioni, qualificabili come presupposti logici e pregiudiziali rispetto alla questione oggetto del presente giudizio, risultano infatti essere coperte da cosa giudicata, vista l’efficacia ormai definitiva acquisita dalla sentenza n. 257/2018 della Corte d’Appello di Venezia (citato doc. 8). Tale provvedimento, a sostanziale conferm a della sentenza di prime cure (citato doc. 7), ha infatti definitivamente accertato la sussistenza del diritto di al pagamento del proprio compenso da parte di in relazione ad una parte delle prestazioni professionali effettuate dalla prima in esecuzione del medesimo rapporto giuridico su cui si fondano le prestazioni di cui oggi è chiesto il pagament o’ (pag. 3 sentenza di primo grado) e che ‘ come sopra accennato, non è in dubbio né il conferimento effettivo di un incarico professionale da avente ad oggetto la gestione del recupero dei crediti e sussiste, conseguentemente, il diritto di credito di quest’ultima al pagamen to del corrispettivo per l’attività svolta a detto titolo, atteso che ‘il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte (…)’ (Cass. SSUU n. 13522/2001). Per quanto riguarda in particolare le numerosissime posizioni trattate in concreto dalla ricorrente, va sottolineato che la stessa ha depositato la documentazione relativa a ciascuna singola posizione. ‘ (pag. 4 sentenza di primo grado).
La lettura della motivazione evidenzia che, contrariamente a quanto lamentato dalla parte impugnante, il giudice di prime cure h a ritenuto coperta da giudicato esclusivamente l’esistenza di un rapporto ‘generale’ fra le parti, avendo invece accertato autonomamente, sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, gli incarichi conferiti in relazione alle posizioni oggetto di causa, e dunque senza violazione del l’art. 2909 c.c.
Il secondo profilo di (lamentata) erronea applicazione del giudicato, connesso con il primo, ha ad oggetto il richiamo al principio per cui ‘il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte (…)’ (Cass. SSUU n. 13522/2001)’ (pag. 10 atto di appello): secon do l’appellante, tale principio non risulterebbe applicabile al caso concreto, in difetto -a monte -della prova del fatto costitutivo dell’obbligazione.
Come si nota, la doglianza in esame non evidenzia in realtà una (ipotetica) violazione dell’art. 2909 c.c. ma lamenta semmai un error in iudicando in relazione all’onere della prova.
In secondo luogo, premesso che l’indicazione del precedente da parte del primo giudice (e di conseguenza dell’appellante) è frutto di un probabile refuso e va inteso come riferito a Cass. SSUU n. 13533/2001 (come si evince dalla massima richiamata), deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto buon governo del principio ivi espresso. I l creditore dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo per i servizi prestati (RAGIONE_SOCIALE) ha provato il fatto costitutivo
dell’obbligazione (tramite i documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado, autonomamente valutati dal Tribunale) e ha allegato l’inadempimento del debitore ( ; il debitore, sul quale incombeva l’onere di aver correttamente adempiut o oppure di dimostrare la causa dell’inadempimento a sé non imputabile, non ha assolto al proprio onere probatorio. Né tale ragionamento può essere inficiato dal fatto che l’ odierna appellante sia rimasta contumace in primo grado, posto che la regolazione dell’onere della prova (applicabile al contumace, pena il paradosso per cui la ripartizione di tale onere sarebbe nella libera disponibilità del convenuto, che potrebbe arbitrariamente sovvertirlo con la semplice decisione di non costituirsi in giudizio) è questione distinta dall’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. , inapplicabile al contumace, come da lettera della disposizione.
Infine, il terzo profilo di (asserita) violazione dell’art. 2909 c.c. consisterebbe nell’aver il Tribunale ritenuto coperto da giudicato l’accertamento circa la volontà delle parti di regolare il diritto al corrispettivo sulla base del tariffario prodotto in giudizio. Più precisamente, l’appellante ritiene che la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 257/2018 avrebbe giudicato della congruità del corrispettivo richiesto prescindendo da ogni accertamento relativo al tariffario.
In effetti, tale sentenza (doc. 8 allegato all’atto di citazione in appello), a pag. 6, si esprime nei seguenti termini ‘ Alla stregua delle emergenze delle plurime e convergenti deposizioni dei testimoni assunti invero, deve ritenersi adeguatamente comprovato in causa che i corrispettivi applicati risultavano pienamente conformi agli accordi fra le parti, a prescindere ed indipendentemente dalla corrispondenza o meno di tali prezzi al tariffario depositato in Questura, onde del tutto insignificanti si rivelano le mancate corrispondenze che -a dire dell’appellante -potrebbero rilevarsi fra i corrispettivi applicati e quelli previsti nel mentovato ‘tariffario’ .
