Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Regolamento necessario di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 14121/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 7825/2025 depositata in data 27 maggio 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che chiede l’accoglimento del ricorso .
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE chiese e ottenne dal Tribunale di Roma l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di euro 69.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di indebito oggettivo, assumendo trattarsi di somma versata in eccedenza rispetto al prezzo convenuto in un contratto preliminare di compravendita per l’acquisizione di un immobile in Sesto Calende;
con la proposta opposizione il COGNOME eccepì, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, invocando il foro inderogabile del consumatore ex artt. 3 e 66bis cod. cons., in ragione della propria residenza in Caronno Pertusella INDIRIZZO e della natura personale dell’operazione, estranea alla sua attività professionale di avvocato;
con sentenza n. 7825/2025, pubblicata il 27 maggio 2025, il Tribunale di Roma ha accolto tale eccezione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio;
ha, infatti, ritenuto che COGNOME dovesse essere qualificato come consumatore, non essendo stato « documentato che l’opponente stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare con la controparte per perseguire finalità inerenti all’esercizio della propria attività professionale forense »;
per impugnare tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza, cui resiste NOME COGNOME depositando scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c.;
il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
a fondamento del proposto regolamento la RAGIONE_SOCIALE lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo della normativa sul codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005;
sostiene infatti che il COGNOME, nelle trattative intercorse tra le parti, non ha agito come consumatore, ma come mandatario ed adiectus solutionis causa della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria formale dell’immobile che ne costituiva oggetto, il che, in thesi , poteva desumersi dal l’atto pubblico di compravendita (allegato sub doc. 13 del fascicolo del monitorio) per mezzo del quale essa odierna ricorrente ha acquistato l’immobile suindicato dalla RAGIONE_SOCIALE e nel quale NOME COGNOME compare come adiectus solutionis causa dell’alienante , pure per conto della quale rinuncia all’ipoteca legale;
richiama documenti che attestano i legami societari e familiari tra RAGIONE_SOCIALE e le società coinvolte (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), nonché la gestione di pagamenti imputati al preliminare di vendita;
soggiunge quindi che, esclusa l’applicabilità alla fattispecie de qua del codice del consumo, dovrà essere rigettata o dichiarata inammissibile anche l’eccezione di incompetenza per territorio sotto i profili degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. in quanto incompleta, non avendo l’opponente contestato tutti i fori concorrenti ex artt. 19 e 20 c.p.c., in particolare il forum destinatae solutionis , coincidente con la sede legale della società creditrice in Roma;
il ricorso è fondato e merita accoglimento;
ai sensi del l’art. 66 -bis cod. cons. la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore postula che si tratti di controversie relative ai contratti
disciplinati dal codice;
secondo pacifica acquisizione l’applicazione della disciplina consumeristica prescinde dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (v. Cass. 24/11/2008, n. 27911), essendo rilevante il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione, e cioè dell’attività imprenditoriale o di professionista intellettuale (v. Cass. 27/02/2009, n. 4914; 26/09/2008, n. 24257) o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità (v. Cass. 10/07/2008, n. 18863; 13/06/2006, n. 13643), ed altro soggetto (consumatore) per il quale, pur essendo se del caso il medesimo un professionista, il contratto sia finalizzato a soddisfare viceversa esigenze della vita comune di relazione estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (v. Cass. 10/03/2021, n. 6578; 15/10/2019, n. 25914; 05/05/2015, n. 8904; 04/11/2013, n. 24731; 20/03/2010, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/09/2006, n. NUMERO_DOCUMENTO; 25/07/2001, n. NUMERO_DOCUMENTO);
il foro del consumatore è stato ritenuto applicabile anche alle azioni che, pur non avendo natura strettamente contrattuale, sono connesse al rapporto di consumo (cfr. Cass. n. 5658 del 07/03/2017; n. 5705 del 12/03/2014): tale dunque, in ipotesi, potrebbe anche ritenersi l ‘azione di ripetizione di indebito derivante da nullità o inefficacia di clausole contrattuali; la ratio è la tutela del contraente debole, che permane anche quando la domanda non abbia fondamento contrattuale, purché il fatto generatore sia comunque connesso alla stipula di un contratto di consumo;
ebbene, nel caso di specie non è dato scorgere nella controversia alcun elemento che consenta di ricondurla al così descritto ambito di applicazione della disciplina, né essi vengono per vero evidenziati nella assai scarna motivazione della sentenza impugnata;
a fondamento della pretesa azionata nei confronti del COGNOME è dedotta una fattispecie di indebito oggettivo, vale a dire l’avvenuto versamento di somme in assenza di alcuna causa giustificativa, che nemmeno secondo le astratte allegazioni delle parti può dirsi connessa ad un rapporto di consumo;
la società pretesa creditrice assume , nell’atto introduttivo (il ricorso per d.i.), trattarsi di somme corrisposte al COGNOME, in diverse soluzioni e modalità, nel corso di trattative per l’acquisto , da parte della prima, di una unità immobiliare sita in Sesto Calende del quale il COGNOME assicurava di poter acquisire la titolarità;
l’ opponente ha resistito alla pretesa contestandone in radice la fondatezza, contestando cioè di aver mai ricevuto le somme che controparte afferma di avergli corrisposto in eccedenza rispetto a quelle previste nel preliminare ad essa ceduto;
non è contestato, dunque, tra le parti che non esistesse alcuna fonte negoziale che potesse giustificare il versamento delle somme in questione: quel che si contesta è piuttosto e soltanto che tale versamento indebito di somme (eccedenti quanto pattuito nel preliminare di acquisto dell’immobile in questione ) sia effettivamente avvenuto;
peraltro, anche a ritenere che la descritta fattispecie di indebito oggettivo sia connessa ad un rapporto contrattuale (per essere la pretesa correlata, come detto, alle trattative intercorse tra la società e il COGNOME per l’acquisizione da parte della prima della proprietà del descritto immobile) resta comunque difficile, anche in questa prospettiva, scorgere dalle allegazioni e dai documenti prodotti i tratti di un rapporto che veda il COGNOME relazionarsi con la società per soddisfare esigenze della vita comune di relazione estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale;
il ruolo del COGNOME che da tali documenti emerge appare essere, invero, quello di soggetto impegnato nell’acquisizione di immobili
destinati (attraverso varie modalità negoziali) ad essere poi trasferiti a terzi: è documentato che egli si sia reso, nello stesso arco di tempo, promissario acquirente di una intera palazzina sita in Oleggio stipulando con la proprietaria, COGNOME NOME, in data 13 gennaio 2001, un contratto preliminare nel quale già dichiarava che avrebbe ceduto il contratto a una società, come di fatto poi accaduto con la cessione del preliminare alla stessa odierna ricorrente, prova certa di un ‘operazione programmata in funzione un intento speculativo o professionale, non certo per soddisfare esigenze personali;
inoltre, come rimarca il P.G. nelle proprie conclusioni, dal rogito notarile attraverso il quale la RAGIONE_SOCIALE procedette all’acquisto dell’immobile di Sesto Calende -nella parte concernente la descrizione delle modalità di pagamento del prezzo dell’immobile (che si ricorda sarebbe oggetto della operazione nel corso delle cui trattative sarebbero state versate le somme non dovute) -emerge con evidenza che il COGNOME abbia comunque svolto un mandato di natura professionale e, in ogni caso, un ruolo ausiliario della RAGIONE_SOCIALE essendo stato espressamente delegato a incassare la somma pattuita;
non vi sono, in definitiva, negli elementi offerti in giudizio ragioni che possano suffragare l’assunto posta a base della accolta eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, ma anzi ne emergono di segno univocamente opposto;
come fondatamente evidenziato in ricorso non vi sono, poi, i presupposti perché l’eccezione di incompetenza per territorio possa essere valutata sotto i profili degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., non avendo l’opponente contestato tutti i fori concorrenti ex artt. 19 e 20 c.p.c.;
in accoglimento della proposta istanza di regolamento deve dunque affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma
sul monitorio (e conseguentemente, sulla opposizione a decreto ingiuntivo), erroneamente denegata dal giudice a quo , davanti al quale le parti dovranno dunque riassumere la controversia nel termine indicato in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui « qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile »; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
Fissa per la riassunzione il termine di cui tre mesi con decorso dalla comunicazione del deposito della presente.
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME