Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1101/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’avvocato COGNOME (EMAIL), che li rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2095/2020 depositata il 19/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2013 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) stipulava con NOME NOME un contratto di leasing traslativo avente ad oggetto un escavatore cingolato Hitachi.
A seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione, la società concedente comunicava alla utilizzatrice la risoluzione del contratto di leasing, intimando, tra l’altro, la immediata restituzione del bene locato; permanendo l’inadempimento, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo di consegna e restituzione del bene locato; tale decreto non veniva opposto e passava in giudicato.
1.1 Con un secondo decreto ingiuntivo, poi, Bnp RAGIONE_SOCIALE intimava a COGNOME NOME ed al fideiussore COGNOME NOME il pagamento dei canoni di locazione scaduti.
Avverso quel decreto i debitori ingiunti proponevano opposizione.
1.2. Con sentenza n. 6297/2018 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione.
Avverso la sentenza COGNOME NOME ed COGNOME NOME proponevano appello, in cui si costituiva la banca, resistendo al gravame.
2.1. Con sentenza n. 2095/2020 del 19 agosto 2020, la Corte d’Appello di Milano , dopo aver negato che il giudicato formatosi sul precedente decreto ingiuntivo inibisse la proposizione della seconda azione monitoria, rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
Resiste con controricorso la banca.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112, 342, 343 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli a rtt. 2 e 111 Cost.
Lamentano che la corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita : essi odierni ricorrenti, in allora appellanti, avevano impugnato in appello la decisione del tribunale di ritenere proponibile l’azione proposta per seconda in sede monitoria dalla banca, sul rilievo della sola diversità di petitum , in presenza della medesima causa petendi ; nel rilevare invece che la seconda azione monitoria si differenziava dalla prima anche parzialmente nel titolo, la corte d’appello avrebbe pronunciato variando l’assunto del tribunale ed incorrendo dunque nel vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 342, 343 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli att. 2 e 111 Cost.
Reiterano le doglianze di cui al primo motivo, ed in particolare evidenziano che la corte di merito ha omesso di rilevare che la domanda di cui alla seconda azione monitoria si fondava sulla
stessa causa petendi della prima, dato che il titolo è sempre il medesimo e va individuato nel contratto di leasing stipulato tra le parti e nella sua clausola n. 15, che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei canoni e della risoluzione del contratto che tale inadempimento avrebbe determinato.
Ribadiscono quindi che, essendo diverso solo il petitum , ma rimasta immutata la causa petendi , la banca, richiedendo ed ottenendo due distinti decreti ingiuntivi, il primo per la riconsegna del bene, il secondo per il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, aveva inammissibilmente frazionato la domanda.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. degli artt. 112, 342, 343 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e degli att. 2 e 111 Cost., anche in relazione all’art. 1526 cod. civ.
Lamentano che, considerando ‘differente’ la seconda azione esercitata dalla banca in sede monitoria, la corte milanese parrebbe, erroneamente, riferirsi alla più recente disciplina del cd. leasing immobiliare, di cui all’art. 1, comma 78, legge 208/2015, tuttavia per nulla attinente al caso di specie, ed inoltre avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 1526 cod. civ. invocata dagli esponenti.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 299 cod. civ. e degli artt. 2 e 111 Cost., anche in relazione all’art. 1526 cod. civ.
Lamentano -nuovamenteche il giudice di appello ha illegittimamente disconosciuto gli effetti del precedente giudicato, che aveva già interamente regolato ogni questione di dare ed avere e dunque l’intero rapporto – tra le parti, per cui la banca non avrebbe più potuto fatto valere la clausola penale di cui all’art. 15 del contratto di leasing, che avrebbe invece dovuto azionare insieme alla richiesta di restituzione del bene.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. degli artt. 112, 342, 343 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1526 cod. civ.
Lamentano che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che la mancata restituzione del bene inibisse ogni applicazione, in via analogica, del meccanismo previsto dall’art. 1526 cod. civ.: infatti, se ciò può valere per i canoni pagati in costanza di contratto, non può invece valere per il pagamento dei canoni a scadere.
Censurano inoltre l’impugnata sentenza là dove non ha ritenuto che la clausola penale -che attribuiva al concedente oltre all’intero importo del finanziamento anche la proprietà ed il possesso del bene- fosse manifestamente eccessiva, in quanto attribuiva vantaggi maggiori di quelli conseguibili con la regolare esecuzione del contratto.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112, 342 e 343 cod. proc. civ.; v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1526 e dell’art. 1384 cod. civ.
Lamentano che la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo che censurava la manifesta eccessività della penale, chiedendone la riduzione.
Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 e 1384 cod. civ.
Lamentano che ‘quando mai dovesse ritenersi che la Corte d’Appello non abbia considerato quei fatti e, così, la natura traslativa del leasing qui dedotto, la sentenza dovrebbe -anche solo per questoessere annullata’ ( così p. 32 del ricorso).
Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92
cod. proc. civ.
Lamentano, ‘per conseguenza della riforma qui postulata’ , che la sentenza impugnata dovrà anche essere riformata in relazione alla statuizione sulle spese processuali, che, in ossequio al principio di causalità, andranno tutte poste a carico di Bnp RAGIONE_SOCIALE.
Con il nono motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater d.p.r. n. 115/2002.
Lamentano di essere stati ingiustamente condannati al pagamento di un ulteriore contributo.
10. Il primo motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso (Cass., 20/03/2023, n. 7965; Cass., 09/02/2022, n. 7591).
10.1. Tanto premesso, nel caso di specie non ricorrono tuttavia i presupposti per ravvisare il vizio di ultrapetizione.
Infatti, la censura, proposta dagli allora appellanti, di frazionamento del petitum e di violazione del precedente giudicato mirava a negare l’esistenza del diritto fatto valere con la seconda domanda di ingiunzione e pertanto legittimamente la corte di merito ha esaminato l’intera fattispecie costitutiva del diritto, in particolare pervenendo ad affermare -motivazione questa non specificatamente criticata nel motivol’inesistenza di un giudicato che impedisse di azionare il diritto il pagamento,
nella sua autonomia e diversità rispetto al diritto alla restituzione del bene locato.
11. Il secondo motivo è infondato.
Con la sentenza n. 4090 del 2017, le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver affermato il divieto di tutela frazionata del singolo diritto di credito in plurime richieste giudiziali di adempimento (contestuali o scaglionate nel tempo), hanno posto l’ulteriore generale principio per il quale, al contrario, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, pur se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi.
E costituisce questione di diritto sostanziale la verifica se la pretesa creditoria azionata sia da considerare come un unico diritto di credito (non suscettibile di tutela processuale frazionata), come nel caso del diritto al risarcimento del danno (cfr., sul punto, Cass. n. 15523 del 2019) ovvero se si tratti della sommatoria delle prestazioni dovute in conseguenza di crediti distinti, che, in quanto tali, pur se relativi allo stesso rapporto di durata tra le parti, sono in linea di principio, suscettibili di tutela processuale separata (Cass., 24/05/2021, n. 14143).
11.1. Orbene, nel caso di specie, si evince dalla motivazione della sentenza impugnata -né i ricorrenti adducono specifiche ragioni per poter diversamente ritenere- che tra le due domande separatamente proposte dalla banca in sede monitoria, non vi è coincidenza di fatto costitutivo, perché con la seconda domanda è stata fatta valere, in funzione di causa petendi , anche la mancata restituzione del bene, circostanza questa che ha pure espressamente integrato la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Aggiungasi che in tema di leasing traslativo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ ultimo, restituita la cosa,
ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre al concedente la norma riconosce, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto (Cass. 21895/2017; 18195/2007). Ne consegue che la restituzione del bene non è condizionata al rimborso delle rate riscosse (Cass., 12552/2019).
12. Il terzo motivo è inammissibile.
Per un verso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non ha fatto applicazione del l’a rt. 1, comma 78, della legge n. 208/2015 (v. Cass., 8036/2020, secondo cui il motivo di impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere).
Per altro verso pretende, sotto la formale invocazione del vizio di omessa pronuncia, di contrapporre una propria diversa interpretazione alla motivazione dell’impugnata sentenza , ritenuta non condivisibile, ma invero svolta dalla corte territoriale in maniera congrua e scevra da vizi logico-giuridici.
Il quarto motivo è infondato, per le medesime ragioni già svolte in sede di scrutinio del secondo motivo.
Il giudicato formatosi in relazione al precedente decreto ingiuntivo non ha regolato l’intero rapporto tra le parti, dato che
in sede monitoria la banca ha fatto valere fatti costitutivi diversi, per cui con la seconda domanda di ingiunzione legittimamente la banca ha chiesto l’applicazione della clausola penale pattuita tra le parti.
14. Il quinto motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento cui si intende dare continuità, “nel contratto di leasing traslativo è valida ed efficace la clausola la quale stabilisca che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione”; ed ancora: “È valido ed efficace il patto contenuto in un contratto di leasing traslativo il quale attribuisca al concedente, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto, e sottrarlo dal credito residuo vantato nei confronti dell’utilizzatore (Cass., 14/10/2021, n. 28022, che richiama Cass., Sez. Un., n. 2061/2021).
Nell’affermare la legittimità della clausola n. 15 del contratto di leasing, che appunto prevede la clausola penale, la corte di merito ha dunque fatto buon governo dei suindicati principi di diritto.
14.1. Si è inoltre precisato che, tuttavia, tale patto ha per corollario l’obbligo del concedente di stimare il bene secondo correttezza e buona fede; in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, è onere del concedente palesare il criterio adottato, e del concederne dimostrarne l’erroneità.
Il c.d. ‘patto di deduzione’, in virtù del quale nei contratti di leasing traslativo si stabilisce che il concedente, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, ha diritto a titolo
di penale al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, previo diffalco di quanto ricavato dalla vendita del bene, deve essere interpretato ed applicato secondo correttezza e buona fede, con la conseguenza che: a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio e/o risarcitorio) nei confronti dell’utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227, comma secondo, c.c., nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza; b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell’utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato, palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, che avrà l’onere di provarne l’erroneità (Cass., 28022/2021 cit.).
Peraltro, il motivo in scrutinio non fa questione del diffalco del valore commerciale da prevedere nel caso di bene non ancora venduto, per cui non sussiste una ragione di cassazione che il Collegio può rilevare d’ufficio.
14.2. Infine, l’ulteriore censura, contenuta nel motivo, per la quale la corte d’appello ‘ha finanche negato la condanna condizionata della concedente a restituire alla NOME il ‘valore’ dell’escavatore’, è parimenti infondata, alla luce dei suindicati insegnamenti di questa Suprema Corte, cui il giudice di appello si è attenuto, tenuto conto che nel caso di specie, pacificamente, l’escavatore oggetto di leasing non risulta essere stato restituito alla concedente.
15. Il sesto motivo è infondato.
Il motivo di appello, ritrascritto nel ricorso (v. p. 29) risulta così formulato: ‘l’art. 15 del cit. contratto [cioè la clausola
penale: n.d.r.] è illegale e ne va, dunque dichiarata la nullità a mente dell’art. 1526 cod. civ. ed ancor prima di interrogarsi della esosità della penale’.
Pertanto, non risulta ravvisabile un motivo di appello con cui si invoca la riduzione della penale, avendo gli appellanti fatto precedere, alla circostanza della esosità o manifesta eccessività della penale, quella della sua nullità.
16. Il settimo motivo è inammissibile.
Trattasi infatti di censura ipotetica, rispetto alla quale questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che ‘E’ inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione diretto ad ottenere una decisione su questioni meramente ipotetiche, senza che siano investite specifiche statuizioni della sentenza impugnata’ (Cass. , 19/03/2008, n. 7394).
Va ribadito che l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. è stata esclusa dalla corte sulla base della ratio decidendi , non specificatamente impugnata, della mancata restituzione del bene locato, e che, comunque, la clausola penale presente nel contratto di leasing è valida in quanto coerente con il disposto dell’art . 1526, comma 2, cod. civ.
17. L’ottavo motivo è inammissibile.
E’ infatti un cd. ‘non motivo’, in quanto presuppone circostanze -cioè l’accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza – che non si sono verificate.
18. Il nono motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna – non riguardando
l’oggetto del contendere tra le parti in causa – bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (Cass., 13/11/2019, n. 29424; Cass., 27/11/2020, n. 27131).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza