Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31575 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31575 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso N. 21109/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME , domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice NOME COGNOME, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
N. 21109/22 R.G.
avverso la sentenza n. 719/2022 del la Corte d’appello di Torino, depositata in data 28.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME ed NOME COGNOME proposero opposizione all’esecuzione immobiliare, ex art. 615, comma 2, c.p.c., promossa nei loro confronti dinanzi al Tribunale di Asti da Intesa Sanpaolo s.p.a. , per il recupero del credito di € 279.971,32, oltre accessori, in forza di d.i. emesso dal Tribunale di Torino, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’impignorabilità dei beni siti nel Comune di Sommariva Perno (CN) e nel Comune di La Loggia (TO) – pignorati per le rispettive quote di ½ indiviso – perché conferiti dai due esecutati in altrettanti fondi patrimoniali, costituiti con le rispettive mogli (proprietarie ciascuna delle restanti quote di ½ indiviso), NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale di Asti, con sentenza del 13.11.2020, n. 613/2020, rigettò l’opposizione, ritenendo la legittimità dell’intrapresa azione esecutiva.
Proposto gravame dagli opponenti, la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo, lo rigettò con sentenza del 28.6.2022, osservando, in particolare, che il debito in questione era da intendersi non estraneo ai bisogni della famiglia, benché riveniente da titolo (la fideiussione, appunto) strumentale all’esercizio d i attività imprenditoriale in forma societaria; che i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto
necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi; che costituisce onere di chi invochi il regime di impignorabilità relativa dimostrare che il credito azionato sui beni conferiti nel fondo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; che tale prova non era stata fornita dagli opponenti , che tra l’altro non avevano dimostrato l’esis tenza di altre consistenti fonti di reddito.
Avverso tale sentenza NOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione dell’art. 354, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle rispettive mogli, quali litisconsorti necessarie, perché anch’ess e proprietarie degli immobili. Ciò in quanto , ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà del bene conferito nel fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, sicché -analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riguardo ai giudizi di revocatoria ordinaria (v. Cass. n. 1242/2012; Cass. n. 1141/2020) -la sentenza resa nel giudizio tendente alla declaratoria di inefficacia del fondo ex art. 170 c.c. deve necessariamente far stato anche nei confronti del coniuge non debitore, se non altro perché beneficiario dei relativi
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frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti alla vendita a seguito dell’esecuzione forzata dei beni stessi.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C orte d’appello considerato che i debiti derivanti da fideiussioni in favore della società non fossero estranei ai bisogni della famiglia, riferendosi ad un’ottica complessiva, o non atomistica, della posizione debitoria; in particolare, si censura la decisione laddove la Corte ha ritenuto che – se la finalità perseguita dai fideiussori nel prestare la garanzia era quella di consentire alla società RAGIONE_SOCIALE di accedere al credito necessario per poter proseguire la propria attività -da ciò discende che le obbligazioni fideiussorie ricollegabili al rapporto societario ben possono ritenersi rientrare nell’alveo di quelle sorte nell’interesse della famiglia , dovendosi pur sempre valutare, quale fatto generatore dell’obbligazione, il rapporto garantito, e cioè il contratto che è fonte del debito, la cui estraneità ai bisogni della famiglia deve essere provata dalla parte debitrice. Osservano al riguardo i ricorrenti che il criterio identificativo dei crediti, ai fini della valutazione dell’impignorabilità ex art. 170 c.c., non va ricercato nella fonte dell’obbligazione, bensì nella funzione cui l’assunzione del debito mira ad assolvere, e che secondo la stessa giurisprudenza richiamata dalla Corte torinese (Cass. n. 2904/2021), normalmente le obbligazioni contratte nell’esercizio di attività di impresa o professionale hanno uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia. In nessun modo, dunque, le obbligazioni fideiussorie dei ricorrenti potevano dirsi ricollegate ai bisogni della famiglia, tanto più che esse
erano state rese solo all’atto del loro subingresso nella compagine sociale e a conferma di quelle già rilasciate dai precedenti soci.
