Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6554/2024 R.G., per regolamento di competenza proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., e per essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-resistente- avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, n. 62/2024, pubblicata in data 08/02/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato in data 31/03/2023 presso il Tribunale di Lanciano, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pubblicato in data 26/04/2023, nei confronti di NOME e NOME COGNOME nella loro qualità di garanti della RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, per complessivi Euro 411.000,00 oltre oneri e spese ivi meglio quantificati.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, in data 05/07/2023, NOME COGNOME promuoveva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo anche l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lanciano in favore del Tribunale di Ancona .
Con sentenza pubblicata in data 08/02/2024, il Tribunale di Lanciano ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, avuto riguardo alla clausola del foro elettivo presente nel contratto di garanzia e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite a carico dell’opposta.
Tanto premesso, la RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. NOME COGNOME si è costituito con memoria difensiva, resistendo al ricorso.
Il P.M. ha depositato requisitoria, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Lanciano.
RITENUTO CHE
L’unico motivo del ricorso denunzia errata e falsa applicazione di legge in ordine alla questione della validità ed efficacia della clausola elettiva del foro convenzionale.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia deciso che ‘… la parte opponente eccepisce, per il DI n. 134/2023 del 26.04.2023, l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività del foro convenzionale esclusivo scelto dalle parti all’interno della fidejussione e specificamente sottoscritto dal contraente ex art 1341 c.c.
Di tale evidenza non è possibile dubitare per la prova documentale presente in atti, né la parte che eccepisce la incompetenza è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione. ‘ In particolare, la ricorrente assume che era indubbia la nullità della clausola inserita nel contratto di garanzia all’art. 14, c. 2 – secondo il cui disposto ‘ per qualunque controversia è competente il Foro di Ancona ‘ – in quanto da una simile dicitura non sarebbe in alcun modo evincibile la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, e siffatta espressione non attribuisce a tale foro carattere di esclusività, difettando di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, secondo l’interpretazione del Giudice delle leggi, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
Pertanto, la ricorrente lamenta che, ai sensi di legge e in virtù dell’interpretazione giurisprudenziale, il foro di Ancona, nel caso di specie, non poteva considerarsi esclusivo e, dunque, operante in deroga ai fori stabiliti per legge, con la conseguenza che il foro di Lanciano adito per
la proposizione del decreto ingiuntivo opposto era competente a conoscere della causa.
Il ricorso è fondato.
Anzitutto, va osservato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nell’atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass., n. 4779/21; n. 27039/23).
Nella specie, l’eccezione è stata proposta tempestivamente nell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Detto ciò, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lanciano, in conformità della requisitoria del P.M.
Premesso che l’inidoneità ad attribuire una competenza esclusiva non comporta di per sé la nullità della clausola che prevede il foro convenzionale, ma solo la facoltatività del foro indicato, consentendo di adire, in alternativa, gli altri fori previsti dalla legge, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall’utilizzo dell’aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la comune volontà di attribuire il carattere dell’esclusività a quel foro (Cass., n. 33203/2024; n. 20713/2023).
Nella specie, il carattere esclusivo del foro di Ancona non risulta previsto espressamente dalla lettera fideiussoria, mentre è chiaramente indicato nel documento di sintesi, anch’esso sottoscritto dal fideiussore: tale documento, tuttavia, così come la lettera fideiussoria, non reca una specifica approvazione della clausola in esame, risultante da una
distinta sottoscrizione del fideiussore, con la conseguenza che la clausola non può ritenersi efficace. Invero, la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., a pena d’inefficacia (Cass. n. 2724 del 1987; n. 18428/2023).
In carenza di una pattuizione avente un contenuto univoco e specificamente approvata dal fideiussore, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, per chi eccepisce l’incompetenza territoriale, di contestare – a pena d’inammissibilità – tutti i fori concorrenti.
Nel caso concreto, non è stato allegato né dimostrato che la predetta eccezione sia stata sollevata mediante la contestazione di tutti i fori concorrenti.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Lanciano.
Le spese saranno regolate nel successivo giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.