SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 16 2026 – N. R.G. 00000483 2020 DEPOSITO MINUTA 09 01 2026 PUBBLICAZIONE 09 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Prima Civile -composta dai Signori:
Dott. NOME COGNOME – Presidente
Dott. NOME COGNOME – Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME – Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 483 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2020, pendente
TRA
,
TABLE
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; P.
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; P.
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 01.08.2022, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo il deposito telematico delle note difensive sostitutive della comparizione all’udienza di p.c. del 21.09.2022, previa assegnazione dei t ermini di cui all’art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
‘ Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 15.3.2016 la
e la -la prima in qualità di correntista e gli altri in qualità di fideiussori -proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.187/16, emesso il giorno 14.1.2016 dal Tribunale di Lecce, con cui aveva ottenuto nei loro confronti ingiunzione per il pagamento di € 311.129,95, oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo al 1.10.2015 del c/c n. 3252890458370 (oggi rinominato come n. 2D5289045837 0) acceso presso la banca opposta. Preliminarmente la eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale
di Lecce in favore del Tribunale di Biella, ai sensi dell’art.29 c.p.c. in relazione alla clausola di individuazione del foto convenzionale ed esclusivo, contenuta nella fideiussione prestata il 21.5.2013 dalla società opponente, mentre e
eccepivano l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Campobasso, quale foto del consumatore, secondo quanto previsto nelle fideiussioni prestate il 22.5.2006 dagli stessi opponenti.
Ancora in via preliminare, poi, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto per carenza della forma scritta, anche per la mancata esibizione in giudizio della documentazione contrattuale e contabile inerente il conto anticipi collegato al conto corrente ordinario. Nel merito, poi, gli opponenti contestavano l’applicazione di interessi ultralegali illegittimi; l’applicazione di interessi superiori al limite usurario; l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo; l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto; l’illegittima applicazione di valute e spese non previste in contratto. Pertanto concludevano e chiedevano, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza del Tr ibunale di Lecce in favore del Tribunale di Biella, con revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della che fosse dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Campobasso, con revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di
e che fosse dichiarata la nullità del contratto per difetto di forma scritta; nel merito, che fosse dichiarata l’illegittimità dell’ap plicazione di interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e valute, dell’anatocismo trimestrale e degli interessi usurari pattuiti ed applicati e che, per l’effetto, previo accertamento dell’esatto dare avere tra le parti da e ffettuarsi in sede di C.T.U. tecnico-contabile, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e fosse rideterminato il saldo effettivo del rapporto bancario, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio eccependo la sussistenza della competenza del Tribunale di Lecce anche in ordine alle obbligazioni dei fideiussori per ragioni di connessione con il giudizio inerente l’obbligata principale. Producendo poi anche la documentazione contrattuale e contabile inerente il conto anticipi collegato al conto corrente ordinario posto a base del ricorso monitorio e deducendo la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite per iscritto ed in concreto applicate, concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Dopo il fallimento della e la separazione del giudizio interrotto inerente la stessa e dopo che con ordinanza depositata il 21.9.2016 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e
è stata espletata ina CTU contabile.
Con comparsa depositata il 4.10.2019, poi, si costituiva in giudizio la in qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, associandosi alle posizioni della
La causa, dunque, è stata discussa e decisa in data odierna, ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c., con la lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ‘.
Con sentenza n. 3148 del 2019, pubblicata in data 10.10.2019, il Tribunale di Lecce, in accoglimento parziale dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo n.187/2016 e
condannato
,
,
,
e in solido, al pagamento in favore della della somma di € 71.187,27, oltre interessi convenzionali dal 17.7.2018; compensate le spese processuali nella misura del 50% con condanna di
,
,
,
e
in solido, al pagamento in favore della
e della in solido, della restante parte liquidata in € 6.
500,00 per
compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettizzate, iva e cap; spese della CTU
espletata a carico per il 50% a carico di
,
,
,
e
per il 50% in capo alla ed alla
Con atto di citazione notificato in data 12.06.2020, in solido, e
,
,
,
e
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata -affidandolo ai motivi di cui appresso -chiedendo, in riforma integrale della stessa, in via preliminare, nel rito di accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce alla emissione del D.I. n. 187/2016 in favore della competenza territoriale del Tribunale di Biella e per l’effetto revocare il predetto decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società nella qualità di fideiussore; accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce alla emissione del D.I. n. 187/2016 in
favore della competenza territoriale del Tribunale di Campobasso e per l’effetto revocare il predetto decreto ingiuntivo emesso nei confronti di ,
, e ; in via subordinata, nel merito accertare e dichiarare la invalidità delle clausole di determinazione del tasso di interesse, di capitalizzazione, di commissione di massimo scoperto, di imputazione di oneri relativi a ulteriori rapporti di anticipazione ed affidamento, tutte afferenti al c/c n. 3252890458370, ed accertare e dichiarare che in forza del computo degli interessi di cui all’art. 117 T.U.B. gli importi a credito a favore della parte opposta sono pari ad € 228.280,25 e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 187/2016; con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 13.10.2020, si è costituita la quale ha richiesto di dichiarare, ove possibile, l’estromissione dal giudizio di in consid erazione dell’intervenuta cessione del credito in favore di rigettare l’appello formulato dagli attori in quanto incontestabilmente inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, totalmente infondato sia in fatto che in diritto; in subordine, accogliere le seguenti conclusioni: ‘ -rigettare l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio formulata dai fideiussori opponenti per tutte le ragioni enunciate in comparsa e confermare la competenza per territorio del Tribunale di Lecce nella emissione del decreto ingiuntivo opposto per essere competente esclusivamente, per l’appunto, il Tribunale di Lecce per tutte le motivazioni addotte in comparsa; – nel merito accertare e dichiarare la radicale infondatezza, in fatto e in diritto, di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dai fideiussori opponenti nel presente giudizio, con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avversarie eccezioni, richieste e domande anche riconvenzionali; accertare e dichiarare che le somme residue ancora dovute dagli opponenti in favore dell’ opposta (o per essa direttamente in favore della cessionaria del credito) per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e in relazione al rapporto bancario per cui è causa ammontano, a seguito dell’incasso ricevuto dal in corso di causa e delle risultanze di ctu, a €.106.793,07= oltre ulteriori interessi al tasso del 6,373% dal 21/02/2019 al soddisfo sulla sorte capitale residua di €.102.076,78 o, in caso di accoglimento dell’altra ipotesi di calcolo, a €.74.649,12= oltre ulterio ri interessi al tasso del 6,373% dal 21/02/2019 al soddisfo sulla sorte
capitale residua di €.71.187,27 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e per l’effetto, revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannare tutti gli opponenti in solido tra di loro al pagamento in favore dell’opposta (o per essa direttame nte in favore della cessionaria del credito) della somma di €.106.793,07= oltre ulteriori interessi al tasso del 6,373% dal 21/02/2019 al soddisfo sulla sorte capitale residua di €.102.076,78 o, in caso di accoglimento dell’altra ipotesi di calcolo, della somma di €.74.649,12= oltre ulteriori interessi al tasso del 6,373% dal 21/02/2019 al soddisfo sulla sorte capitale residua di €.71.187,27 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta; condannare, inoltre, gli opponenti al pagamento in favore d i della somma da quest’ultima anticipata per la registrazione del decreto ingiuntivo;- con vittoria di spese e di compensi di lite del presente giudizio di opposizione nonché della precedente fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato ‘; con condanna degli appellanti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 17.11.2020, si è costituita la quale ha richiesto in via preliminare, dichiarare nullo e/o inammissibile, improponibile ed improcedibile l’appello; nel merito, rigettare l’ap pello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato; con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
All’udienza del 21.09.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano: ‘violazione dell’art. 29 c.p.c. e della clausola di individuazione di foro convenzionale esclusivo portata dalla fideiussione dell del 21.05.2013: incompetenza per territorio del giudice del monitorio in conseguenza della sussistenza di clausola di individuazione di foro convenzionale ed esclusivo’.
1.1. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto territorialmente competente il Tribunale di Lecce, applicando la clausola del foro esclusivo inserita nel contratto di conto corrente stipulato tra la e la anche nel rapporto processuale
fra ingiungente e la fideiubente benchè nel contratto di fideiussione stipulato da quest’ultima fosse stato individuato come foro territorialmente competente in via esclusiva quello di Biella.
1.2. Il motivo è infondato.
In forza della previsione dell’art. 32 c.p.c. ( ‘Cause di garanzia’ ) inserito nella sezione IV del Titolo I del Capo I del cod. di proc. civ., che disciplina le modificazioni della competenza per ragioni di connessione, la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Il legislatore favorisce il simultaneus processus , ammettendo lo spostamento della competenza territoriale in favore del giudice della causa principale. Ciò comporta che la connessione per garanzia prevale sul foro convenzionale, per cui nessuna rilevanza può essere attribuita all’accordo eventualmente intervenuto fra le parti per derogare alla competenza territoriale, anche nel caso in cui la previsione convenzionale individui un foro territoriale esclusivo. Con la precisazione che il foro convenzionale ancorchè esclusivo (ex art. 29 co.2 c.p.c.) non integra un’ipotesi di competenza inderogabile, la quale ric orre soltanto nei casi in cui sia espressamente disposta dalla legge (art. 28 cod. proc. civ.), fra i quali non è previsto il foro convenzionale esclusivo. Tale foro, infatti, appunto perché di origine pattizia e non legale, integra un’ipotesi di competenza derogata, ma non inderogabile, suscettibile di modificazione per ragioni di connessione (nel caso di specie, in relazione all’ipotesi di cui all’art. 32 c.p.c.), come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. n.19714/2018).
1.3. Per quanto innanzi, in considerazione della specifica clausola contenuta nel contratto di conto corrente, in forza della quale viene individuata la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Lecce, deve confermarsi la sussistenza della competenza del giudice adito anche per le domande avanzate dalla società fideiubente nei confronti della Banca.
2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano: ‘violazione dell’art. 29 c.p.c. e della clausola di individuazione di foro convenzionale esclusivo portata dalla fideiussione del sig. , , del 22.05.2006: Incompetenza per territorio del giudice del
monitorio in conseguenza della sussistenza di clausola di individuazione di foro convenzionale ed esclusivo’.
2.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto competente il Tribunale di Lecce invece di quello di Campobasso, in quanto ‘…alla lett. o) delle NORME GENERALI DELLA FIDEIUSSIONE, stipulata in data 22.05.2006, predisposte dalla stessa le parti hanno espressamente previsto la competenza del Foro del consumatore per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Part i in conseguenza del finanziamento’ (p. 14 dell’ atto di citazione in appello)
2.2. La censura di parte appellante va disattesa a partire dalla sua stessa prospettazione in fatto, che appare fuorviante tenuto conto del tenore letterale della clausola contrattuale richiamata, che di seguito si riporta: ‘FORO COMPETENTE 1. Per ogni controversia potesse insorgere tra il Garante e la in dipendenza del rapporto regolamentato dal contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Lecce. Qualora la parte mutuataria rivesta la qualità del consumatore ai sensi dell’art. 1469 -bis c.c. il foro competente è il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore’
.
Non si vede infatti come possa revocarsi in dubbio che le parti del contratto di fideiussione stipulato il 22.05.2006 con tale clausola, a mezzo la formulazione del primo enunciato, abbiano inteso convenzionalmente individuare, quale foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che potesse derivare da detto contratto, il foro di Lecce. Mentre il secondo enunciato si limita a prospettare solo un’eventualità (chiaramente introdotta dalla congiunzione temporale ed ipotetica ‘qualora’ ) che nel caso di specie certamente non ricorre, considerato che, poiché, nella regolamentazione di che trattasi non interviene una parte ‘mutuataria’, anche a voler ammettere la ricorrenza di un improbabile lapsus calami (dato che si tratta di norme generali della fideiussione predisposte e non confezionate ad hoc), il rilievo della eventuale condizione soggettiva di consumatore operato nella clausola viene accordato alla sola parte garantita e non al fideiussore.
2.5.1. Pertanto, la causa è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale di Lecce, competente a conoscere delle controversie derivanti dai contratti di fideiussione stipulati
da
,
,
con
l’Istituto di credito ingiungente.
3. Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano: ‘ violazione dell’art. 117, comma 1, del d.lgs. 385/1993: Nullità del contratto per assenza di forma scritta’.
3.1. Il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare esclusivamente la questione del ” contratto monofirma “, trascurando le ulteriori e autonome eccezioni di nullità sollevate per violazione dell’art. 117 del D.Lgs. 385/1993 (TUB).
L’appellante ripropone, pertanto, il rilievo ‘…che il documento del 12.05.2014 prodotto dalla banca onde dimostrare la concessione, alla di un affidamento di euro 300.000,00 non reca alcuna indicazione delle condizioni economiche disciplinanti l’apertura di credito, in spregio a quan to statuito dall’art. 117, quarto comma, TUB. Egualmente, si ribadisce che il contratto di conto corrente del 31.03.2006 esibito dalla banca contempla unicamente una parte delle norme contrattuali regolanti il rapporto intercorso tra la e l ‘istituto di credito, atteso che: v nella sezione denominata ‘condizioni generali relative al rapporto Banca cliente’ non risultano riportati gli articoli n. 1, n. 5, n. 6, n. 7, n. 9, n. 16, n. 18, n. 19, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24; v nella sezione den ominata ‘condizioni generali che regolano il conto corrente’ non risultano riportati gli articoli n. 2, n. 7, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14; v nella sezione denominata ‘norme che regolano l’affidamento in conto corrente’ non risultano riportati gli articoli n. 2 e n. 5′.
3.2. Ebbene, per quanto riguarda l’asserita mancata indicazione nel documento del 12.05.2014 delle condizioni economiche disciplinanti la concessione alla di un affidamento di euro 300.000,00 la Corte – in esito alla lettura della relazione di CTU predisposta dal dott. ed all’esame del documento richiamato (sub 2) degli allegati alla consulenza di parte predisposta dal dott. su incarico della debitrice principale – ritiene che tale documento non abbia una valenza contrattuale autonoma, in quanto (come si deduce dal suo tenore testuale) si limita, con riferimento ad una precedente richiesta di affidamento inoltrata a , a richiamare ‘il dettaglio delle linee di credito concesse…’ , indicando un’ apertura di credito in conto corrente bancario per elasticità di cassa valida fino al 28.10.2015; mentre dalla ricognizione del rapporto bancario affidato operato dal CTU dr. si evince che, alla data del 12.05.2014, erano vigenti le condizioni previste dal modulo contrattuale del 9.10.2013 regolante la precedente apertura di credito per euro 300.000,00 con validità fino all’8.11.2014 e che le condizioni della successiva apertura di credito sempre per euro
300.000,00 – a valere fino al 20.10.2015 – furono previste dal modulo contrattuale del 13.11.2014.
3.3. Per quanto riguarda poi il secondo ordine di rilievi sviluppati nel motivo in esame, osserva la Corte che la documentazione in atti dimostra che la società ha sottoscritto il modulo contrattuale disciplinante il rapporto di conto corrente, nel quale sono espressamente enunciate e richiamate le condizioni generali applicabili, comprensive sia di quelle riportate nel testo contrattuale, sia di quelle depositate presso lo Studio del Notaio in Lecce in data 15.09.2005 e successivamente modificate con atto integrativo del 30.12.2005.
Tali condizioni generali risultano sottoscritte ed approvate dal correntista; pertanto, appaiono del tutto infondate le censure mosse dagli appellanti circa l’asserita incompletezza del contratto e la sottoscrizione di clausole non conosciute, non essendo ravvisabile alcun vizio formale idoneo a determinare la nullità del rapporto.
Con il quarto motivo (erroneamente numerato come terzo), gli appellanti lamentano: ‘invalidità del computo degli interessi e degli oneri addebitati sul conto corrente n. 3252890458370 del 31.03.2006: invalidità della clausola anatocistica nonché della clausola negoziale di commissione di massimo scoperto’.
4.1. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado perché il giudice di primo grado ha ritenuto valida la clausola anatocistica, benchè, in violazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, non fosse stata accordata alla società correntista remunerazione sui saldi creditori e benchè detta clausola non fosse stata espressamente accettata ex art. 1341 c.c. ed ha inoltre omesso di esaminare compiutamente l’eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola di c.m.s. sollevata dalla correntista, (fondata sul rilievo che, benchè, nel contratto principale -come anche negli allegati al medesimo -risulti indicata l’aliquota di cms nella misura trimestrale dell’1,000%, in nessun documento sottoscritto dalle parti appare però chiaramente indicata la modalità di computo e la base di calcolo di tale onere), limitandosi ad operare un generico richiamo alle conclusioni del CTU, senza motivare sulla scelta fra le due ipotesi di calcolo alternative, che contemplano la validità o meno della clausola di c.m.s.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Con riferimento alla contestazione circa la legittimità della clausola anatocistica, occorre rilevare che – premesso che l’art. 120, comma 2, T.U.B. (nella formulazione introdotta dal D.Lgs.342/1999) unitamente alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 attuativa hanno sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi, a condizione che la periodicità sia la medesima per gli interessi creditori e debitori -dalla documentazione versata in atti e considerata dal CTU nelle operazioni di ricalcolo del rapporto risulta che sul foglio informativo datato.31.03.2006, firmato da parte attrice unitamente al modulo di adesione ai servizi sempre del 31.03.2006, è riportato il tasso creditore dello 0,010%. E tale tasso è stato applicato dal CTU nel ricalcolo del conto corrente ordinario n. 89045837. Dalla documentazione versata in atti risulta, poi, la specifica approvazione per iscritto dell’art. 4 commi 2 e 3 (capitalizzazione degli interessi), delle condizioni generali che regolano il conto corrente, con la precisazione che la seconda e la terza articolazione dell’art. 4 richiamato per approvazione ex art. 1341 c.c., diversamente da quanto prospettato da parte appellante, prevedono che: ‘I rapporti di dare e avere relativi al conto vengono regolati con l’identica periodicità pattuita’ e che: ‘Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modal ità’ . Dalla documentazione contrattuale sottoscritta dalla società correntista (Foglio informativo NR C1- Conto corrente allegato al contratto del 31.03.2006 relativo al rapporto di conto corrente n. 89045837 0 ) risulta la pattuizione di pari periodicità trimestrale del tasso creditore e di quello debitore.
4.2.2. Con riferimento alle censure afferenti l’ omessa valutazione da parte del primo giudice delle censure di genericità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto operante fra le parti, osserva la Corte che la parziale esplicitazione da parte del Tribunale delle valutazioni in ordine alla validità della commissione di massimo scoperto sollecitate dagli opponenti in primo grado può essere superata alla stregua del rilievo, da parte di questa Corte, della sufficiente specificazione della clausola in esame avuto riguardo al complessivo tenore delle previsioni di contratto e considerato che, risultando individuata la misura della commissione nella percentuale dell’ 1% ‘sul massimo saldo debitore’ (specificazione contenuta nella ‘LEGENDA’ a p. 3 del modulo di adesione ai servizi del 31.03.2006), le condizioni di contratto prevedevano altresì la periodicità di capitalizzazione trimestrale del tasso sullo scoperto di conto (Foglio informativo NR C1- Conto corrente allegato al contratto del 31.03.2006 relativo al rapporto di conto corrente n. 89045837 0).
5. L’appello va pertanto rigettato in toto, con conseguente condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase di giudizio da e da nella liquidazione di cui al dispositivo.
Può essere disposta l’estromissione dal giudizio di che ha ceduto il credito oggetto di contestazione a , costituitasi nel presente giudizio fin dal primo grado ed in favore della quale la sentenza appellata ha disposto il pagamento diretto delle somme accertate come dovute dagli odierni appellanti.
Sussistono le condizioni per l’applicazione nei confronti degli odierni appellati soccombenti, in solido, dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M. La Corte d’Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando
, in solido fra loro alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di e di che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge in favore di ciascuna appellata;
dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione nei confronti degli odierni appellanti soccombenti dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Lecce, il 3.12.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa NOME COGNOME dr. NOME COGNOME