Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31256/2020 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO N. 154/3DE , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro
NOME COGNOME anche quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.738/2020 depositata il 24.7.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, titolare della omonima ditta individuale, otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 1879/2016 a carico di COGNOME NOME per il pagamento dei canoni di noleggio di ponteggi installati sull’immobile di Sestri Levante (GE), INDIRIZZO di proprietà dell’ingiunto, per il periodo dall’1.2.2013 al 31.7.2015, per un importo di € 30.195,00.
COGNOME NOME proponeva quindi opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli innanzi al Tribunale di Genova, sostenendo di non essere debitore di alcuna somma, e chiedendo comunque la riduzione dell’importo preteso da COGNOME Nicola per il comportamento contrario a buona fede dal medesimo tenuto, ed il Tribunale di Genova, nella resistenza di COGNOME NOME, respingeva l’opposizione con la sentenza n. 1321/2018.
Il COGNOME proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la revoca dell’ingiunzione, e COGNOME NOME resisteva, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Con sentenza n. 738/2020, pubblicata il 24.7.2020, la Corte d’Appello di Genova respingeva l’appello e condannava il Bonino al pagamento delle spese di lite.
Avverso questa sentenza, COGNOME NOME ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 2.12.2020, affidandosi a cinque motivi ed NOME ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza della camera di consiglio del 5.6.2025, sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., 132 n. 4 e 112 c.p.c., nonché il vizio di illogica,
omessa e meramente apparente motivazione, laddove la Corte distrettuale avrebbe ritenuto irrilevante l’individuazione e la dimostrazione della sussistenza del titolo sulla base del quale controparte aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto, che aveva desunto dal rigetto dell’opposizione ad un precedente decreto ingiuntivo, che era stato emesso sempre per il noleggio di ponteggi collocati sul medesimo fabbricato per il periodo precedente.
Col primo motivo il ricorrente, enfatizzando il fatto che la Corte d’Appello, nel respingere il suo primo motivo di appello, concernente l’asserita abusiva parcellizzazione del credito effettuata da COGNOME NOME, richiedendo sulla base del medesimo contratto verbale di noleggio dei ponteggi concluso con COGNOME Giovanni dopo la risoluzione del contratto di appalto con la RAGIONE_SOCIALE in due distinte procedure monitorie, dapprima i canoni maturati dal 26.8.2011 al 31.1.2013 (oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Chiavari n. 246/2013, revocato per il pagamento parziale dei canoni di noleggio da parte della RAGIONE_SOCIALE con la sentenza del Tribunale di Genova n. 10177/2015 del 15.7.2015 passata in giudicato che aveva condannato il Bonino al pagamento in favore di NOME NOME della minor somma di € 6.788,10 in luogo dei richiesti € 16.970,25), e poi quelli maturati dall’1.2.2013 fino al luglio 2015 per €30.195,00, avesse indicato che ‘ nel caso in esame, a prescindere dall’unicità del rapporto, le conseguenze dell’inadempimento non erano ancora attuali al momento del deposito del secondo ricorso per ingiunzione in quanto l’istanza relativa ad un periodo di inadempimento successivo ovvero ad un credito maturato successivamente ‘, lamenta la mancanza assoluta, o la mera apparenza della motivazione della sentenza di secondo grado, che avrebbe ritenuto irrilevante l’individuazione e la dimostrazione della sussistenza del titolo sulla base del quale era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1879/2016 del Tribunale di Genova.
Il primo motivo é infondato, perché isolando la frase sopra riportata dal contesto della motivazione integrale della sentenza impugnata, ignora il fatto che nel rispondere al terzo motivo d’impugnazione, a pagina 5, la Corte d’Appello abbia ritenuto sussistente il giudicato della sentenza del Tribunale di Genova n.10177/2015, che si era pronunciata sull’opposizione al primo decreto ingiuntivo, sia in ordine al fatto storico della conclusione del contratto di noleggio dei ponteggi direttamente tra Uva NOME e COGNOME NOME, che aveva chiesto che gli stessi rimanessero sul posto fino all’ultimazione dei lavori della facciata del suo stabile per i quali avrebbe incaricato un’altra impresa (poi individuata pacificamente nell’impresa Messina Emanuele), sia in ordine al costo del noleggio, riconoscendo espressamente che i due giudizi di opposizione avevano avuto ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale, anche se il secondo riguardava inadempimenti del conduttore COGNOME NOME verificatisi dopo la richiesta del primo decreto ingiuntivo, che non potevano quindi ritenersi coperti dal principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Ulteriormente la sentenza di secondo grado ha affermato, che il COGNOME non aveva provato i fatti impeditivi del protrarsi degli effetti del contratto di noleggio, non avendo dimostrato di avere voluto rimuovere le impalcature, o risolvere il contratto di noleggio in essere, o di avere intimato ad COGNOME Nicola lo sgombero delle impalcature, non potendo allo scopo valere la diffida ad adempiere alla rimozione delle attrezzature e delle impalcature inviata solo all’impresa COGNOME Emanuele.
Ancora l’impugnata sentenza, sempre nell’ambito dell’accertata responsabilità contrattuale del conduttore COGNOME Giovanni, ha respinto l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, dal medesimo sollevata, per l’asserita mancata predisposizione del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi da parte di COGNOME NOMECOGNOME
Ne deriva che la sentenza di secondo grado non ha affatto omesso, di individuare e di valutare, la fondatezza probatoria del titolo posto da COGNOME Nicola a base del decreto ingiuntivo n. 1879/2016 del Tribunale di Genova.
2) Col secondo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1175 cod. civ., 111 Cost., 132, n. 4 e 112 c.p.c., nonché il vizio di motivazione laddove la Corte ha ritenuto insussistente la dedotta illegittima parcellizzazione del credito, nonché l’omessa considerazione della circostanza pacifica che il d.i. opposto avesse ad oggetto un presunto credito sorto e maturato (dal 1.02.2013 al 31.07.2015) durante la pendenza del primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quello n. 1661/2013 RG, nell’ambito del quale quel credito di sarebbe potuto far valere.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, o mera apparenza, o insufficienza, o contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte d’Appello ha escluso che vi sia stata un’abusiva parcellizzazione del credito da parte di COGNOME Nicola con la richiesta di due separati decreti ingiuntivi, e nel contempo, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la mancata considerazione che i canoni di locazione dei ponteggi per i quali era stato emesso il secondo decreto ingiuntivo n. 1879/2016 del Tribunale di Genova (canoni spettanti dall’1.2.2013 fino al luglio 2015), erano maturati tutti durante la pendenza del giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo (proc. n.1661/2013 RG), che era stato definito con la sentenza n. 10177/2015 del 15.7.2015 del Tribunale di Genova, per cui NOME NOME avrebbe potuto e dovuto, comportandosi correttamente, richiedere il pagamento di quei canoni già nella sua comparsa di costituzione in quel primo giudizio di opposizione, senza attivare il 4.3.2016 la seconda procedura monitoria.
La doglianza formulata ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per ‘ doppia conforme ‘.
La doglianza relativa al vizio di motivazione, inammissibile quanto all’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più censurabile in sede di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. apportata dall’art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 83, per il resto é infondata.
L’impugnata sentenza, infatti, a pagina 4, ha spiegato che l’ordinanza di questa Corte n. 1989 del 27.7.2018, invocata dall’appellante, aveva affermato l’applicabilità del principio dell’abusiva parcellizzazione del credito in ipotesi, in cui ferma l’identità del rapporto obbligatorio, le conseguenze dell’inadempimento erano già tutte maturate prima della presentazione del primo ricorso monitorio, mentre nella specie, come già evidenziato dalla sentenza di primo grado, i canoni di locazione oggetto del secondo ricorso monitorio erano tutti maturati in epoca successiva alla presentazione del primo ricorso per decreto ingiuntivo, per cui la motivazione addotta non può ritenersi totalmente mancante, o meramente apparente.
COGNOME NOME, del resto, durante il primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non poteva sapere, per quanto accertato dai giudici di merito, che COGNOME NOME, nonostante la risoluzione anche del secondo contratto di appalto con l’appaltatore dei lavori della facciata del suo fabbricato (l’impresa Messina RAGIONE_SOCIALE), gli avrebbe impedito di ritirare i ponteggi trattenendoli fino allo smontaggio effettivo del luglio 2015, per cui non era tenuto a richiedere, già nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo, il pagamento aggiuntivo dei canoni di locazione che sarebbero ulteriormente maturati in suo favore nel corso di quel giudizio.
L’impugnata sentenza ha poi opportunamente richiamato il principio espresso dalla sentenza n. 6091 del 4.3.2020 di questa Corte, secondo il quale ‘ il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono ‘, ed ha quindi escluso che i crediti oggetto dei due separati decreti ingiuntivi, ancorché riconducibili ad un unico rapporto obbligatorio, potessero essere iscritti nell’ambito di un unico giudicato.
Vanno da ultimo ricordati i principi recentemente espressi in tema di abusiva parcellizzazione del credito dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 7299 del 19.3.2025, secondo la quale:
‘a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda
anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale’.
Orbene, la sentenza impugnata, di fatto non ha ravvisato alcuna delle due ipotesi in seguito delineate dalle sezioni unite di questa Corte, da un lato negando che i crediti azionati coi due ricorsi monitori fossero iscrivibili integralmente in un unico giudicato, dall’altro implicitamente riconoscendo che NOME Nicola aveva un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in quanto quando ha richiesto il primo decreto ingiuntivo perché non era stato pagato, nonostante la risoluzione del secondo contratto di appalto dei lavori della facciata concluso da COGNOME NOME con l’impresa COGNOME Emanuele, non erano ancora maturati i canoni di locazione dei ponteggi per il periodo successivo, ed ancora non sapeva se e quando i ponteggi gli sarebbero stati restituiti dal COGNOME facendo cessare l’obbligo del predetto di pagargli i canoni mensili maturati.
Col terzo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1175 cod. civ., 111 Cost., 132 n. 4 e 112 c.p.c., delle regole sui presupposti dell’azione monitoria e delle regole generali in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio, avendo la Corte operato un’illegittima inversione dell’onere della prova, esonerando il preteso creditore dall’onere di dimostrare il proprio credito.
Col terzo motivo il ricorrente censura la mancanza, mera apparenza, contraddittorietà manifesta ed illogicità della motivazione addotta dalla Corte d’Appello, circa la sussistenza dei presupposti per l’emissione del secondo decreto ingiuntivo e
l’inversione dell’onere probatorio, per avere asseritamente posto a carico di parte opponente l’onere di provare l’inesistenza del credito, e di dimostrare l’inesistenza di un accordo tra le parti per il mantenimento dei ponteggi sul suo fabbricato fino al 15.7.2015, ed il mancato impedimento, da parte sua, della rimozione dei ponteggi da parte di COGNOME Nicola, deducendo per la prima volta in questa sede di non avere mai impedito tale rimozione.
Reiterato quanto già detto sull’incensurabilità della motivazione contraddittoria, o illogica, a meno che non possa ritenersi addirittura mancante, o meramente apparente la motivazione fornita, nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata la conclusione tra le parti del contratto verbale di noleggio dei ponteggi per consentire l’ultimazione dei lavori della facciata dello stabile di Bonino Giovanni, ed il canone mensile, sulla base della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova n.10177/2015, determinando l’ammontare del credito fino alla restituzione dei ponteggi, pacificamente avvenuta alla fine di luglio del 2015, ed il COGNOME non può per la prima volta sostenere in questa sede di non avere mai ostacolato la rimozione dei ponteggi, per giunta dopo che la controparte ha documentato, già in primo grado, di avere dovuto addirittura agire davanti al Giudice di Pace di Chiavari per farsi restituire parte dei ponteggi, per cui la motivazione é stata pienamente fornita e non é stata operata alcuna inversione dell’onere probatorio.
Ed invero, poiché il contratto verbale di locazione dei ponteggi fino alla conclusione dei lavori sulla facciata del fabbricato del COGNOME é stato riconosciuto concluso tra le parti con sentenza passata in giudicato, poiché é pacifico che anche la seconda impresa incaricata di quei lavori, l’impresa COGNOME EmanueleCOGNOME non li aveva completati per risoluzione del suo contratto di appalto da parte del COGNOME prima della conclusione, e poiché non é stato tempestivamente contestato dal COGNOME che avesse impedito ad
NOME NOME di rimuovere i ponteggi dopo quella risoluzione, o che lo avesse diffidato a ritirarli, come desumibile anche dalla sua citazione nel 2016 davanti al Giudice di Pace di Chiavari da parte di NOME NOME per avere trattenuto parte dei ponteggi, era onere del COGNOME medesimo fornire prova dei fatti estintivi, o impeditivi che avrebbero potuto determinare il venir meno dell’efficacia del contratto verbale di locazione dei ponteggi prima dell’effettiva rimozione dei ponteggi, pacificamente avvenuta a fine di luglio del 2015.
Col quarto motivo, articolato in riferimento ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente deduce, sotto il profilo sostanziale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1175 cod. civ. e dell’allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008 e, sotto il profilo processuale, degli artt. 112, 132, 633 e segg. c.p.c., nonché il vizio motivazionale consistente nell’omessa considerazione della mancanza di PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio) in capo a COGNOME Nicola e dell’insussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra COGNOME e l’Impresa COGNOME (che smontò i ponteggi), da cui la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre la sussistenza dei profili di inadempimento dedotti dal ricorrente nei confronti di COGNOME NOME e, comunque, l’infondatezza nel quantum della pretesa creditoria avversaria.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta cumulativamente:
a) ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell’art. 1175 cod. civ. (buona fede nell’esecuzione del contratto), la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. (sull’eccezione di inadempimento da lui sollevata per l’asserita mancanza di un piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi della ditta RAGIONE_SOCIALE), la violazione dell’allegato XII del D. Lgs. n.81/2008, la violazione degli articoli 112 (omessa pronuncia) e degli articoli 633 e ss. c.p.c. (sui presupposti della procedura monitoria);
b) ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. il vizio di mancanza di motivazione, o motivazione apparente, o insufficiente, o illogica e manifestamente contraddittoria, per avere respinto la sua eccezione di inadempimento, ritenendo che non legittimasse neppure la riduzione dei canoni di locazione richiesti dalla controparte, per la quale in appello aveva riproposto nelle conclusioni la domanda in tal senso formulata in primo grado; c) ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l’omessa considerazione di fatti decisivi oggetto del giudizio, rappresentati dall’asserita mancanza di un piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi dell’impresa COGNOME Nicola, dalla circostanza che i ponteggi pacificamente erano stati smontati dalla ditta COGNOME nel luglio 2015 su incarico di COGNOME Nicola, che mai sarebbe stato in precedenza ostacolato dal COGNOME nel loro ritiro, e dalla circostanza che nessun rapporto contrattuale diretto sarebbe esistito tra il COGNOME e la ditta COGNOME.
Anche a voler ritenere che la censura in esame, benché eterogenea, consenta di individuare le singole ragioni fatte valere se autonomamente considerate, il motivo é in parte inammissibile ed in parte infondato.
Anzitutto é inammissibile la doglianza formulata in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per ‘ doppia conforme ‘, ed a ciò va aggiunto che l’impugnata sentenza ha già compiutamente valutato gli allegati n. 7 e 8 al Pi.mus relativi al montaggio, all’uso ed allo smontaggio dei ponteggi da parte delle ditte interessate.
Inammissibili sono anche le violazioni di legge sopra riportate alla lettera a) di questo motivo, in quanto il ricorrente non assume che la Corte d’Appello abbia erroneamente inteso il significato normativo delle disposizioni che afferma essere state violate, ma punta inammissibilmente ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto da parte di questa Corte, giudice di legittimità, che ravvisi a carico di NOME NicolaCOGNOME in contrasto con quanto accertato dalla Corte
d’Appello, un grave inadempimento degli obblighi che attribuisce ad NOME NOMECOGNOME quale proprietario locatore dei ponteggi che sono stati montati al suo fabbricato, e da tale diversa ricostruzione in fatto fa discendere l’asserita carenza dei presupposti del decreto ingiuntivo opposto e l’asserita fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata.
Inammissibili, per quanto già sopra rilevato, sono poi le censure di illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, mentre relativamente alle residue doglianze della lettera b) del motivo, deve ritenersi infondato il lamentato vizio di mancanza, o mera apparenza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello nel rigettare l’eccezione di inadempimento sollevata da COGNOME Giovanni.
La Corte d’Appello, alle pagine 4 e 5 della sentenza, ha spiegato, che in base all’art. 134 del D. Lgs. n. 81/2008, nei cantieri in cui vengono impiegati ponteggi, dev’essere sempre tenuta una copia del Piano di Montaggio dei ponteggi; che si tratta di un documento operativo che usano i lavoratori e gli addetti al cantiere per tutte le operazioni che riguardano i ponteggi, per cui va messo a disposizione delle imprese che si occupano del montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, con la finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori, della quale é responsabile il preposto alla sicurezza, che nel caso in esame non risultava essere stato COGNOME NOME; che l’eventuale inosservanza delle norme relative al Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, quindi, non poteva esimere il conduttore delle impalcature, COGNOME Giovanni, dall’obbligo di pagare il canone per la locazione dei ponteggi al proprietario degli stessi, COGNOME NOME, che non aveva fatto mancare completamente la sua prestazione, consistita nella messa a disposizione dei ponteggi (si é richiamata in proposito Cass. 12.5.2017 n. 11783, che ha riconosciuto la legittimità della sospensione dei pagamenti del conduttore solo quando la
contro
prestazione sia venuta completamente a mancare, risultando altrimenti contraria ai canoni della correttezza e buona fede); che peraltro erano stati prodotti dall’opposto i documenti 7 e 8, ossia gli allegati al Pi.mus relativi al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi; che peraltro COGNOME NOME non aveva formulato alcun motivo specifico di appello ai fini della riduzione del canone di locazione dei ponteggi, limitandosi ad esprimere conclusioni in tal senso nell’atto di appello, senza illustrarne le ragioni.
Con tali argomentazioni il giudice di secondo grado ha escluso la fondatezza della sollevata eccezione di inadempimento, e l’appellante, anziché censurarle specificamente, si é limitato a riproporre la propria tesi, già disattesa, sul fatto che la ditta COGNOME Nicola fosse tenuta a mettere a disposizione di COGNOME Giovanni non solo i ponteggi, ma anche un suo Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, dimenticando che a tale ditta egli non aveva mai conferito l’appalto per i lavori da eseguire sulla facciata del suo fabbricato, e che neppure aveva dimostrato di avere diritto di ricevere quel Piano in quanto responsabile della sicurezza del cantiere, o sulla base del contratto verbale di locazione dei soli ponteggi concluso.
5) Col quinto motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, primo comma c.p.c., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1175 e 1575 cod. civ. e degli artt. 112, 132 e 346 c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di considerare i profili di inadempimento del preteso creditore ai fini della domanda subordinata di riduzione del quantum ingiunto, ritenendo la stessa non riformulata in appello, nonostante l’appellante avesse dedotto uno specifico motivo di appello sul punto.
Col quinto motivo, in via subordinata rispetto al precedente motivo, il ricorrente, oltre alle consuete doglianze di violazione di legge in relazione all’art. 1176 cod. civ. ed all’art. 1575, che sono inammissibili perché in realtà puntano ad ottenere rivalutazioni di
merito sulla buona fede nell’esecuzione del contratto di noleggio dei ponteggi e sugli obblighi facenti capo al noleggiatore, ed alle doglianze di motivazione omessa, meramente apparente, insufficiente, illogica e manifestamente contraddittoria ex art. 132 c.p.c., riferite questa volta al mancato accoglimento della sua domanda di riduzione del canone di locazione dei ponteggi per non avere NOME Nicola fornito un Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi sottoscritto personalmente dal titolare, per le quali valgono le considerazioni già svolte sui limiti attuali di censurabilità del vizio di motivazione, si ha palese infondatezza del vizio di mancanza, o mera apparenza della motivazione alla luce delle ampie argomentazioni sul punto fornite dall’impugnata sentenza, già riportate. Il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la proposizione di uno specifico motivo di appello, anziché la mera riproposizione della questione, da parte dell’appellante, ex art. 346 c.p.c., per la sua reiterata richiesta di riduzione del canone di locazione.
Tale ultima doglianza é anzitutto inammissibile per difetto di interesse, in quanto la Corte d’Appello ha radicalmente escluso nel merito l’esistenza di un inadempimento imputabile alla ditta RAGIONE_SOCIALE rispetto al contratto verbale di noleggio dei ponteggi, che legittimasse una riduzione del canone di locazione, ritenendo che ad essa non competesse, perché estranea all’appalto dei lavori di rifacimento della facciata del fabbricato di Bonino Giovanni, la predisposizione del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, sicché la motivazione relativa all’irritualità della riproposizione della domanda di riduzione dei canoni di locazione da parte del COGNOME é ultronea, e seppure la censura formulata dal ricorrente fosse fondata, non potrebbe intaccare l’argomentazione di merito che da sola sorreggerebbe comunque la decisione adottata.
In ogni caso il COGNOME essendo risultato totalmente soccombente nel merito in primo grado e non vittorioso, avrebbe avuto l’onere di proporre uno specifico motivo di appello per vedersi ridotto il canone di locazione mensile dovuto per pretese inadempienze, che non fossero caratterizzate da gravità tale da legittimare il suo rifiuto di pagamento dei canoni, non potendosi limitare a richiamare le proprie precedenti difese di primo grado per dimostrare di non avervi rinunciato ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (vedi sui confini tra i casi in cui occorre la proposizione di uno specifico motivo di appello e quelli in cui basta la riproposizione della questione in secondo grado ex art. 346 c.p.c. Cass. 30.10.2024 n.28078).
La reiezione del ricorso comporta la condanna di COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed €6.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.6.2025