Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6079-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 655/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 13/08/2018 R.G.N. 637/2016;
Oggetto
Previdenza
Sanzioni amministrative
R.G.N. 6079/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Messina in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale era stato in timato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 18.015,40 in relazione all’accertato impiego di sei lavoratori che non risultavano né dalle scritture contabili obbligatorie né da altra documentazione obbligatoria con violazione dell’art. 36 bis comma 7 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.
1.1. Il giudice di appello ha ritenuto tempestivo il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE evidenziando che nel procedimento di opposizione all’irrogazione di una sanzione amministrativa l’oggetto del contendere è l’esistenza o meno dei presupposti per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà sanzionatoria e, solo indirettamente, vi è un collegamento con il rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato e dunque, il procedimento non rientra tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 1969, la sospensione feriale dei termini processuali non trova applicazione.
1.2. Nel merito, poi, la Corte ha ritenuto che dal verbale ispettivo, non contestato nel suo contenuto, era provato l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Ha escluso che dalle circostanze allegate potesse ritenersi provata l’urgenza connessa ad esigenze produttive che, ai sensi del comma 2bis dell’art. articolo 9-bis del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e modificato dall’art. 1 comma 1180 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2006 n. 296,
autorizza la comunicazione nei cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE. Il giudice di appello ha ritenuto che la disposizione si applichi nel caso in cui si verifichi un’urgenza riferita alla produzione e l’assunzione non sia procrastinabile essendo la soluzione necessitata per evitare un pericolo imminente a persone o cose. Ha quindi escluso che in concreto fosse ravvisabile la situazione prevista dalla norma nel caso di una prenotazione di uno o due banchetti, compatibili con la capacità del locale, ed in mancanza di prova di una loro indifferibilità.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE e la signora NOME COGNOME di persona affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituito al solo fine di partecipare all’ udienza di discussione. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 325327 c.p.c. in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 1969.
3.1. La ricorrente sostiene che alla presente controversia si applicano le norme del rito del RAGIONE_SOCIALE e dunque, in virtù del principio dell’apparenza e dell’affidamento , si deve ritenere che il termine per impugnare non è sospeso durante il periodo feriale. Pertanto, l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE depositato il 29 settembre 2016, a fronte RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado pubblicata il 1° marzo 2016, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 325327 c.p.c. in relazione all’art.23 del d.lgs. n. 689 del 1981 e l’omessa pronuncia su una questione rilevabile d’ufficio.
Osserva che il giudizio è stato introdotto in primo grado il 22 aprile 2011 (v. ric. All. 5 lett. a) e sentenza impugnata) quando il d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 non era ancora entrato in vigore. Conseguentemente l’appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e non con ricorso. Sottolinea che si tratta di irregolarità sanabile sempre che risultino rispettati i termini di decadenza di cui all’art. 325 e 327 c.p.c. e che nella specie, però, tale termine non era stato rispettato atteso che il ricorso avverso la sentenza del 1° marzo 2016, depositato in cancelleria il 29 settembre 2016, era stato notificato solo l’8 novembre 2016 quando il termine ex art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione feriale, era oramai decorso.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, è denunciata l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza per falsa applicazione e/o errata interpretazione dell ‘ art. 1 comma 1180 RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006 e per errata valutazione e interpretazione degli atti.
5.1. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel verbale ispettivo, contraddittoriamente, si afferma che ai lavoratori non era stata consegnata all’atto dell’assunzione una dichiarazione sottoscritta contenente i dati RAGIONE_SOCIALE registrazione effettuata nel libro matricola in uso e che non era stata inviata al servizio competente, nel giorno precedente l’instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, la relativa comunicazione salvo poi affermare che i lavoratori erano stati assunti il 17 luglio 2007.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
6.1. Al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, infatti, si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr. Cass. 08/06/2011 n. 12506). Peraltro, neppure nella vigenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 le controversie di opposizione ad ordinanza -ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in
materia di tutela del RAGIONE_SOCIALE, di igiene sui luoghi di RAGIONE_SOCIALE, di prevenzione degli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e di previdenza e assistenza obbligatoria sono regolate dal processo del RAGIONE_SOCIALE diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva – rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sospensione dei termini in periodo feriale. Ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di RAGIONE_SOCIALE o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione (cfr. per tutte Cass. s.u. 29/01/2021 n, 2145).
6.2. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto tempestivo l’atto di appello, depositato presso la Cancelleria in data 29 settembre 2016 e dunque entro la scadenza del termine semestrale (1° ottobre 2016) previsto dall’art. 327 c.p.c. e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini processuali, decorrente dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (1° marzo 2016).
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
7.1. Premesso che nei giudizi di opposizione ad ordinanzaingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 RAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma RAGIONE_SOCIALE citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. s.u. 10/02/2014 n. 2907 e successivamente Cass. 05/10/2018 n. 24587) rileva il Collegio che quando invece l’appello sia stato erroneamente
proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, esso è ammissibile a condizione che sia stato notificato entro il termine di impugnazione. Non rileva, in senso ostativo alla maturazione RAGIONE_SOCIALE decadenza dalla facoltà di proporre gravame, neppure la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine. Il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell’errore nella scelta del rito , non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l’errore sulla forma dell’atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (cfr. Cass. 05/08/2022 n. 24386).
7.2. Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame il ricorso, pur depositato il 29 settembre 2016 e dunque nel termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. del 1° ottobre 2016, è stato notificato l’8 novembre 2016 quando il termine semestrale previsto a pena di decadenza dalla facoltà di proporre l’impugnazione era decorso.
Ne segue che, rigettato il primo, il secondo deve invece essere accolto e, cassata senza rinvio la sentenza impugnata, l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE restando evidentemente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso.
All’accoglimento del ricorso ed alla declaratoria di inammissibilità dell’appello consegue la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello e di quello di cassazione che, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’AVV_NOTAIO che se ne è dichiarato antistatario.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile il ricorso d’appello.
Condanna l ‘ RAGIONE_SOCIALE al paga mento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello che liquida in € 1.888,50 per compensi e spese e lo condanna inoltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 giugno