Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 435 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 435 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12496/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall ‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 17007/2023 depositata il 23/11/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 luglio 2025.
Sanzioni amministrative
Rilevato che:
NOME COGNOME propose opposizione avverso alcune cartelle di pagamento fondate su verbali di accertamento di violazione (‘vav’) del cod. strada, per complessivi euro 1.067,79, ed eccepì di non aver mai ricevuto la notificazione dei vav.
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 23752/2021, declinò la propria competenza per territorio in favore del Giudice di pace di Tivoli, luogo di residenza dell’opponente .
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE Capitale, ha respinto l’appello del la parte privata sul rilievo che, ai fini della competenza per territorio, in mancanza di indicazione, nelle cartelle, del luogo di commissione delle violazioni del cod. strada, trattandosi di opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria, doveva farsi applicazione del criterio generale del foro delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE Capitale ha resistito con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
In data 08/11/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, con atto del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 9611/2024), per le ragioni ivi enunciate, il fatto che il consigliere delegato partecipi quale relatore/estensore al collegio che definisce il presente giudizio non determina una situazione d’incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.
Considerato che:
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 18, 112, 615 c.p.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011: la decisione sarebbe errata perché le cartelle indican o l’ente impositore (RAGIONE_SOCIALE Capitale) e il luogo di commissione delle violazioni (INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO);
il secondo motivo denuncia violazione de ll’art. 201 cod. strada e dell’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 : la ricorrente lamenta di avere dedotto il difetto di notifica dei verbali prodromici alle cartelle, eccezione a fronte della quale la p.a. non avrebbe fornito la prova contraria, il che sarebbe sufficiente ad escludere la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Il primo motivo è manifestamente infondato, con assorbimento (improprio) del secondo.
E’ indubitabile che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5803 del 23/03/2015).
Detto questo, tuttavia, la particolarità della fattispecie concreta sta in ciò, che, secondo il giudizio di fatto del Tribunale, che non è stato debitamente attinto da alcuna specifica censura, ‘ dalla cartella
esattoriale notificata non è identificabile il luogo di commissione della violazione al codice della strada ‘ .
Ricorrendo tale evenienza, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, che il Collegio condivide e che intende riaffermare, per cui, in tema di violazioni del codice della strada, ove l ‘ opposizione, in assenza di pregressa notifica dell ‘ ordinanza ingiunzione (ed analoga considerazione vale per l’ipotesi in cui , come nella specie, l’opponente assuma che non vi è stata la notificazione del vav prodromico all’emissione della cartella dal medesimo impugnata), sia stata proposta avverso la cartella esattoriale (cosiddetta opposizione recuperatoria), dalla quale non sia identificabile il luogo dell ‘ illecito, trova applicazione, ai fini dell ‘ individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.’ .
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE Capitale, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023).
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE Capitale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge;
condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00, in favore di RAGIONE_SOCIALE Capitale e di una ulteriore somma di euro 500,00, in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME