Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
R.G.N. 19318/23
C.C. 20/2/2024
Regolamento di competenza -Incompetenza per territorio -Rilievo d’ufficio
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo procuratore speciale COGNOME NOME, in forza di procura speciale per atto notarile del 16 aprile 2019, rep. n. 12.331, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , e RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimati –
avverso la ‘sentenza’ del Tribunale di Napoli n. 8020/2023, pubblicata l’8 agosto 2023, comunicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2023, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo: A) in via principale: 1) che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Napoli, per avere disatteso l’impegno assunto, in qualità di promittente alienante, con il contratto preliminare di vendita dell’immobile sito in Pomigliano d’Arco concluso il 29 maggio 2017, con proroga della scadenza per effetto delle scritture private integrative intervenute il 17 settembre 2018 e il 19 aprile 2019, in ragione della stipulazione della compravendita con atto pubblico del 5 maggio 2022 in favore del terzo NOME, previa pronuncia della risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore; 2) che fosse accertata la responsabilità extracontrattuale di NOME, con sede legale in Napoli, per tutti i danni patiti da RAGIONE_SOCIALE a seguito della mancata stipula del definitivo; 3) per l’effetto, che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE fossero condannate, in solido, al risarcimento dei danni, in
favore della RAGIONE_SOCIALE, nella misura di euro 5.181.845,60, di cui euro 181.845,60 per danno emergente ed euro 5.000.000,00 per lucro cessante, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; B) in via subordinata, che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE -per i titoli indicati -fossero condannate, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di euro 181.845,60 quanto al danno emergente e nella misura da determinarsi con valutazione equitativa quanto al lucro cessante; C) in via di ulteriore subordine, che -accertata la responsabilità contrattuale per grave inadempimento della RAGIONE_SOCIALE al contratto preliminare del 29 maggio 2017 e successive appendici integrative -, previa declaratoria della risoluzione del contratto per non aver stipulato e, in fatto, rifiutato la conclusione del contratto definitivo di vendita, la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE, determinabili in una somma pari ad euro 5.181.845,60, di cui euro 181.845,60 per danno emergente ed euro 5.000.000,00 per lucro cessante, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via di estremo subordine, che RAGIONE_SOCIALE fosse condannata al risarcimento dei danni, in favore di RAGIONE_SOCIALE, da determinarsi in euro 181.845,60 quanto al danno emergente e secondo valutazione equitativa quanto al lucro cessante.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’azione spiegata fosse rigettata e, ove le eccezioni proposte fossero state qualificate come domande riconvenzionali, che, previo riconoscimento della presupposizione, fosse pronunciata la risoluzione del preliminare di vendita per eccessiva onerosità o per irragionevole squilibrio contrattuale o, in
subordine, che fosse accertato il legittimo esercizio, a cura della promittente alienante, del diritto di recesso dal preliminare.
Si costituiva altresì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale resisteva all’accoglimento delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, o -in subordine -chiedendo che fosse accertato il concorso del fatto colposo di RAGIONE_SOCIALE nella produzione delle conseguenze dannose lamentate ex art. 1227, secondo comma, c.c. e conseguentemente che fosse dichiarato che alcun risarcimento era dovuto da NOME o, in via di ulteriore subordine, che fosse diminuita la misura del risarcimento invocato.
-All’udienza di prima comparizione e trattazione del 5 giugno 2023, era richiesta la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum , senza che fossero sollevate eccezioni preliminari né in punto di rito né di merito.
-Quindi, con ordinanza del 6 giugno 2023, il Giudice istruttore invitava le parti a prendere posizione sul rilievo d’ufficio della competenza territoriale del Tribunale adito, in ragione del fatto che il contratto preliminare del 29 maggio 2017, concluso in Nola, all’art. 18 prevedeva la competenza esclusiva del foro di Nola per ogni controversia che fosse insorta in ordine allo stesso.
Nelle note illustrative depositate le parti insistevano nell’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
-Con la ‘sentenza’ di cui in epigrafe, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 luglio 2023, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale foro competente il Tribunale di Nola.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il contratto preliminare di vendita oggetto di controversia era stato sottoscritto dalle parti in Nola, così come le relative pattuizioni integrative; b ) che era stata approvata, con doppia sottoscrizione, la clausola n. 18 di deroga alla competenza giudiziaria, secondo cui qualsiasi controversia fosse insorta circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto sarebbe stata devoluta, in via esclusiva, al foro di Nola; c ) che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il forum contractus doveva essere identificato con quello di conclusione del negozio, ovvero in Nola, essendo irrilevanti eventuali eccezioni dei convenuti sull’esistenza dell’obbligazione.
-Avverso l’ordinanza di incompetenza territoriale ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE.
Sono rimaste intimate la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
-Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale presso questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione degli artt. 38, 28 e 29 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio il mancato rispetto del patto di deroga alla competenza territoriale, la cui eccezione, invece, avrebbe potuto essere sollevata unicamente dalla parte che avesse partecipato alla formulazione della clausola.
Osserva l’istante che la deroga pattizia del giudice naturale competente per territorio, ancorché nei casi di competenza prevista in via esclusiva, non sarebbe stata rilevabile d’ufficio, ma unicamente eccepibile secondo i limiti previsti dal codice di rito, ossia entro il termine ultimo per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Sicché l’incompetenza per territorio semplice e derogabile sarebbe stata eccepibile dal solo convenuto nella comparsa di risposta, atteso che non si trattava di ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile, ma stabilita nell’interesse delle parti e dunque con carattere relativo.
Ebbene la RAGIONE_SOCIALE, quale unica convenuta sottoscrittrice della clausola di deroga, non aveva sollevato alcuna eccezione di rito nella sua comparsa di costituzione e ciò neanche successivamente nel corso del giudizio.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 33 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la sua incompetenza per territorio, benché il cumulo soggettivo di cause -alla luce della connessione per l’oggetto dedotto -implicasse la modifica della deroga convenzionale alla competenza per territorio, quale competenza derogata ma non inderogabile, anche in caso di foro previsto in via esclusiva.
Sicché non avrebbe potuto essere imposto un foro convenzionalmente pattuito tra due parti contrattuali ad un soggetto terzo, quale la RAGIONE_SOCIALE, che non aveva preso parte alla negoziazione e rispetto al quale la clausola di deroga era res inter alios acta .
3. -Il primo motivo è fondato.
Infatti, il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un’ipotesi di competenza ‘derogata’ e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l’eccezione d’incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d’ufficio (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011).
Nella specie, dunque, il rilievo di incompetenza per territorio è stato inammissibilmente sollevato d’ufficio.
-All’esito, il secondo motivo è assorbito.
-In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso va, pertanto, accolto e, cassata la ‘sentenza’ declinatoria della competenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Nola, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Napoli presso cui il giudizio era stato radicato, disponendosi che il giudizio prosegua davanti al medesimo Tribunale, al quale è rimessa la liquidazione delle spese dell’odierno procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la ‘sentenza’ impugnata, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale dispone la prosecuzione del giudizio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda