Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28176 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28176 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 8701/2023 proposto da:
COGNOME NOME, in giudizio personalmente, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la dott.ssa NOME COGNOME.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
– Controricorrente –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere r.g. n. 8832/2021 depositata il 02/03/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Mediazione Regolamento competenza
di
Rilevato che:
AVV_NOTAIO ha proposto regolamento facoltativo di competenza ex art. 43, cod. proc. civ., con un motivo, avverso l’ordinanza ex art. 702bis , cod. proc. civ., emessa il 02/03/2023 dal Tribunale di Santa NOME Capua Vetere che, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME, ha condannato NOME COGNOME (venditore) e NOME COGNOME (compratore) a corrispondere al ricorrente la provvigione per l’attività di mediazione che egli aveva svolto per la compravendita di un immobile posto in Caserta;
ai fini del presente giudizio, il Tribunale ha ritenuto non fondata l’eccezione dell’AVV_NOTAIO di incompetenza per territorio del giudice adìto, in favore del Tribunale di Benevento, quale foro del consumatore, essendo la parte residente in Sant’Agata de’ Goti INDIRIZZO, sul rilievo che lo stesso resistente nulla aveva allegato né provato circa la propria asserita qualità di consumatore;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
la Sostituta P rocuratrice Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 ter , cod. proc. civ., ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
in prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memorie;
Considerato che:
preliminarmente, il ricorrente, con istanza del 28/04/2023, ha chiesto che sia dichiarato tempestivo il deposito in cancelleria del ricorso avvenuto con modalità telematica ed il Presidente titolare, con decreto del 30/05/2023, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza , rimettendone la valutazione al Collegio giudicante. Al riguardo, la Corte ritiene che il deposito del ricorso, in data 24/04/2023, sia tempestivo (art. 47, terzo comma, cod. proc. civ.).
Ed infatti la parte ha dimostrato di avere notificato mediante PEC il ricorso in data 03/04/2023 e di avere ricevuto le due PEC di accettazione e di avvenuta consegna del deposito del ricorso in data 24/04/2023, il che è sufficiente per il perfezionamento del deposito, nonostante che l’interessato abbia dovuto ripetere l’adempimento il giorno successivo (25/04/2023), dopo essersi accorto che il deposito della busta telematica contenente il ricorso era stato effettuato ad un indirizzo PEC non corretto (EMAIL) anziché all’indirizzo PEC (EMAIL), il che avrebbe portato al rifiuto dell’atto da parte della cancelleria. Va data continuità all’orientamento di legittimità per il quale «il deposito telematico del ricorso ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente per l ‘ iscrizione si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto; ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell ‘ art. 16bis , comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria» (Cass. 10/03/2021, n. 6743). Del resto, è stato chiarito che «a tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l ‘ accettazione da parte del cancelliere (cd. ‘ quarta p.e.c. ‘ ), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell ‘ affidamento riposto nell ‘ esito positivo del deposito stesso. (Principio affermato in una fattispecie in cui il mancato perfezionamento del deposito del controricorso, per
problemi afferenti alla fase della accettazione da parte della cancelleria, era stato comunicato alla parte, mediante la cd. quarta p.e.c., dopo lo spirare del relativo termine, e questa aveva provveduto senza indugio ad un ultCOGNOMEre deposito con esito positivo, in tal modo rendendo superflua la pronuncia sull ‘ istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., pure ritualmente formulata)» (Cass. 10/10/2022, n. 29357);
con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 66bis , del d.lgs. n. 206 del 2005, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale, assumendo che il resistente AVV_NOTAIO nulla avrebbe allegato e provato circa la propria qualità di consumatore, né avrebbe provato che il contratto di mediazione era stato stipulato dalle parti della compravendita come consumatori;
1.1. il motivo è fondato;
1.2. è ius receptum che « eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a ‘ sommarie informazioni ‘ eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili» (Cass. 21/05/2010, n. 12455; in termini, tra le altre, Cass. 22/07/2013, n. 17794; Cass. 30/07/2019, n. 20553);
1.3. è stato altresì chiarito ( ex multis , Cass. 14/07/2011, n. 15531; in termini: Cass. 15/05/2013, n. 11773; Cass. 23/09/2013, n. 21763; Cass. 26/03/2019, n. 8419) che, in tema di contratti del
consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della ‘ tutela forte ‘ di cui alla disciplina del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di ‘ consumatore ‘ spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice ‘ consumatore ‘ soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all ‘ esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato ‘ professionista ‘ tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale;
1.4. si aggiunga che non è controversa l’applicabilità delle disposizioni del Codice del consumo alla figura della mediazione immobiliare (art. 1754 e seguenti, cod. civ.) purché, ovviamente, una delle parti che il mediatore mette in relazione per la conclusione di un affare abbia la veste di consumatore. Sul punto la giurisprudenza della Corte è da tempo consolidata ( ex multis , Cass. 03/11/2010, n. 22357; Cass. 05/07/2018, n. 17586; Cass. 18/09/2020, n. 19565; Cass. 11/04/2023, n. 9612);
1.5. nella fattispecie concreta, il Tribunale ha disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal resistente AVV_NOTAIO – il quale invocava l’applicazione del foro del consumatore trattandosi dell’ acquisto di un immobile residenziale per esigenze della vita quotidiana, estranee alla sua attività professionale -sul rilievo che la parte non avesse allegato né provato la qualità di consumatore. Tale soluzione della questione pregiudiziale non è corretta in presenza dei presupposti per l’applicazione del foro del consumatore: in primo luogo, in base alle prove acquisite agli atti risultava la natura residenziale dell’immobile ( appartenente alla categoria A2); in secondo luogo, il ricorrente NOME COGNOME non
aveva contestato la qualità di consumatore del resistente AVV_NOTAIO, il quale, dal canto suo, senza che il dato venisse messo in discussione, aveva riferito di essere residente nel Comune di Sant’Agata de’ Goti che fa parte del circondario del Tribunale di Benevento;
in conclusione, in accoglimento del ricorso, si statuisce che la competenza appartiene al Tribunale di Benevento, davanti al quale la causa deve essere riassunta ex art. 50, cod. proc. civ., che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il regolamento di competenza, cassa l ‘ordinanza impug nata e statuisce che la competenza appartiene al Tribunale di Benevento, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Fissa il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2023.