Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO anno 2019 proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat i presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 3082/2019 depositata il 10 luglio 2019 della Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 26 giugno 2013 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE lamentando l’inosservanza, da parte di questa, di taluni obblighi contemplati dalla disciplina in tema di intermediazione finanziaria; secondo gli attori, gli inadempimenti denunciati avevano determinato, in loro danno, perdite per euro 449.686,00. Le doglianze avevano ad oggetto la condotta tenuta dall’intermediario con riferimento a tredici operazioni poste in essere a partire dal 1 novembre 2007, data di entrata in vigore della dir. 2004/39/CE, fino al 5 agosto 2008, data in cui aveva avuto luogo la profilatura di essi istanti, e riguardavano segnatamente l’operazione avente ad oggetto la sottoscrizione di partecipazione a un hedge fund denominato RAGIONE_SOCIALE. Gli attori hanno quindi domandato la declaratoria di nullità delle predette operazioni e, in subordine, l’annullamento per errore o la risoluzione per inadempimento delle stesse, con condanna della banca al risarcimento del danno. Hanno chiesto, in particolare, di dichiararsi la nullità dell’operazione finanziaria relativa al fondo RAGIONE_SOCIALE in quanto posta in atto in mancanza di un ordine impartito dagli attori, di una profilatura del cliente, di un’ adeguata informazione circa le caratteristiche dell’investimento e senza il rispetto della forma scritta che era richiesta dal regolamento del fondo stesso per il suo valido perfezionamento; hanno domandato, in subordine, la risoluzione per inadempimento avendo riguardo alle condotte consistenti nella mancata profilatura del cliente e nella violazione degli obblighi informativi; in relazione al detto investimento delle quote del fondo hanno proposto, poi, domanda risarcitoria lamentando di aver subito una perdita pari a euro 203.250,00.
La banca convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domandi attrici.
Espletate le prove per interrogatorio formale e per testimoni, il Tribunale di Milano ha respinto le domande in questione.
L’appello proposto dagli investito ri è stato rigettato con sentenza del 10 luglio 2019 della Corte di appello di Milano.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione, con otto motivi, avverso detta pronuncia. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I motivi di ricorso sono titolati come segue.
Primo motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1453 ss., 2697 e 2725 c.c., della dir. 2004/29/CE, della dir. 2006/73/CE, degli artt. 6, 21, 23 e 24 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), degli artt. 29, 32, 35, 36 e 39 delib. Consob n. 16190/2007, nonché degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c..
Secondo motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1453 ss., 2697 e 2725 c.c., della dir. 2004/29/CE, della dir. 2006/73/CE, degli artt. 6, 21, 23 e 24 t.u.f., degli artt. 2, 26, 28, 32, 34, 36 e 113 delib. Consob n. 16190/2007, nonché degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c..
Terzo motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1453 ss., 2697 e 2725 c.c., della dir. 2004/29/CE, della dir. 2006/73/CE, degli artt. 6, 21, 23 e 24 t.u.f., degli artt. 2, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 77, 78, 82 e 113 delib. Consob n. 16190/2007, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Quarto motivo: violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1453 ss., 2697 e 2725 c.c., della dir. 2004/29/CE, della dir. 2006/73/CE, degli artt. 6, 21, 23 e 24 t.u.f., degli artt. 27, 28, 31, 33, 24, 36, 39, 40, 77, 78, 82 e 113 delib. Consob n. 16190/2007, oltre che omessa valutazione del fatto decisivo inerente la mancata consegna di un supporto duraturo contenente le informazioni su tutte le caratteristiche dell’ hedge fund RAGIONE_SOCIALE, o, quantomeno, su quelle che i testimoni indotti da parte convenuta hanno assunto aver reso ai ricorrenti.
Quinto motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1453 ss., 2697 e 2725 c.c., della dir. 2004/29/CE, della dir. 2006/73/CE, degli artt. 6, 21, 23 e 24 t.u.f., degli artt. da 26 a 33, 34, 36, 39, 40, 77, 78, 82 e 113 delib. Consob n. 16190/2007, 1 e 15 d.m. n. 228/1999, nonché degli artt.113, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c..
Sesto motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1453 ss. e 2697 c.c., degli artt. 6, 21, 23, 24 e 37 t.u.f., degli artt. 26, 27 e 28 delib. Consob n. 16190/2007, degli artt. 15 e 16 d.m. n. 228/1999 e degli artt. 112, 132, n. 4, e 345 c.p.c., nonché omesso esame del fatto decisivo inerente la disponibilità del regolamento del RAGIONE_SOCIALE, e vizio di motivazione, per essere la stessa assente e insanabilmente contraddittoria.
Settimo motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1326, 1350, 1352, 1363, 1388, 1418, 1421, 1423, 1453 ss., 2697 e 2725 c.c., della dir. 2004/29/CE, della dir. 2006/73/CE, degli artt. 6, 21, 23, 24 e 37 t.u.f., degli artt. da 31 a 34, 37, 43, 45, 65, 77, 78 e 82 delib. Consob n. 16190/2007, 15 e 16 d.m. n. 228/1999, della l. n. 1966/1939 nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 e 345 c.p.c..
Ottavo motivo: violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1218 ss., 1326, 1350, 1352, 1398, 1418 ss., 1453 ss., 2697, 2725 e 2729 c.c., degli artt. 6, 21, 23 e 24 t.u.f., della l. n. 1966/1939 nonché degli artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c..
Non ricorre la ragione di inammissibilità del ricorso eccepita dalla controricorrente: il ricorso contiene un’ esposizione dei fatti di causa che soddisfa la prescrizione di legge (art. 366, n. 3, c.p.c.).
Il primo motivo è privo di fondamento.
I ricorrenti sostengono, in sintesi, che l’intermediario avrebbe dovuto loro comunicare la nuova classificazione degli investitori introdotta col reg. Consob n. 16190/2007 basata sulle categorie di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata, e ciò in occasione del primo contatto utile.
Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 7 s.) che dal modulo di «analisi del prodotto finanziario» compilato e sottoscritto dagli odierni ricorrenti in data 24 giugno 2008 risultavano adempiuti sia gli obblighi di acquisizione delle informazioni relative al cliente da parte dell’intermediario, sia l’obbligo di comunicazione della classificazione dei clienti, qualificati come clienti al dettaglio. Ora, prevede l ‘art. 35, comma 1, reg. Consob n. 16190/2007 che gli intermediari comunichino su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata . L’art. 113, comma 2, del medesimo regolamento dispone che « li intermediari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli da 29 a 32, 35, comma 2, 46 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008 ». Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, quindi, la richiamata disciplina non contempla affatto che la comunicazione della nuova classificazione debba avvenire in occasione del primo contatto utile, giacché essa non associa tale termine alla fattispecie contemplata dall’art. 35, comma 1. L’art. 113, comma 3, dispone, semmai, che la comunicazione di cui all’articolo 35, comma 1, quale cliente al dettaglio, vada effettuata in occasione del primo contatto utile (o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008) nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del regolamento, « già classificata quale operatore qualificato »: e ciò ben si comprende, in quanto in tale particolare ipotesi l’investitore deve essere tempestivamente avvertito nella sua nuova posizione giuridica, la quale più non implica, come in passato, l’esonero dell’intermediario dagli obblighi informativi . Infatti, l’ art. 31, comma 1, reg. Consob n. 11522/1998 dispone che nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applichino, tra le altre, le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, relative alle regole di comportamento, alle
informazioni alla clientela e alle operazioni non adeguate. Nel motivo non si assume, tuttavia, che i ricorrenti, prima dell’entrata in v igore del reg. Consob n. 16190/2007, avessero assunto la veste di operatori qualificati: per tale ragione la censura in esame deve essere disattesa.
4 . ─ Col secondo mezzo i ricorrenti sostengono che le informazioni contemplate dagli articoli da 29 a 32 del reg. Consob n. 16190/2007 ( sull’ intermediario, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro, sugli strumenti finanziari, sui costi e sugli oneri dell’operazione ) andassero fornite prima della prestazione dei servizi di investimento su supporto duraturo, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 5, del medesimo regolamento.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha ritenuto che agli investitori fosse stato fornito un adeguato corredo di informazioni, il cui contenuto è specificato a pagg. 17 s. della sentenza impugnata: è quindi certamente escluso che il Giudice distrettuale abbia mancato di misurarsi col tema del contestato adempimento dell’intermediario agli obblighi informativi che a questi facevano capo. La doglianza fondata sul mancato adempimento degli obblighi informativi non si mostra pertanto aderente alla pronuncia impugnata. Quanto alla violazione del dovere di fornire le informazioni per iscritto, esso costituisce l’oggetto di una questione di cui la pronuncia impugnata non parla e che gli istanti non deducono abbiano fatto valere nel corso del giudizio di merito: il tema appena indicato non compare, tra l’altro, tra quelli che i ricorrenti hanno chiarito costituivano materia del proposto appello (pagg. 4 s. del ricorso per cassazione). Ciò detto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale
specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Infatti, in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, che sono preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319): ed è incontestabile che sia questione involgente accertamenti di fatto quella vertente sulla documentazione delle informazioni di cui qui si dibatte. In realtà, il tema della forma attraverso cui avrebbero dovuto essere forniti i necessari ragguagli afferenti l’investimento non era nemmeno r ilevabile d’ufficio: posto, infatti, che nel ricorso per cassazione si deduce che la questione del mancato assolvimento dell’ obbligo di documentazione delle informazioni rileverebbe sul piano della responsabilità dell’intermediario (pag . 13), è evidente che il supposto inadempimento al vincolo di forma andasse tempestivamente prospettato dalla parte attrice quale causa petendi delle domande risolutoria e risarcitoria.
-Il terzo motivo investe la sentenza impugnata nel giudizio ivi formulato circa l’informativa del prodotto finanziario e circa l’adeguatezza dell’investimento.
Il mezzo di censura è inammissibile.
Esso si risolve in un inammissibile sindacato dell’accertamento di fatto demandato al giudice del merito: fermo quanto si dirà, trattando del quinto motivo, circa l’adeguatezza dell’investimento, va qui evidenziato essere riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle
prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (per tutte: Cass. 8 agosto 2019, n. 21187; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054). Il motivo ripropone pure la questione sulla forma dell’obbligo informativo, e al riguardo deve rinviarsi a quanto osservato in precedenza.
6 . ─ Il quarto motivo, con cui il tema della «mancata consegna di un supporto duratur o dell’ hedge fund RAGIONE_SOCIALE» viene declinato in termini di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. (nonostante l ‘inutile menzione, nella rubrica del motivo, di plurime norme di diritto: cfr. pag. 21 del ricorso) è parimenti inammissibile.
E’ il caso di rammentare, in proposito, che chi intende far valere l’omesso esa me di fatto decisivo deve non solo indicare il «fatto storico» il cui esame sia stato omesso e la sua «decisività», ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente e il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
7 . ─ Pure inammissibile è il quinto motivo.
Con esso i ricorrenti lamentano, anzitutto, che la valutazione circa l’adeguatezza dell’investimento nel fondo RAGIONE_SOCIALE si sia basata esclusivamente su «espressioni di valutazione finanziaria e di comparazione tra tipi di investimento, proposte dalla banca convenuta» e rilevano che vertendosi su aspetti valutativi di grande particolarità e complessità, «il metro della prudenza giudiziale si sarebbe dovuto dotare di un supporto tecnico conoscitivo di ben altro rango rispetto all’opinione di un dipendente bancario il quale, oltretutto, ebbe a vendere proprio quel prodotto». Rilevano, poi, che a fronte di una presa d’atto scritta di non adeguatezza dell’investimento, risultava essere manifesto che la banca convenuta nutrisse forti dubbi quanto al fatto che lo strumento finanziario offerto fosse appropriato al tipo di clientela al dettaglio verso cui era diretto. Quest’ultim a deduzione si fonda
sull’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 24) , quanto alla segnalazione di non adeguatezza rispetto alla «materia in tema di sottoscrizione».
Le indicate doglianze sono inammissibili. Sembra da escludere che per la Corte di appello la banca ebbe a formulare un giudizio di non adeguatezza d ell’investimento : il passaggio della motivazione in cui si fa menzione della dichiarazione di COGNOME «di essere a conoscenza che l’operazione non è adeguata rispetto alla vostra normativa in materia di sottoscrizione» è inserito in un contesto (quello dell’esame del quarto motivo di appello), in cui è affrontato il tema del conferimento dell’ordine . Di contro, la Corte si è occupata dell’appropriatezza ─ non dell’adeguatezza , in quanto si fa questione di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli dell’investimento (art. 42 reg. Consob n. 16190/2007) ─ scrutinando il terzo motivo di gravame, ove è spesa una valutazione di fatto (basata sulla pregressa esperienza dei ricorrenti in hedge fund , sulla natura «dinamica» di tali investimenti, sulle perdite che avevano provocato, sulla conoscenza dei rischi legati alle oscillazioni di valore ad essi riconducibili) non sindacabile in questa sede, nemmeno sotto il profilo de ll’apparenza o contraddittorietà della motivazione : infatti, il vizio motivazionale deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). Quanto al riferimento, nella sentenza, al tema del l’adeguatezza, non è possibile assumere che, secondo la Corte di appello, l’inte rmediario abbia formulato un giudizio, relativamente all’investimento, riconducibile alla previsione di cui agli artt. 40 e 41 reg. Consob n. 16190/2007. Per un verso, l’e same dell’adeguatezza risulterebbe privo di significato alla luce della valutazione relativa all’appropriatezza, di cui si è sopra detto; per altro verso, il richiamo, per la verità assai oscuro, alla «vostra normativa in tema di sottoscrizione» non è coerente con la formulazione di un giudizio
siffatto, visto che la valutazione di adeguatezza impone la ricognizione di elementi del tutto differenti ( che l’operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; che essa sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; che essa sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio ). Del resto, la controricorrente ha contestato apertamente la ricostruzione della controparte osservando come la detta dichiarazione fosse semplicemente occasionata da un errore in cui era incorso COGNOME nell’individua re la parte del modulo di investimento in cui doveva essere apposta la sua firma.
Nel corpo del motivo i ricorrenti svolgono alcuni rilievi legati al fatto che essi non risulterebbero essere clienti professionali: ma si tratta di deduzioni non pertinenti, visto che la Corte di appello non assume che essi avessero una tale qualità.
8 . ─ Il sesto motivo è inammissibile.
Esso investe la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto la deduzione degli appellanti circa «l’impossibilità per l’intermediario di fornire un’informazione sufficiente in assenza del regolamento del fondo, asseritamente non ancora giunto a pubblicazione all’epoca dei fatti». Lo investe anche nel l’ulteriore argomento , speso dalla Corte di merito, basato su lla novità dell’eccezione formulata dagli stessi appellanti, siccome non formulata in primo grado.
Con riguardo a quest’ultima proposizione il motivo risulta carente di autosufficienza. Ricordano i ricorrenti che in primo grado avevano rilevato che il prospetto consegnato nel settembre 2010 riportava in copertina la dicitura «valido a decorrere da 1 luglio 2008», onde doveva ritenersi che alla data del 5 febbraio 2008 non esistesse alcuna versione del prospetto informativo del prodotto e che, comunque, la società non
ne disponesse copia. Non è spiegato, però, se le domande di risoluzione e di risarcimento del danno si basassero , tra l’altro, proprio sulla mancanza, al momento dell’investimento , del regolamento del fondo; non è affatto chiaro, infatti se tale evenienza assurgesse, nel quadro della domanda svolta, a causa petendi della stessa: il che sembra escluso dagli stessi istanti, visto che a pagg. 2 s. del ricorso peer cassazione sono riportate le inadempienze che con la citazione introduttiva erano state addebitate alla banca con riguardo all’operazio ne relativa al fondo RAGIONE_SOCIALE, senza che tra esse figuri quella in esame.
Poiché la ratio decidendi basata sull’inammissibilità della questione proposta in appello resiste a censura, il sesto motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Non rileva, infatti, la ratio decidendi incentrata sul merito della questione di cui la Corte di appello ha dichiarato non potersi occupare, in quanto nuova: ove il giudice del merito dichiari inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi e proceda ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono reputarsi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2021, n. 2155; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393).
9 . -Col settimo motivo i ricorrenti deducono che non avrebbe carattere di novità la loro contestazione quanto alla mancata dimostrazione, da parte della banca, di un valido atto di perfezionamento del contratto di partecipazione degli stessi istanti al fondo RAGIONE_SOCIALE. Assumono aver affermato nell’atto di citazione di primo grado che gli incaricati dell’intermediario avevano effettuato l’acquisto,
per un controvalore di euro 1.000.000,00, delle quote del fondo «in assenza di qualsiasi ordine legittimamente dato dai clienti» e che in appello avevano rappresentato «la mancata produzione del documento che avrebbe connotato la vera e propria sottoscrizione delle quote del fondo speculativo, in osservanza della forma convenzionale stabilita dal suo regolamento contrattuale».
La Corte di appello – va qui ricordato ha rilevato che gli odierni ricorrenti avevano lamentato la mancata produzione, da parte della banca, del documento rappresentativo dell’ordine di acquisto delle quote del fondo pervenuto all’emittente per perfezionare il contratto, ma ha giudicato tardiva la deduzione, rilevando, comunque, che la stessa risultava essere infondata.
Il motivo merita accoglimento.
Occorre premettere che il mezzo in questione non risulta carente di specificità, né ad esso è applicabile la previsione dell’art. 360 bis , n. 1, c.p.c.: l’eccezione di inammissibilità in tal senso svolta dalla controcorrente con riguardo al settimo motivo di ricorso (così come con riferimento ai restanti i mezzi di censura) non merita quindi accoglimento.
Ciò detto, risulta dalla stessa sentenza di appello (pag. 4) che gli odierni ricorrenti avevano denunciato, in primo grado, una nullità proprio dipendente dal fatto che la sottoscrizione delle quote era avvenuta senza il rispetto della forma scritta richiesta dal regolamento del fondo. Tale deduzione venne ribadita col quarto motivo di appello: in conseguenza, non può sostenersi che la questione, da essa dipendente, relativa alla mancata produzione del documento pervenuto all’emittente per perfezionare il contratto avesse carattere di novità. Tanto basta a ll’accoglimento del motivo, giacché , nell’assumere che la censura proposta era inammissibile, la Corte di appello ha reso una decisione in rito che l’ha privata della potestas iudicandi quanto al merito della questione proposta (cfr. supra , par. 8).
10. – L’ottavo motivo è inammiss ibile.
Con tale mezzo i ricorrenti, facendo pure questione del vizio di motivazione e del vizio di omesso esame di fatto decisivo, confutano quanto la Corte di appello ha ritenuto con riguardo al conferimento dell’ordine . Sul punto, il Giudice distrettuale ha però ritenuto, sulla base di un accertamento che sfugge al sindacato di legittimità, che gli odierni ricorrenti avessero chiesto spontaneamente la sottoscrizione del fondo RAGIONE_SOCIALE e che, di conseguenza, l’unica d oglianza prospettabile fosse quella relativa all’asserita violazione della forma convenzionalmente richiesta per la sottoscrizione delle quote (oggetto del precedente motivo). Come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
11 . – La s entenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano. Questa giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il settimo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione