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Fondo patrimoniale: no a trasferimento senza revoca

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32726/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo l’interferenza tra un preliminare di vendita immobiliare e la successiva costituzione di un fondo patrimoniale sul bene promesso. Il caso riguardava la richiesta di trasferimento coattivo di un appartamento, promesso in vendita e poi conferito dal promittente venditore in un fondo patrimoniale. La Corte ha chiarito che l’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non può essere accolta se prima non viene ottenuta la revoca del fondo patrimoniale tramite l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.). La costituzione del fondo rende il trasferimento legalmente “impossibile” ai sensi dell’art. 2932 c.c., e le eccezioni previste per l’esecuzione forzata non si applicano a questa fattispecie. La sentenza della Corte d’Appello, che aveva disposto il trasferimento senza revocare il fondo, è stata quindi cassata con rinvio.

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Fondo Patrimoniale e Preliminare di Vendita: La Cassazione Mette Ordine

Cosa accade se l’immobile che vi è stato promesso in vendita viene successivamente inserito in un fondo patrimoniale dal venditore? È possibile ottenerne comunque il trasferimento? Con la recente sentenza n. 32726/2024, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta netta, stabilendo che la tutela del promissario acquirente passa necessariamente per la revoca dell’atto costitutivo del fondo. Analizziamo questa importante decisione.

La Complessa Vicenda Contrattuale

La controversia nasce da un’operazione immobiliare articolata. Inizialmente, le parti concordano la vendita di un terreno in cambio di un corrispettivo in denaro e della permuta di due appartamenti con garage da costruire sullo stesso terreno. Successivamente, formalizzano l’operazione attraverso due atti distinti: un rogito di compravendita del terreno e un contratto preliminare per la vendita dei futuri appartamenti.

I problemi sorgono quando il costruttore, promittente venditore degli appartamenti, non solo vende uno degli immobili a terzi, ma conferisce l’altro in un fondo patrimoniale costituito nel 2008, rendendolo di fatto inaggredibile dai creditori.

Il Contenzioso: L’Immobile Confluito nel Fondo Patrimoniale

Gli eredi del promissario acquirente avviano un’azione legale chiedendo, tra le altre cose, il trasferimento coattivo dell’appartamento rimasto (ai sensi dell’art. 2932 c.c.) e la revoca del fondo patrimoniale.

Mentre il Tribunale di primo grado accoglie le loro richieste, la Corte d’Appello ribalta la decisione. I giudici di secondo grado, pur riconoscendo l’inadempimento del venditore, dispongono il trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c. ma, sorprendentemente, rigettano la domanda di revoca del fondo, ritenendola non necessaria. Secondo la Corte territoriale, i creditori avrebbero potuto comunque agire sul bene grazie alle tutele previste dagli artt. 170 e 2929-bis c.c., norme che disciplinano l’esecuzione forzata sui beni del fondo. Questa interpretazione si rivelerà il punto debole della sentenza.

La Decisione della Cassazione: Perché il Fondo Patrimoniale Blocca il Trasferimento

La Suprema Corte accoglie sia il ricorso del venditore sia quello degli acquirenti su un punto cruciale: l’errata applicazione delle norme giuridiche da parte della Corte d’Appello. La Cassazione chiarisce la netta distinzione tra l’esecuzione forzata (pignoramento e vendita all’asta) e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.).

Le Motivazioni

Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 2932 c.c., che consente al giudice di emettere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso “qualora sia possibile”. La costituzione del fondo patrimoniale su un bene, ai sensi dell’art. 169 c.c., lo rende di norma inalienabile senza il consenso di entrambi i coniugi (e l’autorizzazione del giudice se vi sono figli minori). Questo vincolo di inalienabilità rende il trasferimento coattivo giuridicamente “impossibile”.

La Corte d’Appello ha commesso un errore logico e giuridico nel richiamare gli articoli 170 e 2929-bis c.c. Queste norme, infatti, consentono ai creditori di procedere con l’esecuzione forzata (pignoramento) sui beni del fondo a determinate condizioni, ma non superano il vincolo di inalienabilità che impedisce un trasferimento volontario o coattivo come quello previsto dall’art. 2932 c.c.

In altre parole, per rendere “possibile” il trasferimento, è indispensabile rimuovere l’ostacolo legale, ovvero il vincolo derivante dal fondo. Lo strumento giuridico per farlo è l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), che, se accolta, rende l’atto di costituzione del fondo inefficace nei confronti del creditore procedente. Solo dopo aver ottenuto la revoca del fondo, il promissario acquirente può validamente chiedere e ottenere una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.

Le Conclusioni

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, rinviando la causa a una nuova sezione della stessa Corte per una decisione che si attenga a questo principio di diritto. La lezione pratica è chiara: chi si trova nella posizione di promissario acquirente di un immobile che viene successivamente conferito in un fondo patrimoniale non può limitarsi a chiedere il trasferimento del bene. Deve, come passo preliminare e necessario, esperire con successo l’azione revocatoria per rendere l’atto di costituzione del fondo inopponibile. Solo così potrà ottenere la proprietà del bene che gli era stato promesso.

È possibile ottenere il trasferimento di un immobile con un’azione ex art. 2932 c.c. se questo è stato conferito in un fondo patrimoniale?
No, non è possibile direttamente. La sentenza chiarisce che la costituzione del fondo patrimoniale crea un vincolo di inalienabilità che rende il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. giuridicamente “impossibile” fino a quando il fondo non viene revocato.

Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d’Appello?
Perché la Corte d’Appello ha confuso due istituti giuridici distinti: l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) e l’esecuzione forzata (pignoramento). Ha applicato erroneamente le norme sull’esecuzione forzata (artt. 170 e 2929-bis c.c.) per giustificare il trasferimento, ignorando che il vincolo di inalienabilità del fondo doveva prima essere rimosso.

Qual è lo strumento corretto per un promissario acquirente per tutelarsi se l’immobile promesso in vendita viene inserito in un fondo patrimoniale?
Lo strumento corretto è l’azione revocatoria, prevista dall’art. 2901 c.c. Il promissario acquirente deve prima agire in giudizio per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di costituzione del fondo. Solo dopo l’accoglimento di questa domanda potrà ottenere una sentenza che trasferisca la proprietà dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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