1.3 Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello considerato come facenti piena prova elementi istruttori invece suscettibili di autonoma valutazione, recependoli senza alcun apprezzamento, riguardanti un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Più in dettaglio, si censura la decisione laddove la Corte sabauda -nel ritenere che le obbligazioni in discorso non fossero estranee ai bisogni della famiglia – ha evidenziato che: 1) gli stessi COGNOME avevano posto in essere le operazioni dalle quali era scaturito l’indebitamento della RAGIONE_SOCIALE e di conseguenza quello loro personale in quanto fideiussorio; 2) l’intero capitale sociale della società, a far tempo dal 1998 e sino al 10.12.2009, era riconducibile alla famiglia, in quanto apparteneva per il 40% ad NOME COGNOME, per il 40% a NOME COGNOME e per il restante 20% alla RAGIONE_SOCIALE, di cui erano socie le mogli degli appellanti, NOME COGNOME e NOME COGNOME; 3) NOME COGNOME percepiva cospicui emolumenti per la propria attività svolta alle dipendenze della società, per importi anche superiori ad € 70.000,00 annui; 4) gli appellanti non avevano dimostrato l’esistenza di altre consistenti fonti di reddito, non essendo a tal fine sufficienti il mero dato del possesso di partecipazioni in altre società, nonché le modeste risultanze della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 di NOME COGNOME per redditi da partecipazione sociale nella RAGIONE_SOCIALE (per € 9.172,00); 5) non apparivano inoltre dirimenti la circostanza della mancata
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distribuzione di utili da parte di RAGIONE_SOCIALE e della asserita percezione di redditi da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite la RAGIONE_SOCIALE
Evidenziano ancora i ricorrenti che la Corte, nello stesso tempo, ha rigettato il motivo d ‘ appello con cui era stata chiesta l’ammissione della prova testimoniale non disposta dal primo giudice, e ciò in quanto la circostanza della mancata distribuzione di utili da parte di RAGIONE_SOCIALE era irrilevante, così come lo era quella per cui la società pagasse gli stipendi agli stessi ricorrenti utilizzando un conto corrente acceso su banca diversa da Intesa Sanpaolo.
In tal guisa, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale ha attribuito valore di prova legale a documenti che invece avrebbero dovuto prudentemente apprezzarsi, ai fini dell’accertamento sullo stato soggettivo del creditore all’atto dell’insorgenza dell’obbligazione, per di più rendendo motivazione contraddittoria ed apodittica, in relazione ai capitoli di prova non ammessi.
2.1 -Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, per preteso difetto di autosufficienza e specificità.
Invero, non sussiste il denunciato deficit di contenuto-forma ex art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., giacché -rispettivamente, e salvo quanto si dirà nello scrutinio dei singoli motivi riguardo ai pertinenti profili di inammissibilità pure riscontrati -il ricorso contiene una adeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali, idonea a comprendere il tenore delle doglianze mosse (il che costituisce il fine ultimo del requisito in parola); le censure, poi, sono sufficientemente specifiche, perché si confrontano con la ratio decidendi
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dell’impugnata decisione, correttamente individuata, sottoponendola a critica perché erronea ed invocando quella che, in tesi, viene indicata come la soluzione conforme alla norma che si assume violata o falsamente applicata; infine, tutti i documenti richiamati in ricorso e su cui i ricorrenti fondano le proprie doglianze sono correttamente indicati, sia in ordine al tempo della loro produzione in giudizio, sia alla loro attuale collocazione.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.
È anzitutto inammissibile laddove i ricorrenti tentano surrettiziamente di ‘ trasformare ‘ la natura del presente giudizio, da opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ad azione promossa dal creditore (ma in realtà, mai proposta da alcuno, come meglio si dirà infra ) per far accertare l’in opponibilità del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.
Al contrario, l’azione promossa dal creditore, nella specie, è quella esecutiva ex art. 491 c.p.c., basata sul titolo di formazione giudiziale (d.i. emesso dal Tribunale di Torino in data 11.11.2010, nei confronti dei COGNOME quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE), ed incentrata su alcuni cespiti immobiliari appartenenti, pro quota , ai NOME COGNOME. Infatti, come risulta dalla stessa esposizione contenuta in ricorso, gli esecutati conferirono in due fondi patrimoniali, insieme alle rispettive mogli, prima del pignoramento, i diritti immobiliari loro spettanti sui beni conferiti, pari ad ½ per ciascun coniuge (in sostanza, le due coppie di coniugi conferirono, nel fondo da ciascuna costituito, l’intera proprietà degli immobili di cui esse erano proprietari e per l’intero) . Ebbene, Banca Intesa, allorché procedette al pignoramento nei confronti dei COGNOME COGNOME, pignorò le sole quote della metà indivisa spettanti a ciascuno dei
NOME, senza aggredire quelle delle rispettive mogli, non obbligate, e già titolari delle restanti quote indivise.
Pertanto, nel momento in cui i NOME reagirono all’azione esecutiva intrapresa dalla Banca, depositando dinanzi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Torino il ricorso in data 30.8.2017, essi spiegarono evidentemente (come pure pacificamente ammesso, v. p. 4 del ricorso) una ordinaria opposizione all’esecuzione pendente, ex art. 615, comma 2, c.p.c., invocando il regime di impignorabilità relativa dei diritti immobiliari di loro pertinenza ex art. 170 c.c., in quanto conferiti in fondo patrimoniale, e ciò quale eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. È quindi evidente che il presente giudizio -contrariamente a quanto pure assunto dai ricorrenti, e come invece pacificamente già ritenuto dai giudici di merito – ha ad oggetto non già l’accertamento ( principaliter ) dell’inefficacia di entrambi i fondi patrimoniali costituiti dai COGNOME COGNOME con le loro rispettive mogli , bensì l’accertamento dell’inesistenza del diritto di Intesa Sanpaolo (ed oggi, della cessionaria RAGIONE_SOCIALE SPV) di procedere esecutivamente sui beni immobili di cui sono i predetti COGNOME sono titolari pro quota , diritto da essi posto in discussione mediante l’opposizione spiegata.
A nulla rileva -ai fini che qui interessano che l’atto introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. sia stato notificato dalla Banca (e che quindi essa, rassegnando le proprie conclusioni, abbia anche chiesto la declaratoria di inopponibilità dei vincoli derivanti dai due fondi patrimoniali, anziché il mero rigetto dell’opposizione ), perché tanto è derivato esclusivamente dalla
circostanza che, ove essa non vi avesse provveduto, ne sarebbe derivata l’estinzione della procedura esecutiva ex art. 624, comma 3, c.p.c., giacché il giudice dell’esecuzione l’ aveva sospesa con ordinanza del 5.4.2018. In altre parole, l’introduzione del giudizio di merito da parte della Banca , evidentemente necessitato secondo lo schema prima richiamato, non ne ha mutato la posizione processuale, avendo la stessa mantenuto il ruolo di convenuta, sul piano sostanziale, rispetto all’opposizione esecutiva sp iegata dai NOME COGNOME (se si vuole, la Banca ha solo assunto il ruolo di attrice in senso formale); né a maggior ragione tanto ha determinato, come anticipato, la trasformazione della natura del giudizio, che resta unitario, benché a struttura bifasica (v., ex multis , Cass. n. 19905/2018; Cass. n. 17913/2022).
3.2.1 -In ogni caso, da tanto discende, quale diretto corollario, anche l’infondatezza del mezzo in esame.
È ben nota la giurisprudenza, invocata dai ricorrenti, circa la necessità che l’azione revocatoria spiegata dal creditore ex art. 2901 c.c., onde ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, deve essere rivolta non solo verso il coniuge debitore, che abbia conferito uno o più beni nel fondo, ma anche nei confronti dell’altro coniuge , perché litisconsorte necessario; ciò a prescindere dal fatto che egli, per effetto del conferimento, ne sia divenuto o meno proprietario, ex art. 168 c.c., ‘ in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all’eventuale accoglimento della domanda revocatoria ‘ (così, di recente, Cass. n. 8447/2023; v. anche Cass. n. 5768/2022; Cass. n. 19330/2017; Cass. n. 21494/2011; Cass. n. 5402/2004).
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3.2.2 -Il principio, tuttavia, non è replicabile nella materia che occupa, ossia quella dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Deve anzitutto ribadirsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall’art. 170 c.c., secondo cui ‘ L ‘ esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ‘. Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull’atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia; b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all’atto della stessa insorgenza del debito) .
Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz’altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all’atto del pignoramento (e sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato, ut supra , giacché in caso contrario non v’è alcun ostacolo all’azione esecutiva del creditore ), viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia; ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari.
Ebbene, è proprio con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità,
restando onerato di dimostrare che detti presupposti (implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante, non importa) sono nella specie insussistenti (circa l’attribuzione dell’onere della prova in capo all’opponente, in subiecta materia , si vedano, ex multis , Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo, dunque , l’insussistenza del diritto del pignorante di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale.
In questo quadro, pertanto, ben si spiega quale sia l’interesse , per il creditore, nel proporre l ‘azione revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ex art. 2901 c.c.: egli a tanto può determinarsi, evidentemente, quando abbia contezza dell’opponibilità del fondo rispetto alla propria eventuale azione esecutiva, ossia quando ritenga (e di tanto sia consapevole , all’atto dell a relativa insorgenza) che il proprio credito venne effettivamente contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tali condizioni, egli non può procedere direttamente al pignoramento, anche per non esporsi al rischio di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore . In tal caso, l’aggredibilità del bene in executivis deve necessariamente passare per la previa declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c., ed in primis la natura pregiudizievole dell’atto dispositivo (che, com’è noto , è atto a titolo gratuito; v. Cass. n. 19131/2004; Cass. n. 24757/2008), nonché la
consapevolezza del debitore di tale natura, ossia l’ eventus damni e il consilium fraudis .
3.2.3 -Quanto precede spiega ampiamente, dunque, il perché l’azione revocatoria ordinaria debba essere proposta anche nei confronti del coniuge non debitore, che è in tal caso litisconsorte necessario: infatti, solo con la sentenza (per di più, passata in giudicato) può rimuoversi, per il creditore attore, il limite alla pignorabilità dei beni, sulla cui destinazione familiare il coniuge non debitore (a prescindere, si ripete, dalla circostanza che egli ne sia divenuto o meno proprietario) può legittimamente confidare, quantomeno in relazione alla posizione di quel dato creditore: ottenuta la declaratoria di inefficacia relativa de ll’atto costitutivo del fondo, il creditore può così liberamente pignorare i beni che vi siano stati conferiti, senza alcun limite, secondo lo statuto dettato dagli artt. 2901 ss. c.c. Ciò giustifica, dunque, la partecipazione necessaria del coniuge al relativo giudizio, non diversamente da quanto avviene, per l’azione revocatoria in generale, per l’avente causa del debitore, sussistendo litisconsorzio necessario tra questi, il proprio avente causa e lo stesso creditore attore (per tutte, Cass. n. 11150/2003).
3.2.4 -La posizione del coniuge non debitore si prospetta in guisa affatto diversa, invece, nel caso di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dall’altro coniuge, titolare dei beni pignorati .
In tal caso, il primo è per definizione estraneo all’azione esecutiva intrapresa dal creditore, perché -come s’è detto questi ha proceduto al relativo pignoramento sul presupposto dell’inoperatività del vincolo derivante dal fondo, nei suoi confronti, e su beni del proprio debitore: ciò a meno che il coniuge non
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debitore non vanti egli stesso un diritto reale sul bene, che sia incompatibile con l’azione esecutiva, per come spiegata , nel qual caso -fermi i poteri officiosi del giudice dell’esecuzione circa l’individuazione della effettiva spettanza al debitore esecutato del diritto pignorato -lo stesso coniuge non debitore ben potrà reagire con l’opposizione.
Tanto può accadere, a titolo esemplificativo, quando il coniuge non debitore sia divenuto comproprietario dei diritti conferiti dall’altro coniuge nel fondo, ai sensi dell’art. 168 c.c. (beninteso, si tratta di ipotesi non necessaria, perché l’atto costitutivo può escludere tale effetto). La legittimazione all’opposizione del coniuge non debitore, però, presuppone che il pignoramento attinga direttamente il diritto reale di cui egli sia titolare.
3.2.5 -Tuttavia, ove non ricorrano tali condizioni, non solo il coniuge non debitore non è legittimato ad opporsi in proprio (arg. ex Cass. n. 18065/2004; Cass. n. 10641/2014; Cass. n. 19376/2017), ma non v’è spazio neppure per la sua partecipazione (per di più necessaria) all’opposizione all’esecuzione proposta dal coniuge esecutato, perché l’oggetto del relativo giudizio consiste esclusivamente nell’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sui beni dell’opponente, in quanto conferiti nel fondo patrimoniale. A ll’esito, dunque, ne discenderà che: 1) o tale diritto sussiste, e dunque i beni pignorati erano destinati naturaliter al soddisfacimento del credito azionato nei confronti del coniuge disponente, benché conferiti nel fondo, e sono stati correttamente pignorati; 2) oppure tale diritto non sussiste, e dunque i beni non potevano destinarsi alla soddisfazione del credito azionato, sicché sono stati pignorati illegittimamente.
