SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1401 2025 – N. R.G. 00000214 2025 DEPOSITO MINUTA 21 12 2025 PUBBLICAZIONE 22 12 2025
RG. n. 214/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. NOME COGNOME, dott.ssa NOME COGNOME, dott. NOME COGNOME, riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
Presidente Consigliere Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa d’appello contro la sentenza n. 51/2025, emessa dal Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 03.02.2025, notificata in data 06.02.2025, promossa da:
La RAGIONE_SOCIALE 1.2.71, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, giusta procura rilasciata in data 06.03.2025 allegata all’atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in La RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
APPELLANTE
contro
, c.f. in persona del curatore AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di La RAGIONE_SOCIALE, in forza di procura rilasciata in data 23.5.2025 ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC P.
APPELLATA
avente a oggetto: diritti reali
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L’APPELLANTE
‘Piaccia alla Corte Ecc.ma, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma RAGIONE_SOCIALE qui impugnata Sentenza del Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE, Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice Unico AVV_NOTAIO, nr. 51/2025, pubblicata in data 03.02.2025 e notificata in data 06.02.2025, resa nel Giudizio iscritto al Ruolo Generale nr. 2056/2021, riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tutte le domande, le eccezioni e le argomentazioni formulate in primo grado, che mai potranno ritenersi per l’effetto rinunciate:
1) accertare e dichiarare che porzioni del piano terra e piano primo dell’unità immobiliare destinata a civile abitazione e censita nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 2353 e il subalterno 1, porzione del piano terra dell’unità immobiliare destinata a civile abitazione e censita nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 2353 e il subalterno 2, porzione del piano primo dell’unità immobiliare destinata a civile abitazione e censita nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 2353 e il subalterno 3 (costruzioni come tutte realizzate da in COGNOME), non sono a distanza di 10 metri dalle antistanti costruzioni (pareti finestrate) del Sig. ovvero dall’appartamento destinato a civile abitazione e censito nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 637 e il subalterno 1 e dall’appartamento destinato a civile abitazione e censito nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 637 e il subalterno 4 (il tutto come meglio individuato nei disegni di cui alle pagg. 11, 12 e 13 dell’elaborato a firma geom. ed assunto al doc. 4), e dunque violano gli artt. 871 e ss. del c.c., nonché l’art. 9, comma 1°, nr. 2, del D.M. nr. 1444/1968 ed infine l’art. B1 (‘Parte Prima – Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia’) del Regolamento Edilizio del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha recepito fe delmente, richiamandola integralmente, la precitata normativa governativa;
accertare e dichiarare che i suddetti immobili dell’attore non sono gravati da una servitù derogatoria e/o di contenuto contrario ai limiti violati delle distanze tra le costruzioni ed a favore dei precitati immobili del convenuto;
condannare, ex art. 949, comma 2°, c.c., e/o ex art. 872, c.c., il convenuto
, in persona del Curatore fallimentare, all’abbattimento e/o alla demolizione delle porzioni immobiliare de quibus e così nello specifico condannarlo ad abbattere e/o a demolire: – la porzione del piano terra dell’unità immobiliare censita nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 2353 e il subalterno 1, come disegnata nella ‘planimetria di dettaglio’ di pag. 14 dell’elaborato del geom. (doc. 4) all’interno RAGIONE_SOCIALE semi-circonferenza rossa e contraddistinta da linee inclinate e parallele di colore giallo; – la porzione del piano primo (sempre) dell’unità immobiliare censita nel catasto urbano al foglio 22, col mappale 2353 e il subalterno 1, come disegnata nella ‘planimetria di dettaglio’ di pag. 15 dell’elaborato del geom. (doc. 4) all’interno RAGIONE_SOCIALE semi-circonferenza rossa e contraddistinta da linee inclinate e parallele di colore giallo; – la porzione dell’unità immobiliare posta al piano terra e censita nel catasto urbano al folgio 22, col mappale 2353 e il subalterno 2, come disegnata nella ‘planimetria di dettaglio’ di pag. 14 dell’elaborato del geom. doc. 4) all’interno RAGIONE_SOCIALE semi-circonferenza rossa e contraddistinta da linee inclinate e parallele di colore giallo; – la porzione dell’unità immobiliare posta al piano primo e censita nel catasto urbano al foglio 22, col mappale 2353 e il subalterno 3, come disegnata nella ‘planimetria di dettaglio’ di pag. 1 5 dell’elaborato del geom. (doc. 4) all’interno RAGIONE_SOCIALE semicirconferenza rossa e contraddistinta da linee inclinate e parallele di colore giallo;
4) accertare e dichiarare che una porzione del locale interrato in corso di costruzione, precipuamente la parte dell’intercapedine che corre in parallelo al box auto contraddistinto col subalterno 4, come disegnata alle pagine 17, 19 e 20 dell’elaborato del geom. (doc. 4) ed individuata da linee inclinate e parallele di colore rosso, è stata da in COGNOME realizzata nel sottosuolo RAGIONE_SOCIALE corte di pertinenza dell’abitazione del Sig. e censita nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 637 e il subalterno 3;
accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto del convenuto di occupare il sottosuolo RAGIONE_SOCIALE corte di proprietà dell’attore;
6) condannare, ex art. 936, comma 3°, c.c., il convenuto , in persona del Curatore fallimentare, a rimuovere l’opera de qua, ovvero condannarlo a rimuovere la porzione del locale interrato in costruendo realizzata nel sottosuolo RAGIONE_SOCIALE corte pertinenziale all’appartamento dell’attore e censito nel catasto urbano del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al foglio 22, col mappale 637 e il subalterno 3, come disegnata alle pagine 17, 19 e 20 dell’elaborato del geom. (doc. 4) e contraddistinta da linee inclinate e parallele di colore rosso; 7) vinte le spese di lite di primo e di secondo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
si chiede di ammettere CTU tecnica volta:
ad accertare la violazione delle distanze, nel caso di 10 metri dalle di lui abitazioni (censite al foglio 22, col mappale 637 ed i subalterni 1-4), del fabbricato in corso di edificazione e censito al foglio 22, col mappale 2353 ed i subalterni 1-2-3;
ad individuare le porzioni di esso fabbricato da abbattere per ripristinare le distanze medesime;
ad accertare la porzione del locale interrato in corso di costruzione che occupa il sottosuolo del cortile pertinenziale dell’abitazione censita al foglio 22, mappale 637 e subalterno 3, individuando altresì le parti di esso locale da rimuovere.’
PER L’APPELLATA
‘ Piaccia allEcc.mo Collegio, previe le opportune pronunce:
respingere l’appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni, anche preliminari, di cui alla parte motiva RAGIONE_SOCIALE presente comparsa, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 51/2025, pubblicata in data 3.2.2025, del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale proprietario dell’immobile destinato a civile abitazione sito in La RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (censito nel catasto urbano del suddetto Comune al foglio 22, mappale 637 subalterni 1-3-4-56), adiva l’Autorità Giudiziaria, nell’ottobre del 2021, lamentando:
che consistenti porzioni del fabbricato edificato, e mai terminato, nel terreno confinante (mappale 2353) da ‘ ‘, quando ancora in COGNOME (la società convenuta veniva dichiarata fallita dal Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 20/2019), si trovavano a distanza inferiore a 10 metri dalle pareti finestrate degli appartamenti di sua proprietà, così violando gli artt. 871 c.c. e ss., nonché l’art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 e, infine, il regolamento edilizio comunale;
-che una parte dell’intercapedine del locale interrato del fabbricato avversario era stata realizzata dalla controparte nel sottosuolo RAGIONE_SOCIALE corte RAGIONE_SOCIALE propria abitazione.
L’allora attore formulava, quindi, le relative domande di accertamento e richiedeva la condanna del convenuto: ex artt. 949, comma 2, c.c. e/o ex 872 c.c., con riguardo alla prima doglianza, ed ex art. 936, comma 3, c.c. con riguardo alla seconda, nonché all’abbattimento/demolizione/rimozione delle porzioni immobiliari/opere in oggetto, nei termini specificati nella relazione a firma del geom. allegata all’atto di citazione.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità delle domande così proposte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 45, 51, 52, 93 e 95 L.F., atteso che, secondo la richiamata normativa, il Tribunale adito in via di cognizione ordinaria, pur a fronte di un dedotto fatto illecito precedente all’apertura del fallimento, non aveva il potere di pronunciare una sentenza opponibile alla procedura concorsuale, né di accertamento, né di condanna specifica di rimessa in pristino o demolizione, stante la necessità, stabilita dalla legge, di garantire la par condicio creditorum , con l’effetto che le domande in discussione avrebbero dovuto, semmai, essere proposte in sede fallimentare.
Il convenuto, comunque, contestava anche nel merito le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto delle stesse.
Scambiate e depositate le memorie ex art. 183, c.p.c., il Tribunale fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Precisate dalle Parti le conclusioni, con note di trattazione scritta per l’udienza fissata il giorno 11.04.2024, il Giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ordinari di cui all’art. 190, c.p.c., per il deposito delle c omparse conclusionali e di replica.
Il Tribunale, dunque, con la pronuncia ora impugnata, così statuiva:
‘ P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara l’inammissibilità delle domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, liquidate in 4.800,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.’
Il Giudice di prime cure argomentava tale decisione, ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla Curatela convenuta, atteso che l’ aveva agito, oltre che per far accertare l’inesistenza di un diritto di servitù del fallito a gravare sul proprio patrimonio , anche per ottenere la tutela risarcitoria in forma specifica, mediante eliminazione di quanto a suo dire realizzato in violazione dei propri diritti.
Il Giudice di prime cure, pertanto, richiamava la legge fallimentare applicabile ‘ ratione temporis’, rammentando: -che l’art. 24 disponeva che: ‘ Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore ‘; – che, a partire dal 2006, non trovava più applicazione la precedente deroga riguardante le azioni reali immobiliari.
In merito, il primo Giudice menzionava, altresì, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte (in particolare, Cass. n. 17279/2010), secondo cui erano da considerarsi ‘ azioni derivanti dal fallimento ‘ tutte quelle che, comunque, potevano incidere sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti costituenti premessa di una pretesa nei confronti RAGIONE_SOCIALE massa.
Il Giudicante, per l’effetto, concludeva ritenendo il caso in esame rientrante in tale ampia categoria, così come interpretata dalla giurisprudenza, sottolineando, a riprova, che, nell’ipotesi di una condanna, da un lato, vi sarebbero state conseguenze dir ette sulle potenzialità dell’immobile acquisito al fallimento, alcune porzioni del quale avrebbero dovute essere demolite, dall’altro, la procedura concorsuale avrebbe dovuto sostenere un rilevante esborso pecuniario per porre in essere gli interventi necessari, tale da incidere sulla misura RAGIONE_SOCIALE partecipazione dei creditori concorrenti alle operazioni di ripartizione e distribuzione dell’attivo.
