Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31949 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5884/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
CERVED
CREDIT
MANAGEMENT
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 950/2022 depositata il 25/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. -La società finanziaria RAGIONE_SOCIALE, in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE, poi assorbita da RAGIONE_SOCIALE, era creditrice di NOME COGNOME della somma di 266.047,60 € in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di quest’ultimo dal RAGIONE_SOCIALE, che poi aveva ceduto tale credito alla RAGIONE_SOCIALE.
In tale qualità ha agito davanti al Tribunale di Bergamo per la revocatoria, o, in subordine, la dichiarazione di simulazione, di un atto con il quale il COGNOME, unitamente alla moglie NOME COGNOME, ha costituito un fondo patrimoniale nel quale ha fatto confluire alcuni beni immobili.
La domanda è stata accolta dal giudice del primo grado, ma il giudice di appello ha ritenuto che i motivi di impugnazione non fossero sufficientemente specifici, ed ha dichiarato inammissibile l’appello.
Questa ultima decisione è stata poi annullata da questa Corte con ordinanza nr. 8521/2020, con la quale si deciso che i motivi di appello erano sufficientemente illustrati, con conseguente rinvio, per esame nel merito, sempre alla Corte d’Appello di Brescia.
All’esito del giudizio di rinvio quest’ultima ha confermato la decisione del primo grado, con declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale.
-Avverso tale decisione i coniugi propongono ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE,.
Ragioni della decisione
-Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 83 c.p.c.
Sin dall’inizio, e con argomenti ribaditi nel giudizio di rinvio, i due ricorrenti hanno eccepito la nullità della procura di RAGIONE_SOCIALE, intervenuta in giudizio, in quanto non recava l’indicazione (mediante menzione del numero di ruolo) del procedimento per cui era stata rilasciata, anche se era congiunta telematicamente all’atto di intervento.
La corte di appello ha rigettato tale eccezione osservando che ‘ nel processo civile telematico l’inserimento della procura nella busta in cui è inserito l’atto a cui si riferisce equivale alla materiale congiunzione di cui all’art. 83 c.p.c.’ (p.8), richiamando la giurisprudenza sul punto.
Lamentano i ricorrenti che l’inserimento della procura nel fascicolo telematico, insieme all’atto di intervento (comparsa) e dunque in congiunzione a tale atto, non è sufficiente a far intendere che quella procura è stata rilasciata proprio per quel procedimento.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte , anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare ‘ in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso .’ (Cass. Sez. Un. 2075/ 2024).
Tale principio, affermato con riferimento al ricorso per cassazione, può invero predicarsi per ogni altro atto in cui si faccia questione se la procura, che non contiene indicazione del procedimento per cui è stata rilasciata, possa tuttavia ritenersi rilasciata per quel procedimento in ragione del fatto che è congiunta all’atto di intervento in quel procedimento.
E l’analogia con la massima citata risiede nel fatto che tale relazione (tra la procura ed il procedimento per cui è rilasciata) risulta agevolmente dalla circostanza che la procura è congiunta all’atto di intervento nel procedimento e dunque a quel procedimento si riferisce.
E che fosse congiunta risulta pacifico.
-Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano omesso esame e violazione degli articoli 1189, 1260 e 2901 c.c.
Si dolgono che la corte di merito non abbia deciso, ossia non esaminato, la questione controversa relativa alla validità della cessione del credito, e dunque della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE San Paolo, che assumeva esserne la cessionaria.
Sostengono i ricorrenti che ‘ Sebbene infatti fossero stati devoluti al giudice dell’appello i temi della prova della effettiva cessione del credito e della legittimazione del creditore cessionario, la sentenza rescissoria omette per intero sopra di essi di pronunziarsi’.
Il tema della cessione del credito era stato introdotto dai ricorrenti, poi ribadito nel corso del primo grado di giudizio, ed infine riproposto in appello. Era stato infine reiterato nel giudizio di rinvio, dove l’obbligo del relativo giudice di farne esame, secondo i ricorrenti, derivava dalla pronuncia di questa Corte che, annullando, aveva, per l’appunto imposto un nuovo giudizio.
La censura è infondata.
Va anzitutto osservato che Cass. n. 8521/2020 ha soltanto stabilito che il motivo di appello concernente la legittimazione del cessionario fosse sufficientemente illustrato e rispettoso dell’art.
342 c.p.c. (‘ Appare, dunque, evidente che l’atto di appello era pienamente rispettoso della previsione dell’art. 342 cod. proc. civ .’ p. 10), con conseguente obbligo per il giudice del rinvio di decidere nel merito la questione con il medesimo posta, facendo luogo alla pronunzia in proposito in precedenza omessa.
La corte di merito ha dunque pronunciato sulla questione sia della prova della cessione del credito che della relativa notifica al debitore ceduto.
Gli stessi ricorrenti riportano nel ricorso il contenuto della decisione impugnata da cui si evince la trattazione della questione della prova dell’avvenuta cessione e dell’effettuata relativa notifica, ravvisata nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco.
Non vi è pertanto alcun omesso esame al riguardo.
Con la seconda censura i ricorrenti si dolgono che la corte di merito abbia affermato che il cessionario del credito non ha diritto di indagare della validità ed efficacia della cessione.
Essi lamentano che ‘ nella sostanza assume la Corte territoriale che, (una) volta che sia regolarmente notificato, il debitore ceduto non abbia titolo per indagare l’esistenza della cessione: e di qui la ragione giuridica dell’omesso esame dianzi denunziato ‘, facendo richiamo a precedenti giurisprudenziali favorevoli quanto al diritto del debitore ceduto di contestare la validità della cessione e della sua notifica.
La censura è inammissibile.
La ratio della decisione impugnata è altra.
Nell’impugnata sentenza la corte di merito si limita ad affermare che il creditore ha dimostrato che il credito gli è stato ceduto e che della cessione è stata data notifica al debitore.
Gli stessi ricorrenti (p. 38) riportano il passo in questione della sentenza impugnata, dove si legge che ‘ orbene, con la citazione introduttiva RAGIONE_SOCIALE ha reso edotto COGNOME
NOME dell’avvenuta cessione del credito allegando l’estratto della cessione di credito pro soluto ex art. 58 t.u.b. in data 14.06.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale .’
Non risulta affatto che la corte di merito abbia negato al debitore ceduto di poter contestare la validità della cessione o della sua notifica: anzi ha, per l’appunto, deciso tale questione nel merito.
-Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione all’articolo 167 c.c.
La tesi è la seguente.
Al fine di stabilire la consapevolezza dell’ accipiens in ordine alla possibilità che l’atto di disposizione leda le ragioni del creditore, occorre distinguere se l’atto di disposizione sia a titolo oneroso o gratuito, essendo diverso il requisito soggettivo nell’una e nell’altra ipotesi.
La corte d’appello ha ritenuto gratuito l’atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, rigettando la richiesta di prova in ordine alla relativa natura onerosa.
Dal momento che la questione se un atto è gratuito o oneroso dipende dalla causa concreta, i ricorrenti avevano chiesto prova orale volta a dimostrare che, attesa la causa concreta dell’atto, esso doveva ritenersi di natura onerosa.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto osservato che il motivo non è specifico, in quanto non risulta dai ricorrenti indicati gli elementi deponenti per l’asserita natura onerosa dell’atto su cui avrebbe dovuto svolgersi la prova.
I ricorrenti lamentano altresì che la corte di merito ha utilizzato un criterio di giudizio errato, l’aver valutato come gratuito l’atto sulla base, forse, della causa astratta, mentre avrebbero dovuto fare ricorso alla causa concreta.
Siffatta affermazione si traduce poi in una censura di corretta qualificazione: avere qualificato il fondo patrimoniale come atto, in
sé gratuito, quando invece, in alcuni casi, a seconda della causa concreta che lo anima, può essere oneroso.
La censura è infondata.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’atto di costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito ( v. Cass. 15310/2007; Cass. 24757/ 2008; Cass. 2530/ 2015; Cass. 9192/ 2021).
L’atto a titolo oneroso presuppone normalmente un sinallagma, ossia la reciprocità di prestazioni, che non si riscontra nell’atto a titolo gratuito, ove il sacrificio è sopportato da una sola parte contraente a vantaggio dell’altra.
La destinazione data ad un patrimonio difetta invero dell’elemento strutturale, e non già causale, per potersi considerare atto a titolo oneroso, mancando la reciprocità di vantaggi e sacrifici.
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale si sostanzia infatti nella destinazione data a determinati beni per il soddisfacimento di interessi familiari senza contropartita, difettando la struttura propria dello scambio.
Si è al riguardo da una parte della dottrina tratto argomento anche dal requisito di forma, imposto nei termini dell’atto pubblico ad substantiam per gli atti di destinazione, diversamente da quanto previsto per i contratti di scambio, per i quali è sufficiente la scrittura privata.
Stessa conclusione può trarsi per l’atto di conferimento di un bene in fondo patrimoniale già costituito, in quanto il conferimento non ha corrispettivo alcuno. Del resto, scopo del fondo è invero quello dell’amministrazione di beni nell’interesse della famiglia, che il conferimento è propriamente volto a soddisfare.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29/4/2025
Il Presidente NOME COGNOME