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Nell’un caso o nell’altro, la posizione del coniuge non debitore (e non titolare del diritto pignorato) rimane sullo sfondo, e non entra di regola nel perimetro soggettivo della controversia ex art. 615 c.p.c., che resta relegato ad una contesa tra creditore pignorante-opposto, da un lato, e debitore esecutatoopponente, dall’altro .
Non può dunque configurarsi -come propugnato dai ricorrenti anche in memoria -alcuna interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento che imponga di considerare il coniuge non debitore come litisconsorte necessario, sia nel giudizio di revocatoria ordinaria, sia di opposizione all’esecuzione .
3.2.6 -Rapportando tutto quanto precede al caso che occupa, deve dunque escludersi che il presente giudizio si sia svolto a contraddittorio non integro: NOME COGNOME e NOME COGNOME, mogli rispettivamente di NOME ed NOME COGNOME, non sono litisconsorti necessarie pretermesse, perché l’azione esecutiva di Intesa Sanpaolo ha investito esclusivamente le quote indivise di ½ ciascuno, di cui i NOME COGNOME erano titolari, senza minimamente coinvolgere la posizione delle predette e neppure risultando, dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, che i beni stessi erano soggetti al regime di comunione legale (il che avrebbe determinato rilevanti ripercussioni sia sull’oggetto del pignoramento, sia sulla conseguente necessaria partecipazione dei coniugi non debitori al procedimento esecutivo, nonché alle relative parentesi di cognizione; si veda, sul punto, la recente Cass. n. 9536/2023).
Né è ipotizzabile, infine, che abbia potuto svolgere un ruolo, nella vicenda, il disposto dell’art. 168 c.c., a mente del quale, per effetto della costituzione del fondo, la proprietà dei beni ivi conferiti spetta ad entrambi i coniugi, salva
diversa previsione dell’atto costitutivo; ci ò perché -a parte l’assenza di qualsiasi informazione, sul punto, circa il contenuto dell’atto costitutivo dei due fondi patrimoniali in parola – le predette COGNOME e COGNOME erano già titolari delle quote indivise da loro conferite, e dunque non hanno potuto comunque beneficiare di alcun incremento patrimoniale rispetto alle quote parimenti conferite dei COGNOME COGNOME (in buona sostanza: nonostante la costituzione dei due fondi patrimoniali in discorso, ciascuno dei coniugi conferenti è certamente e necessariamente rimasto titolare della sola quota indivisa posseduta ante conferimento, neppure individuabile in senso fisico, trattandosi di quota ideale). Il primo motivo è dunque complessivamente rigettato.
4.1 -Il secondo motivo è inammissibile.
Infatti, la Corte d’appello nel ritenere ed affermare che il credito azionato da Intesa Sanpaolo non fosse stato contratto per scopi estranei a ll’interesse familiare -ha da un lato correttamente ribadito che è onere dell’opponente dimostrare i presupposti di opponibilità del vincolo derivante dal fondo (v. supra , par. 3.2.2), ossia l’estraneità delle obbligazioni ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di ciò da parte del creditore , e dall’altro ha precisato che la circostanza che la fideiussione accedesse alla garanzia di obbligazioni sorte nell’esercizio di attività d’impresa non consentiva di escludere , di per sé, la riconducibilità del debito alla soddisfazione dell’interesse familiare, occorrendo valutare caso per caso, secondo le specifiche circostanze. All’esito della valutazione degli elementi istruttori, la Corte sabauda ha dunque accertato che -in assenza di ulteriori consistenti fonti di reddito in favore di ciascuno dei COGNOME
COGNOME -era da ritenere che le obbligazioni in discorso erano direttamente correlate a consentire anche il sostentamento dei rispettivi nuclei familiari.
4.2 -Ora, con il mezzo in esame si invoca specificamente l’insegnamento di una recente ordinanza di questa Corte (Cass. n. 2904/2021, seguita, in termini, da Cass. n. 7232/2022), così massimata : ‘ Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’opponente) ‘ . Ivi si sostiene che, poiché le obbligazioni contratte nell’esercizio di attività d’impresa, secondo l’ id quod plerumque accidit , sono normalmente estranee ai bisogni della
famiglia, è fatta comunque salva la prova contraria, potendo nondimeno dimostrarsi (evidentemente, da parte del creditore opposto) che ‘ l’atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia ‘ .
4.3 -Tale impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell’onere della prova in subiecta materia (v. ancora supra , par. 3.2.2), giacché -come pure evidenziato dalla successiva Cass. n. 41255/2021, già citata l’ inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell’attività nel cui contesto l’obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze – anche in senso ampio – della famiglia (per l’affermazione che la suddetta finalità ‘ non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge ‘ , v. Cass. n. 3738/2015; conf. Cass. n. 23876/2015, secondo la quale l’inerenza dell’obbligazione – nella specie, tributaria – ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono ‘ circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa ‘). D’altra parte (come ancora sottolinea la stessa Cass. n. 41255/2021), in base all’espressa e letterale disposizione dell’ art. 170 c.c., il fatto che giustifica l’esenzione dall’esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall’opponente, è un fatto negativo (cioè il fatto che il debito non venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia), mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente
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perseguita nell’assunzione del debito stesso, come parrebbe in qualche modo postulare il più recente orientamento: sembra dunque decisamente preferibile -nell’egida de lla più consolidata giurisprudenza della Corte -mantenere inalterata l’interpretazione dell’art. 170 c.c. circa il riparto dell’onere della prova nella materia in discorso, così restando demandato al giudice del merito l’accertamento dei presupposti dell’impignorabilità più volte richiamati, sulla base del materiale istruttorio offerto dalle parti e, specialmente, dall’opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattandosi in definitiva dell’applicazione della regola generale dettata , per le eccezioni, dall’art. 2697, comma 2, c.c. ; fermo restando, ovviamente, che nulla esclude che il creditore opposto, allo scopo di contrastare le prove (dirette o indirette) offerte al riguardo dall’oppon ente, ben possa a sua volta chiedere di provare, in senso contrario, che l’obbligazione era stata contratta per far fronte ai bisogni della famiglia. Si tratta, cioè, di un onere probatorio meramente eventuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull’opponente, ut supra , che non può limitarsi a dedurre la tipologia di attività cui inerisce l’obbligazione , per ritenere assolto l’onere probatorio a suo carico (come pare opinare, invece, la citata Cass. n. 2904/2021, riguardo all’attività imprenditoriale o professionale svolta dallo stesso opponente).
4.4 -Stante quanto precede, dunque, la censura in esame si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice del merito, perché la Corte sabauda ha appunto ritenuto, dopo aver vagliato gli elementi istruttori, che le obbligazioni derivanti dalla fideiussione, non valutate atomisticamente, ma nel contesto di strumentalità con le obbligazioni sociali
garantite, non erano state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il vizio, per come prospettato, non è dunque configurabile né sub specie di violazione dell’art. 170 c.c. (perché la Corte sabauda ha applicato la disposizione correttamente e nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte), né come vizio di sussunzione, perché ciò di cui i ricorrenti si dolgono, in definitiva, non è la falsa applicazione della disposizione citata ad una fattispecie non pertinente, bensì l’erronea ricostruzione della fattispecie, riservata com’è noto al giudice del merito , donde l’inammissibilità del mezzo .
5.1 -Il terzo motivo, infine, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
In primo luogo, è inammissibile la censura per come proposta ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in particolare per aver ‘ la Corte d’Appello … attribuito valore di prova legale o comunque, considerato le stesse come facenti piena prova, le prove documentali sopra indicate, recependole senza apprezzamento critico alcuno in relazione al fatto decisivo e controverso -sul quale le parti avevano discusso -e cioè sullo stato soggettivo del creditore al momento dell’assunzione dell’obbligazione, valutandole, viceversa, in modo errato, traendo il proprio convincimento sulla base di elementi successivi, completamente irrilevanti ai fini del decidere ‘.
Ad onta del tenore della descritta censura, ciò di cui si lamentano i ricorrenti è non già l’omesso esame di uno o più fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, bensì l’ erronea valutazione degli elementi istruttori, in relazione al fatto che si ritiene decisivo (lo stato soggettivo del creditore, ossia la consapevolezza dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari ), ma che in realtà è proprio uno dei fatti costitutivi del proprio preteso diritto circa l’im pignorabilità dei beni
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conferiti nel fondo, fatto che era loro onere dimostrare: si tratta di una indebita commistione di questioni del tutto diverse, perché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attiene soltanto alla totale obliterazione del fatto storico (ossia, fenomenicamente apprezzabile), principale o secondario (circa le caratteristiche del vizio in discorso, v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e, più di recente, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022), e decisivo (nel senso, cioè, che esso deve essere idoneo a spostare l’esito della lite, qualora sia preso in considerazione dal giudice), mentre l’errore che gli stessi ricorrenti imputano effettivamente alla Corte piemontese attiene più propriamente a ‘questioni’ , da denunciarsi (ed infatti, anche denunciate) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come subito appresso si dirà.
5.2 -In secondo luogo, venendo proprio alla pretesa ‘ violazione e comunque falsa applicazione ‘ degli artt. 115 e 116 c.p.c., i ricorrenti, nell’illustrazione del mezzo in esame, non censurano adeguatamente -salvo quanto infra -il potere discrezionale del giudice del merito nella valutazione dei mezzi istruttori, denunciabile in questa sede di legittimità nello stretto ambito a suo tempo segnato da Cass. n. 11892/2016 e ribadito, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.
Con detto ultimo arresto, in particolare, il NOME COGNOME ha affermato che ‘ In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità
di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. ‘ (Rv. 659037 -01).
Non può dunque di per sé censurarsi in questa sede di legittimità -come hanno inteso fare i ricorrenti -il maggior valore ponderale attribuito dalla Corte d’appello agli argomenti posti a sostegno della decisione, rispetto a quelli che, a dire degli stessi ricorrenti, risultavano maggiormente pertinenti e convincenti, perché tanto rientra nel potere discrezionale del giudice, sancito dall’art. 116 c.p.c., sempre che il ragionamento seguito da lui seguito nella ponderazione degli elementi istruttori sia debitamente motivato (v. ancora Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, Rv. 659037-02).
Sotto questo profilo e sul punto specifico, anzi, non risulta ritualmente proposta alcuna censura riconducibile alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e/o dell’art. 111, comma 6, Cost. Né i ricorrenti possono colmare tale deficit con le argomentazioni svolte nella memoria (specialmente, alle pp. 6 e 7), noto essendo che essa ‘ assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione ‘ (così, ex plurimis , la recente Cass. n. 8949/2023).
5.3.1 -Proseguendo nell’esame delle plurime censure sollevate col mezzo in discorso, come in parte s’è detto i ricorrenti si sono anche doluti del fatto che la Corte d’appello avrebbe attribuito valore di prova legale alle ‘ prove documentali
sopra indicate ‘ ( così il ricorso, p. 13), ossia ai documenti elencati indicati alle pp. 12 e 13 del ricorso, da cui il giudice del merito aveva evinto (v. anche par. 1.3) che: 1) i NOME COGNOME avevano posto in essere le operazioni dalle quali era scaturito l’indebitamento della società e di conseguenza quello loro personale; 2) l’intero capitale sociale della società, a far tempo dal 1998 e sino al 10.12.2009, era riconducibile alla famiglia COGNOME; 3) NOME COGNOME percepiva cospicui emolumenti per la propria attività svolta alle dipendenze della società, per importi anche superiori ad € 70.000,00 annui; 4) gli appellanti non avevano dimostrato l’esistenza di altre consistenti fonti di reddito, non essendo a tal fine sufficienti il mero dato del possesso di partecipazioni in altre società, nonché le modeste risultanze della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 di NOME COGNOME ( per € 9.172,00).
5.3.2 -La suddetta censura, per come prospettata, è ammissibile, ma è infondata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte del merito non ha affatto considerato i documenti in questione alla stregua di prova legale -recependoli acriticamente, ossia nella loro assiomaticità -ma ha valutato le risultanze di detti documenti sia isolatamente, sia le une con le altre, giungendo al momento finale di sintesi, ossia affermando che, per effetto di tali risultanze, era da considerare non raggiunta la prova di cui gli odierni ricorrenti erano onerati: si tratta del più classico percorso motivazionale adottabile nella ponderazione del corredo istruttorio , proprio secondo lo schema dettato dall’art. 116 c.p.c.
5.4.1 -Resta da dire dell’ultimo profilo de l terzo mezzo, ossia quello con cui i COGNOME NOME denunciano il vizio motivazionale, in particolare riguardo alla
mancata ammissione della prova testimoniale, la cui richiesta era stata già denegata dal Tribunale e rinnovata in appello. Sostengono i ricorrenti che, con una motivazione contraddittoria, essi sono stati privati della stessa possibilità di assolvere l’onere probatorio a loro carico (benché la stessa Corte abbia rigettato l’appello proprio per il deficit probatorio imputato ad essi ricorrenti), perché quanto meno i capitoli da 8 a 16 della prova articolata (riprodotti in ricorso) erano rilevanti in relazione ai fatt i costitutivi posti a sostegno dell’opposizione , specie con riguardo allo stato soggettivo del creditore, che non è stato in alcun modo indagato.
5.4.2 -La doglianza si palesa in parte inammissibile ed in parte infondata.
Infatti, i ricorrenti sostengono di aver riproposto al giudice d’appello i medesimi capitoli di prova testimoniale già articolati in primo grado, che appunto riproducono alle pp. 15-16 del ricorso, ma omettono di precisare con quale atto essi a tanto abbiano provveduto, così incorrendo sul punto nella violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ma vi è di più. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte d’appello ha dato conto delle istanze istruttorie avanzate dai COGNOME COGNOME in sede di gravame, riportandole testualmente nella sentenza impugnata (pp. 1 e 2), sotto la rubrica ‘ conclusioni delle parti ‘. In essa si dà atto della proposizione di due soli capitoli di prova (corrispondenti a quelli che, in ricorso, vengono riportati ai nn. 10 e 11), nonché di un’istanza ex art. 210 c.p.c.
In proposito, la Corte torinese , rigettando il terzo motivo d’appello, ha ritenuto l’irrilevanza de i due capitoli di prova per testi su richiamati (concernenti rispettivamente, la mancata distribuzione degli utili da parte della società,
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nonché il pagamento degli stipendi dei NOME COGNOME mediante utilizzo di provvista da conto corrente diverso da quello acceso presso Intesa Sanpaolo), nonché la genericità e inconcludenza dell’istanza di esibizione.
È dunque evidente che la censura, per come proposta, è comunque inammissibile in relazione ai capitoli di prova orale indicati in ricorso sub 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16) , perché delle due l’una: o i NOME non ne hanno mai richiesto l’ammissione , e dunque non avrebbero potuto farlo per la prima volta in appello; oppure, se invece essi avevano già avanzato la complessiva richiesta, la specifica ‘concentrazione’ in appello sui soli due capitoli riportati in sentenza implica che i restanti capitoli sono stati all’evidenza rinunciati, sicché oggi non ci si può dolere della mancata motivazione circa la loro non ammissione da parte del giudice d’appello . Se infine -ma si è sul piano della mera ipotesi -la Corte sabauda avesse errato nell’individuare le istanze istruttorie sottopostele dai NOME, questi avrebbero dovuto adeguatamente impugnare la decisione sul punto, ma tanto non è in ogni caso avvenuto.
5.4.3 -La doglianza in esame, invece, è infondata in relazione ai due capitoli di prova la cui ammissione era stata effettivamente richiesta in appello (v. supra ), perché la Corte ha ampiamente spiegato le ragioni del relativo rigetto, con motivazione senz’altro rispondente al ‘minimo costituzionale’ ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
Il terzo motivo, pertanto, è nel complesso rigettato.
6.1 -Pertanto, in relazione alle questioni esaminate, possono affermarsi i seguenti principi di diritto:
1) In tema di opposizione all’esecuzione pendente, ex art. 615, comma 2, c.p.c., promossa dal coniuge esecutato per far valere l’impignorabilità dei suoi beni ex art. 170 c.c., perché conferiti in un fondo patrimoniale, non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, a meno che egli sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso e questi siano stati anch’essi pignorati, in quanto, ove non ricorrano tali condizioni, l’oggetto della controversia attiene esclusivamente all’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti nel fondo;
2) In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l’azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l’estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l’impignorabilità dei beni stessi l’onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori.
7.1 In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente. Nulla va disposto nei confronti dell’intimata, che non ha svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30
maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre e 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno