Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8584 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 8584 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso 29183-2014 proposto da: da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; in studio
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
2019
– intimato –
158 avverso la sentenza n. 724/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/06/2014 R.G.N. 44/2011; Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. APPELLO 44/2011 ;
RILEVATO
Che COGNOME NOME, premesso di avere notificato nel 2006 a COGNOME NOME atto di precetto per la somma di €.94.182,94 in forza della sentenza n. 442/04 della Corte di Appello di Bologna e di avergli notificato il 6.11.08 atto di pignoramento immobiliare sull’immobile sito in INDIRIZZO Bologna ricompreso nel fondo patrimoniale della famiglia del COGNOME, riassumeva a seguito di ordinanza di sospensione dell’esecuzione, il giudizio instaurato da COGNOME NOME ex artt. 615 e 518 bis c.p. c. davanti ai Tribunale di Bologna per ottenere il rigetto dell’opposizione, cui resisteva il Cattabriga.
Che con sentenza n.470 9 il Tribunale di Bologna dichiarava l’inefficacia del pignoramento eseguito dalla COGNOME che proponeva appello avverso la pronuncia per omessa motivazione in ordine ai presupposti dell’applicabilità dell’art. 170 c.c. Il COGNOME restava contumace.
Che con sentenza depositata il 5.6.14, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la COGNOME, affidato a due motivi, mentre il COGNOME è rimasto intimato. o Lo r ca,u1O LI 5 GLYPH y
CONSIDERATO
Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione eo falsa applicazione degli artt. 170 c.c. e 2729 c.c. lamentando che la sentenza impugnata non considerò che grava sul debitore (nella specie il COGNOME) che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, provare che il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Che con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., lamentando cha la corte di merito basò la soluzione della controversia su di una presunzione, e cioè l’attinenza del credito vantato al rapporto di lavoro subordinato che legò la COGNOME al COGNOME per taluni anni.
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Che i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ed invero la sentenza impugnata non è incorsa nel primo vizio denunciato, avendo ampiamente chiarito ed affermato che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità del principio di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale ex art.170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità, uniformandosi quindi alle pronunce di questa Corte sul punto (Cass. n. 2180016, Cass. n.401113, Cass. n. 538513). Ha tuttavia ritenuto provata presuntivamente la circostanza della consapevolezza (da parte della COGNOME) della estraneità della genesi ed esistenza del credito vantato ai bisogni della famiglia (al soddisfacimento dei quali il fondo è costituito), in base alla pacifica natura del credito vantato, e cioè di un credito derivante da un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la COGNOME ed il COGNOME, commercialista, presso cui la prima lavorò per taluni anni (come da sentenza n. 442 4 della Corte d’appello di Bologna).
Che l’ammissibilità del ricorso a presunzioni anche in subiecta materia discende dai principi generali dell’ordinamento ed è stata più volte affermata da questa Corte (Cass. n.360016, Cass. n. 401113). Né può condividersi la doglianza secondo cui la sentenza impugnata risalì ad un fatto ignoto (la consapevolezza della COGNOME circa l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia) da un fatto parimenti ignoto (l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia). Ed invero la sentenza impugnata ha correttamente utilizzato la prova presuntiva in quanto il credito lavorativo de quo (tra la COGNOME ed il COGNOME) sorgeva ed era stato accertato in sede giudiziaria, con sentenza n. 442 4 della medesima Corte d’appello di Bologna, sicché risulta immune da vizi logici e giuridici l’affermazione secondo cui la COGNOME, che lavorò nello studio del COGNOME per vari anni e per ciò chiese in via giudiziale il riconoscimento dei suoi relativi crediti, era perfettamente consapevole dell’estraneità di tali crediti ai bisogni della famiglia.
Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, senza luogo a provvedere sulla spese stante l’assenza di attività difensiva da parte del Cattabriga.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 2, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 16 gennaio 2019