Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7323 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13248/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE UNILABOR SOC IETARAGIONE_SOCIALE CONSORTILE A RRAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 1191/2023 depositato il 09/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (di seguito RAGIONE_SOCIALE) , proposto da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro l’esclusione del credito di € 222.111,71 insinuato in privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., quale corrispettivo delle prestazioni eseguite in favore di RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di subappalto del 12/07/2018, avente ad oggetto l’espletamento dei ‘ servizi integrati di pulizia ed igiene ambientale dei locali ed aree aperte al pubblico e non, ubicate nei complessi immobiliari di stazioni ferroviarie del Network RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ .
1.1. -In particolare, il tribunale ha osservato: i) che « tale sub-rapporto negoziale, come dedotto da parte opponente – e che in difetto di avversa contestazione deve ritenersi dato processualmente dimostrato – aveva il proprio prodromo in appalto che era stato affidato, all’esito di gara pubblica, da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ alla quale era subentrata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed era stato aggiudicato in favore del RTI costituito da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ‘RAGIONE_SOCIALE e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ »; ii) che « a conferma intervengono le missive con cui la stazione appaltante autorizzava l’appaltatrice ad affidare in subappalto all’odierna opponente specifici servizi e, nell’occorso, richiamava le previsioni dell’art. 118 d.lgs. n. 163/2006, il c.d. ‘codice dei contratti pubblici’ »; iii) che il rapporto contrattuale è pertanto da iscriversi nel novero degli appalti pubblici di servizi ed è regolamentato, ratione temporis , dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), il cui art. 3, comma 6, impone per la relativa stipula la forma scritta, come condizione di validità ai sensi de ll’art. 1350 , comma 1, n. 13) c.c.; iv) che tale previsione, sebbene dettata per il contratto di appalto, deve ritenersi riferibile anche al subappalto, in applicazione dei principi generali relativi ai sub-contratti, per cui le regole dettate per il rapporto negoziale principale devono applicarsi anche ai successivi rapporti derivati; v) che, sia nel caso in cui il servizio sia oggetto di affidamento diretto, sia ove esso sia a sua volta affidato, in via mediata, ad altro operatore, ricorrono le
medesime esigenze di rispetto dei ‘principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza’ nonché di ‘trasparenza’ espressamente enunciati nell’art. 2 comma 1 , d.lgs. 163/2006; vi) che il contratto di subappalto allegato dalla ricorrente è corredato della sola sottoscrizione analogica del proprio legale rappresentante, mancando qualsivoglia sottoscrizione riferibile alla subappaltante RAGIONE_SOCIALE; vii) che tale carenza non può essere ovviata dalla sottoscrizione digitale di entrambe le parti apposta sul documento denominato ‘Allegato 1′ , trattandosi di distinto atto che, secondo quanto previsto nel testo del contratto di subappalto (art. 1 p.to 3) aveva funzione meramente integrativa – non già sostitutiva – del testo principale che ad esso rimandava; viii) che non rilevano le ulteriori deduzioni circa l’ adempimento delle prestazioni oggetto di detto contratto, poiché la necessità della forma scritta « esclude che possa desumersene l’intervenuta stipula da manifestazioni di volontà implicite o condotte meramente attuative (Cass. 1452/2019, 5263/2015 quanto ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione) »; ix) che la nullità del titolo contrattuale rende superflua qualsivoglia verifica sia sulla certezza della sua data, sia sulla ricorrenza dei presupposti per l’invocato privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.; x) che va disattesa anche la richiesta subordinata di ammissione, in via prelatizia ovvero ordinaria, dell’importo di € 86.084,84 risultanti dalla contabilità della società fallita, poiché, tenuto conto delle contestazioni mosse, « deve escludersi l’applicabilità del l’art. 2710 c.c. nei confronti del curatore fallimentare (Cass. 4213/2013, Cass. 33728/2022) ».
-Avverso detta decisione La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., per avere il tribunale erroneamente attribuito natura pubblica al contratto di subappalto stipulato nel luglio 2018, invece distinto dal contratto di appalto pubblico di servizi -sia dal punto di vista oggettivo (stante il contenuto determinato autonomamente dai contraenti e non
prestabilito sulla base del bando di gara disciplinato dal Codice degli Appalti) che soggettivo (non essendo la committenza un soggetto di natura pubblica) -e soggetto alle regole dello ius privatorum, dovendo interpretarsi il contratto secondo la volontà delle parti private, nel rispetto della loro autonomia negoziale.
-Con il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c., laddove il tribunale, seguendo le regole sui contratti derivati, ha applicato automaticamente al contratto di subappalto la normativa, di natura speciale, prescritta per il contratto d’appalto pubblico , con particolare riguardo al requisito della forma scritta, che, solo in quanto prescritta ad substantiam per q uest’ultimo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co mma 6, d.lgs. 163/2006 e dell’ art. 1350, comma 1, n. 13), c.c., sarebbe applicabile anche il primo, quando invece si tratta di negozi autonomi e distinti tra loro.
-Con il terzo lamenta infine violazione e falsa applicazione dell’art. 1656 c.c. , nella parte in cui il tribunale ritiene prive di incidenza decisionale le deduzioni volte a dare evidenza all’esecuzione de i lavori da parte del subappaltatore RAGIONE_SOCIALE (come da documentazione avente data certa anteriore al fallimento e in parte proveniente da terzi), in mancanza di sottoscrizione del contratto da parte della sub-committente RAGIONE_SOCIALE, quando invece la libertà di forma del contratto consente alla parte di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto con ogni mezzo, comprese le presunzioni (artt. 2697, 2727 ss. c.c.).
4. -Tutti i motivi sono inammissibili.
-Quanto al primo, occorre rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza degli specifici criteri legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione, o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022).
5.1. -A tal fine, il ricorrente per cassazione è onerato non solo di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (Cass. Sez. U, 10374/2007).
5.2. -In ogni caso, però, il sindacato sull’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito ( ex multis , Cass. 9461/2021, 995/2021, 873/2019, 11254/2018, 27136/2017).
5.3. -Pertanto, ove, come nel caso in esame, non appaiano violati i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., né emergano vizi logico-giuridici della decisione, l’accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e come tale insindacabile dalla Corte di cassazione (Cass. 7945/2020, 21576/2019), poiché il sindacato di legittimità non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti (Cass. 8810/2020, 1547/2019).
-Venendo al secondo motivo è evidente che il tribunale, valutando l’intero compendio documentale, ha valorizzato in modo particolare l’espresso riferimento all a previsione di cui all’art. 118, del d.lgs. 163/2006, il cui comma 2, n. 2) impone il « deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni », così pretendendone necessariamente la forma scritta, mentre il successivo n. 3) prescrive « che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 ».
6.1. -Si tratta di circostanza pacifica, fatta oggetto di discussione solo con riguardo al portato del suo valore regolatorio del contratto.
Valore che il tribunale ha ravvisato -con conseguente rilievo del difetto di forma originaria, facendo leva sulla mancanza della sottoscrizione analogica del contratto di subappalto da parte di RAGIONE_SOCIALE e sulla ininfluenza della firma digitale apposta su un distinto documento, ad esso allegato in chiave meramente integrativa -alla luce del collegamento fra i due contratti di appalto e subappalto e della comune matrice valoriale costituita dai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza, espressamente enunciati nell’art. 2 , comma 1, del d.lgs. 163/2006.
6.2. -Non è qui allora in discussione l’ orientamento di questa Corte per cui «il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che, nel contratto base, trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici» (Cass. 9684/2000). Orientamento poi consolidatosi nel principio in base al quale «il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d’impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell’appalto di opere pubbliche» (Cass. 7401/2020, 19296/2018, 8384/2000, 9791/2000, 5237/1999), sicché -si è anche detto -«l’assenso al subappalto del committente non implica l’automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto essendo l’autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all’appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell’interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore» (Cass. 15786/2018, 648/201).
6.3. -Difatti, nel caso in esame non viene in rilievo il contenuto delle singole pattuizioni negoziali, che, come detto, potrebbero comportare una traslazione della disciplina pubblicistica in quella privatistica solo a fronte di specifici richiami pattizi inseriti nel contratto di subappalto.
6.4. -Qui è in discussione, invece, la forma che deve avere il contratto “derivato” di subappalto.
E a tal fine soccorre -a suffragio dell’ interpretazione dello specifico tessuto negoziale, data dai giudici di merito -il principio per cui, in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), «è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto» (Cass. 26693/2020).
-Il terzo motivo resta assorbito dalle considerazioni appena esposte.
7.1. -Sul tema che esso solleva è appena il caso di aggiungere, a chiusura del ragionamento, che solo al di fuori dell’ambito di un collegamento negoziale simile a quello qui considerato può valere la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il contratto d’appalto non è soggetto a rigore di forme, con la conseguenza che per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam , né ad probationem , potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia , senza che vi osti la necessità, imposta dall’art. 1656 c.c., dell’autorizzazione – o della successiva adesione – del committente, la quale non deve essere espressa e può risultare anch ‘essa da facta concludentia (Cass. 2757/1982; cfr. da ultimo Cass. 2386/2023, che ha ritenuto applicabile il regime di reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972 alle operazioni oggetto di un contratto di subappalto, anche se non stipulato in forma scritta).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/02/2024.