Sembrerebbe, dunque, che la Corte d’appello abbia ritenuto irrilevante l’accertamento relativo
alla volontà di servirsi o meno del tariffario (e non abbia, quindi, svolto tale esame), ritenendo raggiunta la prova che il corrispettivo richiesto in quel giudizio fosse conforme ad un accordo intervenuto fra le parti: a bene vedere il giudicato sul punto può considerarsi ‘neutro’, posto che non ha accertato l’adesione convenzionale al tariffario, ma nemmeno l’ha esclusa.
Ciò posto , premesso che il giudizio d’appello è un giudizio anche di merito , l’accertamento pretermesso in quel giudizio e per l’effetto del richiamo al giudicato sostanzialmente pretermesso anche nel primo grado del presente contenzioso, può essere svolto nell’odierna sede e porta ad un esito positivo, tenuto conto della non contestazione sul punto da parte dell’appellante.
A questo proposito si rendono necessarie due premesse in diritto: 1) poiché ‘il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado, che costituendosi in secondo grado abbia comunque contestato i fatti costitutivi della domanda dell’originario attore’ (v. in motivazione Cass. 25/2025), si deve desumere -a contrario -che, se il contumace in primo grado si costituisce nel giudizio di secondo grado e non contesta i fatti costitutivi, il principio di cui all’art. 115 c.p.c. (non applicabile al primo grado) torna ad operare nella fase di impugnazione; 2) in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (Cass. 17889/2020).
Fatte queste premesse, l’appellante si limita a sostenere che ‘ la sentenza impugnata risulta palesemente erronea laddove afferma che sarebbe risultata accertata, per effetto del precedente contenzioso, la volontà delle parti di regolare il corrispettivo delle prestazioni rese da in base al Tariffario. C osì non è. Dall’esame la citata sentenza n. 257/2018 (doc. 8), invero, si ricava che Codesta Corte, valutato il generale corredo istruttorio acquisito dal tribunale di Padova nel precedente pro cesso di opposizione a decreto ingiuntivo, all’esito di
corposa istruttoria consistita in ‘acquisizione di documenti, assunzione di prove orali ed espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile, diretta ad accertare la congruità dell’importo della fattura azionata con riferimento all’attiv ità effettivamente svolta dall’opposta’ (Cfr. pag. 4, quarto capoverso), ebbe a rigettare la censura sollevata da conto la sentenza n. 2569/2012 del tribunale di Padova di ‘incoerenza motivazionale rinvenibile nella affermata condivisione tra le parti della determinazione del compenso e della applicazione del tariffario prodotto dalla ingiungente’ (cfr. doc. 4, pag. 4 ultimo capoverso) ritenendo ‘adeguatamente comprovato in causa che i corrispettivi applicati risultavano pienamente conformi agli accordi tra le parti, a prescindere ed indipendentemente dalla corrispondenza o meno di tali prezzi al tariffario depositato in Questura’ (cfr. doc., pag. 6, penultimo capoverso). In base al principio per cui l’interpretazione della portata del giudicato va ef fettuata alla stregua di quanto stabilito non solo nel dispositivo della sentenza, ma anche nel complesso disposto motivazionale che la sorregge (i.a. Cass. n. 21165/2019), se ne ricava che il giudice di prime cure ha erroneamente individuato, nella condivisione tra le parti del , la situazione sostanziale costituente il fondamento logico e giuridico della pretesa creditoria azionata da dovendosi al contrario ricondurre l’accertamento di fatto coperto dal giudicato formatosi nel precedente contenzioso alla mera sussistenza di un accordo sulle condizioni economiche applicabili al rapporto tra le parti indipendente dal , il cui contenuto pertanto- avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale allegazione e dimostrazione da parte dell’odierna appellata. Ma v’è di più. L’incoerenza motivazionale risulta infatti vieppiù evidente laddove si consideri che quand’anche non fosse in discussione che le parti intesero regolare le pattuizioni economiche in base al Tariffario (la qual cosa la nega e contesta nel momento stesso in cui la si ipotizza) cionondimeno sarebbe stato necessario indagare se quella pattuizione
prevedesse anche l’applicazione retroattiva di prezzi portati dal citato Tariffario (che, ricordiamo, venne depositato in Questura nell’anno 1998 cfr. doc. 9) alle pratiche affidate a far data dal 1994. La qual cosa non consta sia stata in alcun modo allegata da né conseguentemente accertata dal tribunale sulla base delle prove da questa fornite. In definitiva, dunque, si ritiene erronea la sentenza impugnata in parte qua, per effetto affetta della palese violazione dell’art. 2909 c.c. e, più in generale, per effetto di erronea interpretazione dei limiti oggettivi del giudicato esterno ‘ (pag. 10 ss. dell’atto di appello).
L’appellante, come si nota , contesta il fatto che dal giudicato si possa desumere l’adesione ad un tariffario, ma non allega mai (tantomeno specificamente) che -in effetti -l’applicazione di quel tariffario non fosse stata condivisa, anche solo per pluriennale comportamento conforme, dalle parti. Né tale contestazione può desumersi dall’oggetto del quarto motivo d’appello ( v. infra ), in quanto riferito -esclusivamente -ad un’asserita errata applicazione del tariffario (la quale, peraltro, sembrerebbe pr esupporre un implicito riconoscimento dell’adesione allo stesso).
Secondo motivo d’appello: violazione del diritto di difesa per i vizi nella produzione documentale .
Con il secondo motivo di gravame, sostanzialmente, l’appellante lamenta viol azione del diritto di difesa in quanto, a causa di diversi vizi nelle produzioni documentali (in parte illeggibili e, comunque, non ordinate), non sarebbe stata in grado di entrare nella disponibilità dei documenti prodotti in primo grado. Le censure si riferiscono, in particolare, all’ingente quantità di documenti prodotta dalla ricorrente in primo grado ai fini della prova dell’esecuzione delle singole prestazioni.
Il motivo è infondato , a prescindere dall’effettiva sussistenza o meno dei vizi informatici e formali denunciati dall’appellante.
Innanzitutto, non può ritenersi che nel corso del giudizio di primo grado l’odierna appellante abbia subito violazioni del proprio di diritto di difesa: essendo rimasta contumace -e non avendo contestato alcun vizio di notificazione dell’atto introduttivo ha, volontariamente, rinunciato a difendere la propria posizione in quella fase del contenzioso. Non coglie, poi, nel segno l’argomentazione secondo cui la scelta di rimanere contumace fosse dipesa proprio dalle difficoltà riscontrate a seguito della richiesta di visibilità del fascicolo (contenente, in quel momento, l’atto introduttivo e i docum enti allo stesso allegati): la resistente, infatti, a conoscenza del procedimento, avrebbe potuto costituirsi, denunciare i problemi riscontrati e ricercare, anche in ossequio al dovere di collaborazione fra le parti e con l’Ufficio , una soluzione (sul generale tema del dovere di collaborazione ‘informatica’ fra le parti in giudizio, anche se in una fattispecie in parte diversa, v. Cass. 30082/2023). Peraltro, se pur irrituale e quindi non completamente sostitutivo del deposito mediante PCT, l’appellante non ha contestato il funzionamento né la possibilità di accedere al software ideato ad hoc dalla ricorrente già nel primo grado per la consultazione dei documenti, limitandosi a rappresentarne l’irrilevanza.
In secondo luogo, l’appellante costituitasi nella presente fase -non ha contestato alcun vizio nella (ri)produzione dei medesimi documenti effettuata dall’appellata in questo grado a corredo dei propri atti difensivi.
In ogni caso, premesso che -come già rilevato – le doglianze attengono sostanzialmente ai documenti volti a provare l’esecuzione degli incarichi affidati all’appella ta, la censura si rivela inconsistente in quanto, anche con riferimento a questo aspetto, l’appella nte ha tenuto, nel presente grado di giudizio, un contegno processuale di non contestazione. Richiamati i principi giurisprudenziali sopra citati, e considerato che le singole prestazioni, passate al vaglio del CTU, risultano sufficientemente determinate per far sorgere, almeno in questa fase, l’onere di
contestazione circostanziata di cui all’art. 115 c.p.c., l’appellante non ha (neppur genericamente) allegato che tali prestazioni non fossero state effettivamente eseguite dall’appellata. Come si è già osservato, la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado ben può contestare per la prima volta i fatti con l’atto di citazione in appello (v. Cass., n. 858/2026), ma la contestazione deve assumere anche in quel caso i consueti caratteri di specificità (v. Cass., n. 31837/2021), non assolti dalla mera doglianza circa l’assenza di prova dei fatti allegati da controparte (v. Cass., n. 8933/2009).
Terzo motivo d’appello: l’esame parziale dei documenti prodotti nel corso del giudizio di primo grado .
Anche il terzo motivo di gravame, volto a censurare l’operato del giudice e del CTU per aver (in tesi) esaminato i documenti prodotti dalla ricorrente in maniera solo parziale, è infondato e va rigettato.
Quanto alla censura mossa avverso l’esame documentale del Tribunale, non vi sono evidenze del fatto che la documentazione non sia stata analizzata quantomeno in modo complessivo e comunque esaustivo ai fini della decisione.
Quanto alla censura mossa nei confronti del CTU, la selezione dei documenti analizzati è conforme al quesito formulato dal Tribunale, che gli ha demandato un controllo contabile di congruità dei compensi pretesi dalla ricorrente ( il CTU, letti atti e documenti, costituito il contraddittorio con la ricorrente, determini il compenso spettante a verificando la congruità dei documenti contenuti nei file PDF denominati ‘nota pro forma’ costituenti i documenti dal nNUMERO_DOCUMENTO al nNUMERO_DOCUMENTO tenendo conto del tariffario di cui al doc. n. 1 ).
In ogni caso, l’appellante in questa fase del giudizio sicuramente nella disponibilità del corredo documentale, a fronte della suddetta (ri)produzione in appello – non ha mai dedotto, neppure nei
propri scritti conclusionali, quali sarebbero le circostanze decisive non emerse dai documenti (asseritamente) non esaminati, che avrebbero dovuto orientare il Tribunale e il CTU ad una decisione diversa da quella adottata.
Quarto motivo d’appello: mancata declaratoria di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito.
Il quarto motivo è volto a censurare la sentenza di primo grado per non aver il Tribunale giudicato improcedibile la domanda di pagamento del corrispettivo (in quanto proposta separatamente rispetto a quella formulata nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 257/2018) e, comunque, per non aver preso posizione sulle giustificazioni addotte dalla ricorrente in primo grado.
Il motivo è infondato.
Va premesso che ‘ non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale ‘ (Cass. SSUU n. 23726/2007).
Tale principio generale è stato, via via, richiamato e ulteriormente approfondito nel tempo, con
l’individuazione di casi in cui, in via eccezionale, il frazionamento della pretesa risulta ammissibile al ricorrere di un interesse oggettivamente valutabile in capo al creditore ad una tutela frazionata (Cass. SSUU n. 4090/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/2019).
L’ipotesi di domanda di pagamento dei compensi per l’esecuzione di differenti incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale assimilabile, nella sostanza, alla vicenda sottesa al caso in esame -è stata sussunta fra quelle in cui, di regola, la domanda deve essere unitariamente formulata, salvo che il creditore non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi (v. in motivazione, Cass. 14143/2021, par. 14.10 ‘ si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell’ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l’uno e l’altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l’esecuzione di differenti incarichi resi nell’ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.). In siffatte situazioni, quindi, il creditore, che ha maturato pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relative ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del 2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere “forzosamente” coperti dal giudicato unitario; conf. Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.) – ma (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi (che, pur se
storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi)’) .
Le peculiarità della fattispecie concreta -pacificamente ammesse da entrambe le parti, in particolar modo per la mole di documentazione prodotta in giudizio -sono sufficienti a ritenere integrato l’interesse oggettivamente riscontrabile alla tutela frazionata del credito. In questa prospettiva rilevano: 1) il già richiamato numero di documenti che, se ancora maggiore per l’ipotetico aumento delle posizioni trattate, avrebbe comportato un ulteriore aggravio di consultazione; 2) l’oggettiva difficoltà nel reperire, in un’unica soluzione, la documentazione necessaria per l’introduzione dell’eventuale contenzioso unitario; 3) l’instaurazione di due soli contenziosi a fronte di una domanda di pagamento del corrispettivo per prestazioni di gestione e recupero cr edito relative a quasi 15 mila posizioni (14.098 posizioni nell’ambito di questo giudizio e 450 posizioni nell’ambito del precedente).
Non è, quindi, configurabile un utilizzo abnorme dello strumento processuale nelle forme dell’abusivo frazionamento del credito, dovendosi ritenere invece -che nel caso di specie lo svolgimento della pretesa creditoria in due tranche sia stata sorretta da idonea giustificazione.
Quinto motivo d’appello: la quantificazione del compenso.
Col quinto motivo di gravame, l’appellante censura: 1) che la quantificazione del compenso sarebbe stata raggiunta sulla base di documenti non prodotti in giudizio o comunque acquisiti dal CTU in maniera irrituale (mediante accesso diretto alla Cancelleria), senza alcuna attestazione di conformità fra i documenti utilizzati e quelli depositati in PCT; 2) che la quantificazione del compenso sarebbe stata raggiunta senza una reale verifica di corrispondenza fra le attività descritte nelle note pro forma e quelle effettivamente eseguite; 3) che la quantificazione del
compenso sarebbe, in ogni caso, erronea (a) perché operata in maniera indifferenziata per ciascuna posizione; b) perché riferita anche ad attività di cui manca la prova dell’esecuzione della prestazione; c) perché riferita anche ad attività di digitalizzazione, sicuramente mai eseguita; d) perché riferita ad attività riconosciute in duplicazione e precisamente per ‘posizione e archivio’ ed ‘apertura fascicolo’ ; e) perché, infine, riferita ad attività meramente materiali e perciò estranee alla nozione di recupero crediti).
Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Quanto ai punti sub 1) e sub 2), sostanzialmente consequenziali alle contestazioni relative ai vizi di produzione documentale, è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nei paragrafi relativi alla trattazione del secondo e del terzo motivo d’appello.
Quanto al punto sub 3), ogni singola contestazione è priva di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
In merito alla contestazione sub a), la quantificazione del compenso relativo alle attività di gestione e recupero crediti non è risultata indifferenziata, posto che -come risulta dal tariffario (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), applicabile al rapporto per le ragioni già espresse , e dalla CTU redatta in primo grado (doc. 6 allegato all’atto di citazione in appello) -lo stesso è stato applicato calcolando una percentuale compresa fra l’1% e il 25% ‘del valore nominale della causa’ , con aumento del compenso all’aumentare del valore della causa , essendo quest’ultimo ragionevole – ed abituale anche in altri settori – indice della complessità della stessa. In merito alla contestazione sub b), vale la considerazione -già esposta -per cui la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (Cass. 17889/2020).
La contestazione sub c) rappresenta l’unica specifica contestazione circa l’effettiva esecuzione
di una prestazione, poiché formulata in termini sufficientemente determinati: l’appellante deduce che l’attività di digitalizzazione non sarebbe stata posta in essere . Tale contestazione, pur correttamente sollevata, è però smentita dalle circostanze fattuali emerse in corso di giudizio: in assenza di specifiche indicazioni circa cosa intend a l’appellante per ‘digitalizzazione’, deve constatarsi che un ‘ attività di digitalizzazione è stata -senza dubbio -espletata ed ha ad oggetto la scansione e il caricamento dei documenti sulla piattaforma ( software ) di cui si è già trattato nell’ambito del secondo motivo di appello, e il cui funzionamento -peraltro, verificato con esito positivo anche da questo giudice mediante l’inserimento delle credenziali fornite dall’appellata negli atti di causa -non è comunque stato contestato dall’appellante.
In merito alla contestazione sub d), dall’esame delle note pro forma prodotte in giudizio (v. allegati da 420.079 a 420.105 alla nota di deposito dell’appellata del 22.10.2024 ) emerge che alcuni importi sono stati addebitati per attività di ‘apertura fascicolo, esame pratica e controllo saldo’ e altri importi per ‘posizione e archivio’: le due voci non s ono completamente sovrapponibili, poiché -quand’anche si ritenesse l’attività di apertura del fascicolo omogenea a quella di posizione e archivio -resterebbe, in ogni caso, non sovrapponibile il compenso dovuto per le ulteriori – e sostanziali – attività di esame pratica e controllo saldo, la cui autonomia concettuale non è contestata dall’appellante.
Infine, in merito alla contestazione sub e) , l’appellante ha dedotto che: ‘ si contesta, in quanto palesemente erroneo, il criterio adottato dal CTU e fatto proprio dal giudice di prime cure, in base al quale le suddette prestazioni sarebbero da ricondurre all’attività di ‘pratica di recupero credito’, e quantificabili perciò seco ndo quanto previsto dal punto b) del Tariffario, trattandosi, per lo più, di attività meramente materiali, totalmente prive di valore intellettuale che la sentenza impugnata ha erroneamente remunerato con importi ben più consistenti di quelli previsti dal
medesimo Tariffario alla lettera a) in relazione ad attività di ben maggiore consistenza, quali l’accesso o la redazione di lettere da inviare ad uffici commerciali’ (pag. 26 dell’atto di appello). Anche questo rilievo è privo di fondamento.
Dal tariffario prodotto in giudizio e applicato dal CTU si evince che le parti avevano convenuto: a) un compenso per attività di accesso e invio di lettere; b) un compenso per ogni ‘pratica di recupero credito’; c) un compenso per l’attività di contatto con i legali nominati per la difesa giudiziale delle singole posizioni.
In relazione all’attività documentata, la pretesa è stata correttamente verificata come congrua dal CTU con applicazione della sola seconda categoria, cui sono ragionevolmente state ricondotte tutte le operazioni effettuate in esecuzione dell’incarico, constatandosi che il compenso richiesto è di poco superiore all’1% del valore della pratica, e dunque prossimo alla previsione minima del tariffario, e ciò in quanto non risulta scindibile, all’interno dell’unitaria categoria della ‘gestione e recupero credit o’ , le attività solamente – o anche – intellettuali da quelle meramente materiali. Sesto motivo d’appello: la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio .
Il sesto motivo di gravame ha ad oggetto la statuizione di primo grado relativa alle spese di lite e censura: a) sul presupposto dell’abusivo frazionamento del credito, l’omessa considerazione delle spese di lite già liquidate nel giudizio conclusosi con l a sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 257/2018 e l’omessa condanna dell’appellata ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.; b) la liquidazione secondo parametri medi, anziché minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni trattate), di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva; c) il riconoscimento della maggiorazione del 10% ‘ per la predisposizione delle facilitazioni informatiche per l’analisi della notevole mole di documentazione ‘, anche tenuto conto del fatto che l’effettiva consultazione della documentazione tramite il percorso facilitato non sarebbe mai richiamata dal
Tribunale.
Il primo profilo è infondato, in ragione dell’insussistenza di un abusivo frazionamento del credito per le motivazioni già evidenziate nella trattazione del quarto motivo d’appello , e considerato che non sussistono altri indici di dolo o colpa grave idonei a far sorgere una responsabilità processuale aggravata in capo all’appellata , peraltro vittoriosa.
Il secondo profilo è infondato, posto che -condivisibilmente -il compenso liquidato dal Tribunale si assesta, complessivamente, fra il minimo e il massimo previsto dal DM richiamato e che, comunque, non ricorrevano significativi indici di semplicità della causa.
Il terzo profilo è infondato, poiché deve ritenersi che la predisposizione del software per la consultazione della corposa documentazione di causa rientri nella nozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti del processo (art. 4, comma 1bis, DM 55/2014), le quali, se pur solitamente riferite all’utilizzo di link ipertestuali, possono essere realizzate anche diversamente, come si desume dalla formulazione ampia della norma, improntata -più che ad un’elencazio ne analitica delle metodologie -all’obiettivo perseguito (l’agevolazione della fruizione). Questa considerazione non può essere inficiata dal fatto che il Tribunale, nella propria motivazione, non abbia dato atto di aver consultato il software in esame, rilevando che lo stesso sia stato messo a disposizione delle parti e del giudice.
Esito dell’appello e regolamentazione delle spese di lite.
In conclusione , l’appello dev’ essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’appellante, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 403.051,00), secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per
la fase di trattazione (in ragione dell’esiguità dell’attività di trattazione e dell’assenza di attività istruttoria) calcolati in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22.
Non può essere, in questa sede, riconosciuta un’ulteriore maggiorazione del compenso ai sensi dell’art. 4, comma 1 -bis, DM 55/2014, posto che essa comporterebbe una duplicazione indebita in quanto non giustificata da alcuna ulteriore facilitazione della consultazione degli atti (atteso che nel software non sono stati inseriti documenti ulteriori, in conformità della regola contenuta nell’art. 345 c.p.c.) .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dev’essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 998/2024 del Tribunale di Padova;
condanna l’appellante alla rifusione in favore dell’appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in € 17.179,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio di data 12 febbraio 2026.
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME