Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15805/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in CAMPOBASSO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOMENOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE BARI n. 2400/2023 depositata il 24/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ordinanza del 24.6.2024, resa dal Tribunale di Bari all’esito dello scioglimento di riserva nell’ambito del giudizio promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della BdM Banca spa (già Banca Popolare di Bari spa) al fine di sentire : 1) accertare l’inadempimento della convenuta per violazione dell’art 21 T.U.F., nonché degli artt. 27, 28, 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto effettuati dagli attori ai sensi dell’art 1458 c.c. e, la conseguente condanna della convenuta alla restituzione in favore della sig.ra NOME COGNOME del capitale investito pari alla somma di € 48.926,00, declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Campobasso assegnando alle parti termine di mesi 3 dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del presente giudizio e condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
Osservava che i due contratti per l’apertura di dossier titoli sottoscritti dagli attori in funzione degli investimenti oggetto di causa prevedono all’art. 16, comma 2 (con clausola munita di doppia sottoscrizione) intitolata ‘Foro competente’ che ‘Se il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), il Foro competente è esclusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente’ (cfr. docc. 3-4 fasc. convenuta pag. 9).
Rilevava inoltre che i due attori risultavano pacificamente (vedi intestazione dell’atto di citazione) essere residenti in Campobasso e rivestivano -secondo anche quanto ribadito da loro stessi nelle proprie note di trattazione scritta del 21.12.2023 -la qualità di consumatore.
Sotto tale aspetto risultava inconferente al caso di specie il principio -richiamato dagli attori nelle ridette note di trattazione scritta – di inoperatività del cd foro del consumatore, posto che costui, quando agisce come attore può scegliere anche rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile previsto dall’art 33 del D.lgs 5/2006 sancito da Cass. Civ. ord. 19061/2016, trattandosi nel caso di specie di fare applicazione di clausola ex art. 28 cpc debitamente pattuita e peraltro non avente carattere vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), avendo le parti individuato un foro coincidente con la residenza del consumatore.
Avverso tale ordinanza NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria cui ha resistito la Banca Popolare di Bari che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione dei documenti necessari ai sensi dell’art 369 comma 2 n. 4) c.p.c. e/o 47 comma 3 c.p.c.,
Il procuratore ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
I ricorrenti con un unico motivo censurano la decisione del Tribunale di Bari rilevando che quando il consumatore agisce in veste di attore (come nel nostro caso) può scegliere anche di rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile previsto dall’art 33 del D.lgs 5/2006 , come affermato da Cass. Civ., ord. 19061/2016 del 28.9.2016, secondo la quale, in linea generale, è pacifico che il consumatore possa rinunciare al Foro esclusivo ex art. 33 D.Lgs 206/2005, ogniqualvolta sia egli ad agire in giudizio (rivestendo,
dunque, la posizione di attore sia in senso formale che sostanziale, come nel caso che ne occupa).
Pertanto gli attori chiedono di riformare l’ordinanza del Tribunale di Bari, dichiarandone la nullità per rigettare l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
Principio questo, che ad avviso dei ricorrente, sarebbe ribadito rafforzativamente nell’ordinanza del 20 aprile 2022, n. 12541.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso correlata alla mancata allegazione degli atti processuali del giudizio di primo grado su cui si basa il ricorso per regolamento di competenza proposto, del fascicolo del giudizio di prime cure con la relativa attestazione di conformità.
Sul punto, va data continuità all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 cod. proc. civ., formuli l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto, non potendo discendere dal suo mancato deposito “insieme col ricorso” la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità: una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (così Cass. 13/05/2021, n. 12844).
D’altro canto, l’omesso o tardivo deposito della istanza in parola non cagiona comunque improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame del fascicolo di ufficio non risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità, cioè a dire quando dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte si possano desumere gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni prospettate (cfr. Cass. 24/03/2017, n. 7621; Cass. 03/03/2011, n. 5108; Cass. 20/01/2003, n. 729).
Nella specie il vaglio delle questioni poste dai ricorrenti non richiede necessariamente la disamina del fascicolo di ufficio del merito, essendo all’uopo sufficienti gli atti allegati dalle parti in sede di legittimità.
Tanto premesso, si osserva che il Tribunale di Bari ha ritenuto fondata l’eccezione di competenza in favore del Tribunale di Campobasso sollevata dalla convenuta in ragione della clausola pattizia che ha fatto coincidere con il foro del consumatore (non applicato in quanto tale in questa sede) il foro contrattuale stabilito dalle parti nell’ambito del contratto quadro relativo all’acquisto del dossier titoli.
Il richiamo operato dai ricorrenti al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il foro del consumatore, previsto dall’art. 63 del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c., (Cass. 1875 e 5974 del 2012; 2022 nr 12541 ) non trova applicazione nel caso di una espressa previsione negoziale che stabilisce una competenza esclusiva territoriale individuando un foro convenzionale.
Tale pattuizione non è suscettibile di declaratoria di nullità in quanto, individuando il foro convenzionale proprio nel foro del consumatore, è munita di doppia sottoscrizione non può considerarsi neppure vessatoria, atteso che l’art. 33, comma 2, lett. u) Codice del Consumo prevede che ‘si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore ‘ mentre, nel caso in esame, la clausola di elezione del Foro contenuta nei contratti quadro surrichiamati opera a vantaggio esclusivo del consumatore stesso, coincidendo esattamente con la residenza del consumatore medesimo.
A tanto consegue la statuizione della competenza a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Campobasso, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
Le spese di legittimità vanno definite al merito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma il 18.3. 2025.