Di contro, il Tribunale assumeva irrilevante il fatto che la riduzione in pristino potesse essere contemplata espressamente dalle norme invocate dall’attore, il che non escludeva la natura risarcitoria del rimedio e, in ogni caso, non valeva quale deroga alla regola RAGIONE_SOCIALE necessaria proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda secondo il rito speciale disciplinato dalla legge fallimentare.
Le spese seguivano la soccombenza.
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza ha proposto tempestivo appello per i seguenti motivi.
PRIMO MOTIVO: violazione, falsa ed errata applicazione degli articoli 24, 45, 51, 52, 93 e 95 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, in ordine agli artt. 949 e 872 del c.c. e all’art. 21 del c.p.c., per avere il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarato inammissibili le domande attrici di negatoria servitutis, in quanto ritenute domande non proponibili, né pronunciabili secondo il rito ordinario di cognizione, bensì secondo quello speciale e di cui alla stessa legge fallimentare.
Con tale motivo l’appellante ha evidenziato le seguenti circostanze: -l’attore non aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni, bensì per domandare la cessazione dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE servitù sul proprio fondo da parte RAGIONE_SOCIALE costruzione, non a distanza, del fallimento convenuto; – tale domanda non era ‘risarcitoria (in forma specifica)’ , ma finalizzata a far cessare l’asservimento del fondo dell evitando così l’usucapione di siffatta servitù prima da in COGNOME, e ora dal fallimento di quest’ultima; – vero è che, a detta domanda, poteva essere aggiunta quella risarcitoria, ma la stessa non era masi stata avanzata dal esso appellante.
L ancora, ha affermato: -che l’art. 949 c.c. non lasciava spazio a dubbio alcuno, circa il fatto che il risarcimento del danno fosse una richiesta eventuale rispetto a quella di cessazione RAGIONE_SOCIALE servitù abusiva; che l’ ‘actio negatoria’ era un’azione a difesa RAGIONE_SOCIALE proprietà, tesa ad evitare la stabilizzazione degli effetti, attraverso l’usucapione, che poteva derivare dall’asservimento del proprio fondo, mentre il risarcimento dei danni era una conseguenza ulteriore dell’illecito asservimento, neppure sempre esistente; – che, inoltre, errato era il richiamo del primo Giudice al dettato di cui all’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare per giustificare l’inammissibilità delle domande attrici, poiché, sebbene la formulazione RAGIONE_SOCIALE norma fosse generica e foriera di plurime interpretazioni, doveva ritenersi pacifico che per azioni derivanti dal fallimento erano da intendersi solo quelle strettamente connesse al fallimento stesso e che trovavano in esso il loro fondamento e non una mera occasionalità.
Parte appellante, inoltre, ha evidenziato quanto segue: – tutte le domande oggetto RAGIONE_SOCIALE citazione originaria afferivano a situazioni preesistenti al fallimento e da esso, inoltre, non potevano subire alcuna deviazione dal loro schema legale tipico; – il richiamo, dunque, alla giurisprudenza di legittimità, di cui alla sentenza, era infondato, atteso che la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa sulle distanze nelle costruzioni, come consumata da in COGNOME, era un fatto antecedente e nulla aveva a che fare con la successiva declaratoria di fallimento RAGIONE_SOCIALE predetta società; – l’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione e il conseguente comando ripristinatorio non derivano affatto, né risultavano influenzati dal fallimento; – siffatte azioni, pertanto, non dovevano trovare svolgimento nella procedura fallimentare per assicurare la ‘par condicio creditorum’; -l’azione proposta, a conferma, comportava un accertamento negativo circa l’acquisizione, o meno, nel patrimonio di in COGNOME RAGIONE_SOCIALE possibilità di tenere l ‘erigendo fabbricato, e dunque di godere di una servitù reale a una distanza inferiore di 10 metri da quello finitimo, accertamento in negativo che retroagiva i suoi effetti caducanti, in caso di accoglimento, all’atto di costruzione del fabbricato in ques tione e, dunque, ad un periodo antecedente alla declaratoria di fallimento di , la quale, nel caso, sin dall’edificazione del fabbricato in questione, non aveva avuto siffatto diritto reale nel proprio patrimonio, che, per l’effetto, neppure era mai entrato nel patrimonio del fallimento oggi appellato, ovvero nell’odierna massa fallimentare.
L ancora: – ha contestato che le domande in questione potessero assumere la veste di ‘accertamenti costituenti i presupposti di una futura sentenza di condanna’, poiché, in tesi, il comando di ‘cessazione RAGIONE_SOCIALE situazione antigiuridica’, proprio pe rché espressamente previsto dall’art. 949 c.c., era già parte integrante RAGIONE_SOCIALE domanda di ‘negatoria servitutis’ proposta dall’attore, sì da non poter costituire, pertanto, il presupposto di altre domande, men che meno condannatorie; -ha affermato, per l’effetto, l’insussistenza dell’ostacolo processuale dedotto dal primo Giudice, rispetto ad un’azione, quale quella proposta, diretta non già all’accertamento di un diritto reale immobiliare sul patrimonio del fallito (né, tantomeno risarcitorio e/o di credito alcuno), bensì l’inesistenza del diritto reale di quest’ultimo sul patrimonio dell stesso, con cessazione dell’asservimento, così da evitarne la usucapione da parte RAGIONE_SOCIALE Curatela, il tutto a pena di ritenere possibile, senza alcun fondamento, che il Giudice Delegato potesse essere investito di una questione vertente su un bene immobile escluso dal fallimento, perché in proprietà esclusiva di un terzo, a fronte, peraltro, di norme positive e strumenti urbanistici locali integrative di esse, tali da stabilire l’abbattimento delle costruzioni non a distanza e, dunque, il ripristino delle situazioni violate.
A favore del proprio assunto la Difesa appellante ha, poi, posto in risalto: che l’approdo cui era giunto il primo Giudice avrebbe reso possibile invocare da controparte, nell’ambito del giudizio speciale previsto, il dettato di cui all’art. 104 -ter RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare per non eseguire gli ‘ordini di facere’, ovvero, nel caso di specie, per evitare l’abbattimento RAGIONE_SOCIALE costruzione non a distanza, sì
che, in ipotesi, le disposizioni codicistiche, poste a tutela RAGIONE_SOCIALE pienezza del diritto di proprietà di cui agli artt. 872 e 949, avrebbero potuto essere disattese dal fallimento medesimo, in esito a una valutazione di mera opportunità del fallimento stesso e non di una oggettiva impossibilità; – che, peraltro, avrebbe dovuto essere la stessa Curatela ad avere interesse al ripristino RAGIONE_SOCIALE legalità violata e, quindi, all’abbattimento delle costruzioni non a distanza, essendo principio costante quello secondo cui assume valenza di abuso edilizio, ad ogni effetto, la riscontrata violazione dell’art. 9 del D.M. nr. 1444 del 1968, normativa prescrizionale puntualmente trasfusa nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici locali.
Passando al merito, ha, poi, osservato come la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa delle distanze, nel caso di specie, fosse un fatto pacifico, perché documentato in atti e mai contestato dal fallimento e, perfino, riconosciuto da controparte stessa, il che palesava come l’onere probatorio dell’originario attore fosse stato compiutamente assolto, salva la possibilità, come comunque richiesto, in entrambi i gradi di giudizio, di licenziare apposita CTU.
L’appellante, infine, ha osservato: – come l’accertato grave inadempimento di lo avesse legittimato all’esercizio del recesso in autotutela dagli impegni contrattuali presi prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, facendo, altresì, insorgere a suo favore il diritto di ricevere in pagamento la somma di euro 130.000,00; – come, dunque, il recesso RAGIONE_SOCIALE parte adempiente avesse prodotto l’estinzione di tutti i contratti inter partes conclusi, ovvero un effetto analogo alla risoluzione per inademp imento, sì da impedire al fallimento di opporre all’appellante il contenuto e/o le clausole e/o gli allegati degli accordi intercorsi prodotti agli atti; – come, in ogni caso, eventuali servitù, si sarebbero potute costituire unicamente per atto scritto, atto scritto che, nel caso in esame, non esisteva, a fronte, in ogni caso, dell’inderogabilità dell’ art. 9 del D.M. 1444/1968, perché posto a tutela dell’ordine pubblico.
SECONDO MOTIVO: violazione, falsa ed errata applicazione degli articoli 24, 52 e 93 RAGIONE_SOCIALE Legge Fallimentare, in ordine agli artt. 840 e 936 del c.c. e all’art. 21 del c.p.c., per avere il Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarato inammissibili le domande attrici, in quanto ritenute domande non proponibili, né pronunciabili secondo il rito ordinario di cognizione, bensì secondo quello speciale e di cui alla stessa legge fallimentare.
Con tale secondo motivo, l’appellante ha riproposto nella sostanza le medesime censure avanzate nella precedente doglianza, fatti salvi i peculiari riferimenti normativi del caso, le contestazioni avendo ad oggetto il sottosuolo RAGIONE_SOCIALE corte identificata al mappale 637, subalterno 3, anch’esso di proprietà dell ex art. 840 c.c., occupato, in tesi, dalle costruzioni ivi allocate da
in COGNOME (precisamente, come detto, da una parte dell’intercapedine del locale interrato e destinato a box auto e cantine).
Si è costituita in giudizio la , il quale ha contestato tutto quanto dedotto in atto di appello, chiedendo la reiezione del gravame ex adverso proposto.
L’appellata, in concreto, ha svolto, in via preliminare e principale, un’ampia dissertazione sulla competenza, nel caso di specie, del tribunale fallimentare, come ritenuto dal primo Giudice, così da ribadire l’inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate da controparte in sede ordinaria, e solo dopo la declaratoria di fallimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, 45, 51, 52 e 95 L.F. e 2058 e 2931 c.c.
La Curatela medesima, ancora, ha poi ritenuto opportuno ribadire, nel merito, i rapporti contrattuali che erano intercorsi tra le Parti, al fine di dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE in COGNOME aveva eretto il complesso immobiliare oggetto di causa proprio secondo le indicazioni e gli accordi intervenuti con seguendo pedissequamente le sue volontà, come risulta dalla documentazione prodotta in atti e non contestata.
Da ultimo, la Difesa appellata ha eccepito che la richiesta istruttoria di CTU tecnica, avanzata da controparte anche in sede di appello, doveva ritenersi inammissibile, poiché l ra decaduto dal formularla essendo stata proposta detta richiesta, in sede di primo grado, rispetto ai termini di cui all’art. 183 c.p.c., successivamente alla scadenza dei termini medesimi.
Ciò detto, alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 02.07.2025, la Corte ha formulato proposta conciliativa, tesa a definire il gravame, con abbandono dello stesso, impregiudicato il merito, ciò a spese del grado compensate per intero, il tutto con rinvio all’udienza cartolare del 30.9.25.
In esito a quest’ultima, rilevata l’adesione di parte appellata, a fronte, viceversa, del rifiuto dell è stata fissata udienza cartolare di fronte al C.I., per la rimessione al Collegio, per il 9.12.25, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., come indicati, udienza in esito alla quale la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In motivi di gravame, occorre premettere, attesa la medesimezza delle questioni in rito, al di là delle diverse domande reali azionate, vanno congiuntamente trattati.
Ciò detto, dunque, osserva la Corte come l’appellante, oltre a sembrare partire dal presupposto che la tutela dei diritti non sia garantita del tribunale fallimentare, il che si appalesa del tutto privo di fondamento, non si confronta realmente con gli argomenti di cui alla sentenza gravata, neppure considerando, atteso il richiamo all’art.21 c.p.c. di cui ai motivi, che l’applicabilità o meno dell’art.24 L.F., con relative norme connesse, in particolare gli artt.52 e 92 e segg., attiene, in realtà, più pr opriamente, ad una questione afferente alla specialità del rito, in termini, per l’effetto, di accertamento dell’ammissibilità o meno RAGIONE_SOCIALE domanda proposta in sede ordinaria, invece che fallimentare ( o viceversa), sì da integrare una questione pregiudiziale anche a quella sulla competenza in senso proprio ( vedasi, in merito,. Cass., sez. 3, n. 20131, 18.10.05).
Fatta tale premessa, è indubbio e manifesto, per averlo ammesso lo stesso che le sue domande abbiano un contenuto reale, teso a far valere la violazione delle distanze, ai sensi degli artt.871 e segg. cc., in rapporto all’art.9 DM 1444/68, con cond anna al ripristino, in un caso, ed uno sconfinamento, quanto all’intercapedine avversaria, in violazione dell’art.840 c.c., anche in questo caso con condanna al ripristino, invocando l’art.936,c.3, il tutto in relazione a situazioni determinatesi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma afferenti ad immobile acquisito alla massa fallimentare RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, non a caso, citata in giudizio, quale titolare passiva delle pretese.
Non muta, va aggiunto, la constatazione di cui sopra, rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE citazione originaria, qualsivoglia prospettazione degli stessi fatti in termini di ‘actio negatoria servitutis’ ex art.949 c.c., anche ai fini demolitivi, atteso che le prete se ‘ de quibus’ sono, comunque, relative a diritti reali, afferendo ad un accertamento ed alla conseguente domanda di ‘ facere’ direttamente incidenti su porzioni di beni acquisiti alla massa fallimentare, a torto o a ragione, poco conta, trattandosi, que st’ultima, di questione che si pone a valle RAGIONE_SOCIALE decisione sulla competenza ex art. 24 L.F.
A fronte di tali premesse, che discendono dagli stessi atti difensivi dell’appellante, non dirimente neppure essendo la questione RAGIONE_SOCIALE natura risarcitoria o ripristinatoria delle richieste condanne, comunque aventi il contenuto e gli effetti di cui sopra, l fugge, anche nel presente giudizio, a quanto chiaramente affermato dalla giurisprudenza rispetto all’ambito RAGIONE_SOCIALE competenza del tribunale fallimentare, in relazione al regime applicabile ‘ ratione temporis’, in forza RAGIONE_SOCIALE data di apertura del fallimento ( 2019), pretendendo di equiparare le azioni dal lato passivo ed attivo, senza considerare la ‘ ratio’ di fondo dell’art.24 L.F., tesa a garantire, in combinato disposto, in particolare,
con gli artt. 51 e 52 RAGIONE_SOCIALE L.F., pronunce utili e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE ‘ par conditio creditorum’ ( neppure, peraltro, essendo vero che il primo Giudice sia stato tratto in errore interpretando la domanda ex art. 2058 c.c., come ben emerge dall’ultima pagin a RAGIONE_SOCIALE sentenza – da riga 7 a 10-, in cui si dà atto, nei termini espressi da questa Corte, dell’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE questione).
In merito, va rammentato che, sul tema del rapporto tra azione e fallimento, la Suprema Corte ha chiarito, ripetutamente, seppure rispetto a rapporti creditori, la portata effettiva RAGIONE_SOCIALE ‘vis actractiva’ del RAGIONE_SOCIALE fallimentare, ponendo in risalto quanto se gue: – Cass., sez.1, n. 25868, 2.12.11, secondo cui: ‘ Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell’art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto (nella specie, di produzione associata di opere filmiche) finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALE società fallita’ ; – Cass. , sez. 6-1.n. 19914, 9.8.17, secondo cui : ‘ Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell’ipotesi diretta ad accertare – con riferimento ad inadempimento anteriore – l’avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand’anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l.fall., e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo.’ ( nello stesso senso anche la recente Cass., sez.1, n. 26723, 15.10.24).
Orbene, a fronte di quanto sopra, il primo Giudice ha valorizzato l’ampliamento RAGIONE_SOCIALE competenza funzionale del Tribunale fallimentare, che, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma di cui al D.L.vo n.5, 9.1.2006, nello specifico sub art.21, applicabile alla procedura fallimentare in esame, ha escluso ogni deroga, fino ad allora prevista, quanto alle cause reali immobiliari.
Con recente arresto giurisprudenziale, proprio rispetto alla successione di norme in questione, merita di essere posto in risalto, per chiarezza, quanto affermato dalla Suprema Corte, Cass., sez.6-2, n. 23796, 29.7.22, rispetto ad una domanda reale immobiliare, proposta contro un fallimento apertosi ‘ante riforma’, rispetto ad un’impropria applicazione delle norme succedutesi, pronuncia ove si legge: ‘ … Rilevava il Tribunale che l’art. 24 L.F., nella sua versione originaria, prevedeva che ‘il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza’. Successivamente, a seguito delle modifiche disposte con l’art. 21, 1° comma, D. Lgs. 5/2006, da un lato, è venuta meno l’eccezione prevista dal pri mo comma, dall’altro, è stato introdotto, al secondo comma dell’art. 24, il rito camerale. Così, quindi, ai sensi del novellato art. 24 L.F. il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, applicandosi, ai sensi del secondo comma, le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. La novella è entrata in vigore il 17.7.2006 ma all’art. 150 è stata posta la disciplina transitoria, secondo cui: ‘I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore’. Infine, l’art. 3, comma 1, del D.L.vo 169/2007 ha espressamente abrogato il predetto secondo comma dell’art. 24 L.F., ma l’ulteriore novella è entrata in vigore in data 1.1.2008 ai sensi del primo comma dell’art. 22, e contiene, al secondo comma del predetto art. 22, una norma transitoria analoga al citato art. 150 D.L.vo, secondo cui: ‘Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore’. Ne consegue che attualmente, secondo l’art. 24 L.F., ‘il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore’, senza alcuna eccezione. Secondo il Tribunale, l’azione proposta dal … derivava dal fallimento ai sensi del citato art. 24 L.F., dovendosi far rientrare in tale accezione, non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento, ma anche quelle destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e tali, pertanto, da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unità e garantire la par condicio creditorum. Andava, però disattesa la tesi dell’attore secondo cui il giudizio fosse soggetto all’originaria versione dell’art.24, 1° comma, L.F., al fine di conservare la competenza del Tribunale adito. La norma transitoria prevista dall’art.150 D.L.vo 5/2006…non è stata, però, reputata applicabile , dovendosi invece far riferimento al principio generale del tempus regit actum, dando rilievo alla notifica dell’atto di citazione… Con il motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 24 legge fallimentare e dell’art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006. Si evidenzia che quella proposta dal ricorrente è un’azione reale immobiliare relativa ad un bene situato in una circoscrizione diversa rispetto al tribunale che ha dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALE società originaria proprietaria del bene, azione per la quale sussiste la generale competenza del giudice del luogo dove è ubicato l’immobile. La peculiarità dell’essere la proprietaria interessata da una procedura fallimentare non può nella fattispecie incidere su detta regola, in quanto, avuto riguardo alla data in cui il fallimento è stato dichiarato (2004), deve trovare applicazione la formulazione originaria dell’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge fa llimentare che sottraeva alla competenza del tribunale fallimentare le azioni reali immobiliari. Solo con il D.Lgs. 5/2006, la norma è stata modificata estendendo la competenza del tribunale ove era stato dichiarato il fallimento anche alle cause aventi ad oggetto azioni reali immobiliari, ma l’art. 150 dello stesso decreto, conteneva una disciplina transitoria applicabile ai ricorsi per dichiarazione di fallimento ed alle domande di concordato depositate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, pre vedendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina anteriore, con la conseguenza che l’art. 24 L.F., nella sua versione originaria, conserva la sua originaria efficacia per i fallimenti dichiarati prima RAGIONE_SOCIALE novella. Né su tale conclusione è destinata ad incidere la ulteriore novella di cui al D. Lgs 169/2007 (entrato in vigore il 1 gennaio 2008), che all’art. 3 abrogava il secondo comma dell’art. 24 L.F., nulla disponendo, tuttavia, circa l’art. 150 del D.lgs. 5/2006 che, per l’effetto, continuava e continua a spieg are i suoi effetti transitori e derogatori…. 3. Il motivo è fondato. Pacifica la ricostruzione del quadro normativo e specificamente delle norme di diritto intertemporale dettate a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare del 2006, ritiene la Corte c he non possa essere condivisa, proprio alla luce del tenore dell’art. 150 del D. Lgs. n.5 del 2006, la soluzione cui è pervenuta l’ordinanza impugnata. Ed, infatti, una volta riaffermata la sottopozione RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare che ha interessato la so cietà nei cui confronti si agisce per l’accertamento dell’usucapione RAGIONE_SOCIALE proprietà, alla disciplina previgente la riforma del 2006 (e senza che l’ulteriore novella del 2007 abbia innovato al riguardo), non appare suscettibile di trovare applicazione, come invece nella sostanza opinato dal Tribunale, la novellata previsione di cui all’art. 24 RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare che ha rimosso ogni limitazione alla competenza del tribunale fallimentare sulle azioni derivanti dal fallimento. La vis actractiva RAGIONE_SOCIALE pro cedura concorsuale anche per l’azione in questa sede proposta si fonda in effetti sulla novellata previsione di cui al citato art. 24, di guisa che, una volta ritenuto inapplicabile nella vicenda il testo scaturente dalla novella, resta ferma la necessità di applicare le ordinarie regole di competenza dettate per le azioni reali immobiliari. Infatti, se l’art. 24 funge da norma in grado di porre una deroga alle ordinarie regole di competenza, è al testo RAGIONE_SOCIALE norma applicabile alla procedura ratione temporis che occorre avere riguardo per stabilire se la controversia proposta risulti o meno attratta dal foro fallimentare, e pertanto, poiché nella specie alla procedura fallimentare continuano a trovare applicazione le norme previgenti, sulla scorta di queste resta esclusa la possibilità di radicare un’azione reale immobiliare dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento… ‘.
Nel caso in esame, dunque, era ed è metallica l’evidenza che le azioni ‘de quibus’ appartengano alla competenza del tribunale fallimentare.
Del tutto inconsistente, oltre che fumosa, d’altra parte, è la deduzione dell’appellante per cui sono stati azionati diritti reali di un terzo, i propri, sì che ciò radicherebbe la competenza del tribunale ordinario, assunto che pare totalmente prescindere dalla domanda rivolta, comunque, ad accertamenti e pretese destinati ad avere efficacia su beni immobili acquisiti al fallimento, con gli effetti già citati, non comprendendosi, diversamente, la ragione per cui, viceversa, sarebbe stato citato quest’ultim o.
In tal senso, non può tacersi, è lo stesso appellante che illustra a pag. 9 dell’appello il contrario di quello che sostiene, chiarendo la volontà di opporre proprio alla Curatela e far valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima pretesi illeciti RAGIONE_SOCIALE società poi fallita, con effetti direttamente incidenti, comunque, sulla massa, sì da scrivere, in particolare: ‘ …Ma vi è di più: l’azione proposta dal Sig. comporta un accertamento negativo circa l’acquisizione, o meno (ed è questo il caso), nel patrimonio di in COGNOME (nulla rileva che detta società, successivamente, sia fallita) RAGIONE_SOCIALE possibilità di tenere l’erigendo fabbricato (e, dunque, di godere di una servitù reale) ad una distanza inferiore di 10 metri da quello finitimo dell’ medesimo; trattasi, all’evidenza, di un accertamento (ripetesi: in negativo) che fa retroagire (in caso di ac coglimento) i propri effetti (caducanti, per l’appunto) all’atto di costruzione del fabbricato in questione e, dunque, in un periodo ben antecedente alla declaratoria di fallimento di ‘.
Del tutto irrilevante e manifestamente infondato, è, ancora, quanto prospettato circa i possibili effetti di cui all’art.104ter L.F., come da, peraltro, fumosa deduzione di cui a pag.12 dell’atto di appello ed ancora a pag. 23 dello stesso, atteso che tale norma non contempla affatto alcun diritto RAGIONE_SOCIALE Curatela a rifiutare di eseguire una pronuncia giudiziaria, stabilendo solo l’eventualità di rinuncia all’acquisizione all’attivo o a liquidare un bene, ove la liquidazione dello stesso risulti manifestame nte non conveniente: ciò, va chiarito, non si riverbera, in ogni caso, sull’individuazione del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle azioni reali immobiliari proposte, comunque, contro la procedura concorsuale, considerato che, d’altra parte, in caso di rinuncia, rientrando i beni ‘ derelicti’ dal fallimento nella piena disponibilità e titolarità del fallito, come previsto da tale norma, la ‘competenza’ sarebbe del tribunale ordinario, sì da garantire, comunque, piena tutela, fermo restando, peraltro, che, in tal caso, la legittimazione passiva non sussisterebbe in capo alla Curatela medesima, bensì in capo all’originario titolare/debitore, essendo venuta meno, altresì, ogni preclusione ex art.51 L.F.
Per nulla pertinenti, per l’effetto, sono i riferimenti alla valenza costituzionale del diritto di proprietà, a fronte del sistema di tutela di cui sopra, anche in sede fallimentare, così come, ancora, totalmente irrilevanti sono le deduzioni sulla valenza anche penale delle violazioni di legge contestate, tali da, in tesi, travolgere l’idoneità dei titoli edilizi dei beni de quibus, acquisiti al fallimento, atteso che ciò, da un lato non afferisce alla questione processuale di cui si tratta e ben potrà essere fatto valere di fronte al tribunale fallimentare, anche rispetto alle scelte RAGIONE_SOCIALE Curatela, dall’altro dimostra, peraltro, di nuovo, la diretta incidenza delle pretese dell’ ulla massa e sulla conseguente attività liquidatoria.
Le difese finali, merita di essere posto in risalto, non consentono diversi approdi, atteso, nello specifico, che la citazione ( interpolata, in tesi, per far valere, ‘a contrariis’ le proprie tesi) RAGIONE_SOCIALE sentenza Cass., sez. 63, n.21009, 2.10.20 non si confronta affatto con l’eterogeneità RAGIONE_SOCIALE situazione oggetto di tale pronuncia, relativa a pretese creditorie, si noti, del fallito, sì da pretendere l di assumere a regola applicabile al caso di specie un evidente caso in cui la successione nella posizione, si torna a dire, attiva del fallimento, rispetto al fallito, non determina alcuna particolare connotazione, rispetto alle regole che presidiano la liquidazione del passivo e la correlata necessaria concorsualità, regole che, invece, nella presente causa, afferente ad azioni reali immobiliari relative a beni acquisiti alla massa, radicano la competenza del tribunale fallimentare (in tal senso la sentenza Cass. , sez.1, n. 2487, 21.2.01 consente, in linea con quanto sopra, di apprezzare ancor più la diversità fra giudizi tesi alla contestazione in sede esecutiva da parte di un
terzo di pretese creditorie già del fallito, e poi del fallimento, rispetto a diverse pretese del terzo stesso, condizionate dal principio RAGIONE_SOCIALE ‘ par conditio creditorum’).
A conferma, la contraddittorietà delle difese spiegate dall ben emerge, ancora una volta, da quanto sostenuto dallo stesso, con affermazioni oblique e, a ben vedere, tautologiche, tese ad eludere l’evidenza RAGIONE_SOCIALE ricaduta diretta delle azioni ‘ de quibus’ sulla massa fallimentare: ‘… l’appellante persegue finalità estranee alla partecipazione al concorso (ripetesi: la liberazione dei propri beni immobili da pesi); ed infatti, all’esito favorevole l’ non vanterebbe diritti di credito sull’attivo fallimentare, in spregio agli altri creditori concorsuali per il quale sarebbe necessario il ‘contraddittorio incrociato’ tipico dell’accertamento del passivo ( comparsa conclusionale) , salvo poi affermare: ‘ … atteso che formatosi il (si auspica positivo) giudicato sulle domande dell non si costituirebbe alcun diritto di credito dell medesimo nei confronti del fallimento necessitevole dell’accertamento e RAGIONE_SOCIALE verifica di cui ai (ex adverso ripetuti) articoli RAGIONE_SOCIALE L.F., ma unicamente una statuizione di liberazione del fondo dell’attore da pesi (ed altre opere/costruzioni nel sottosuolo) e di ripristino delle situazioni violate, la cui corretta e puntuale esecuzione sarebbe un automatismo RAGIONE_SOCIALE curatela, posto che è Organo di rilevanza pubblica, in perfetta sintonia, assonanza e rispetto RAGIONE_SOCIALE par condicio crediturum… ‘( note di replica).
Quanto sopra, in conclusione, al di là, inoltre, delle deduzioni dell’appellante afferenti ai rapporti negoziali pregressi intercorsi fra l e la che si pongono a valle dell’individuazione del Giudice chiamato a provvedere, palesa, al n etto delle suggestioni difensive dell’atto di appello, la totale infondatezza del gravame, gli argomenti espressi valendo pienamente per entrambi i motivi di doglianza, correlati alle diverse azioni reali di cui sopra si è dato atto, con conseguente piena conferma RAGIONE_SOCIALE decisione del primo Giudice.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, sì che, considerato il valore indeterminabile RAGIONE_SOCIALE controversia, indicato dallo stesso appellante, di complessità media, le stesse, in ragione dei parametri medi, vanno determinate in complessivi € 12.156 ,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, somme che dovrà corrispondere al Fallimento appellato.
Ciò detto, a fronte delle risultanze processuali di primo e secondo grado, non può omettere la Corte di osservare come l medesimo sia rimasto sordo ad ogni richiamo alla ragionevolezza, financo dopo il radicamento del gravame, tanto da respingere la proposta c onciliativa del C.I. di cui all’ordinanza 2.7.25, accolta dalla Curatela, cui è stata imposta, comunque, la dispersione di energie, rispetto agli incombenti propri RAGIONE_SOCIALE liquidazione del passivo, il tutto nonostante un quadro normativo chiaro, rispetto ad una piana lettura RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare applicabile.
L’appello, pertanto, è stato coltivato in modo temerario, con colpa grave, in forza di argomenti, contraddittori e giuridicamente del tutto inconsistenti, cui si aggiunge, come anticipato, l’apodittico rifiuto RAGIONE_SOCIALE citata, motivata, proposta ex art.185bis c.p.c., accettata, come già rammentato, dall’appellata ( così, merita di essere posto in risalto, il contenuto RAGIONE_SOCIALE proposta, in particolare: ‘ … ritenuto che il presente giudizio non sia caratterizzato da questioni di diritto di particolare complessità, a fronte, peraltro, di plurime peculiarità, in relazione a: oggetto delle pretese dell’originario attore, afferenti a beni ricompresi nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE società fallita; – data di apertura del fallimento come da sentenza 13.6.19, con relativa normativa di riferimento; – natura in rito RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, tale da non incidere nel merito delle pretese; – richieste, comunque, istruttorie di particolare significato economico, a prescindere da altre considerazioni; – elementi di criticità nel merito, rispetto al bene del fallimento, elementi che potrebbero essere affrontati in sede endoprocessuale, con eventuale accordi transattivi tesi a preservare la massa, evitando i costi di un giudizio e relativi seguiti; specificità del gravame qui proposto… FORMULA alle Parti la seguente proposta conciliativa: definizione RAGIONE_SOCIALE controversia: a) rinuncia all’appello, impregiudicata ogni questione di merito; b) spese del grado integralmente compensate fra le Parti, con rinuncia alla solidarietà a favore dei Difensori …’, così la risposta dell’COGNOME: ‘… L’appellante Sig. dichiara di non aderire alla proposta conciliativa formulata dall’Ill.mo Consigliere Relatore… ‘, per, dunque, passare a contraddire le deduzioni avversarie rispetto al merito del processo, in relazione alla comparsa di risposta e pregresse note scritte).
Ricorrono, pertanto, reputa la Corte, le ragioni di cui all’art.96, comma 3, c.p.c., per sanzionare tale condotta processuale, dovendosi determinare il ‘quantum’, in rapporto anche alle indicazioni del Tribunale di Milano, tabelle 2024, che offrono un parametro equitativo statisticamente valido, con riferimento alle spese di lite, il tutto in relazione ad una frazione o ad un multiplo delle stesse: nel caso di specie, considerata la situazione concreta, rispetto alla diversa natura dei soggetti Parti del pr ocesso, risulta equo determinare l’importo in questione nella misura di 1/3 delle spese medesime e, pertanto, , in € 4.052,00.
L’appellante deve, per effetto ulteriore, essere condannato anche al pagamento, ex art.96 , u.c. c.p.c., di € 500,00, in favore RAGIONE_SOCIALE .
In ultimo, occorre dare atto che sussistono, in capo ad , attesa la totale infondatezza dell’appello, i presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 51/2025, emessa dal Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 03.02.2025, notificata in data 06.02.2025, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
RIGETTA l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
CONDANNA l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore RAGIONE_SOCIALE Parte appellata, spese che liquida in complessivi € 12.156,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA l’appellante al pagamento in favore di Parte appellata, per responsabilità aggravata ex art.96, c.3, c.p.c., di € 4.052,00, importo determinato come in motivazione;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA , per l’effetto, l’appellante al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE dell’importo di € 500,00;
DA’ ATTO che sussistono in capo all’appellante i presupposti di cui all’art.13, comma 1 quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 16.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME