Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 283/2022 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e con il medesimo elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Legale Rappresentante pro tempore e per essa RAGIONE_SOCIALE in persona della AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME; quale Procuratore di RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e
difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
pec:
-controricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondi due, in INDIRIZZO
pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2483/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito Banca di RAGIONE_SOCIALE) allegando crediti per scoperti di conto corrente nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE unipersonali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con socio unico e fideiussore NOME COGNOME, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Treviso il COGNOME COGNOME la moglie NOME COGNOME per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi degli artt. 2901 c.c. d ell’atto costitutivo di fondo patrimoniale con il quale i coniugi avevano trasferito nel fondo i beni di propri esclusiva del RAGIONE_SOCIALE e
quelli di proprietà di entrambi i coniugi; stipulato dai coniugi COGNOME e COGNOME, ritenuto lesivo della garanzia del credito;
istituitosi il contraddittorio con i convenuti e con Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA (di seguito Banca RAGIONE_SOCIALE) che spiegò intervento volontario ex art. 105 cpc per sentir pronunciare anche nei propri confronti l’inefficacia dell’atto a tutela di un proprio credito nei confronti del COGNOME, il Tribunale di Treviso, rigettò l’eccezione dei convenuti di difetto di legittimazione attiva della banca intervenuta, trattandosi di successione nel diritto controverso anteriore all’instaurazione del giudizio, negò rilievo ad altre distinte cause instaurate ad iniziativa di NOME COGNOME e delle due RAGIONE_SOCIALE garantite dalle fideiussioni e, considerata l’anteriorità del debito rispetto all’atto dispositivo di natura gratuita e ritenuta la sussistenza dell’ eventus damni e della scientia damni, accolse sia la domanda proposta da Banca di RAGIONE_SOCIALE sia quella proposta da Banca RAGIONE_SOCIALE limitando la revocatoria ai beni di proprietà del debitore, con esclusione di detta qualità nella moglie NOME COGNOME;
i coniugi COGNOME e COGNOME proposero appello lamentando il difetto di legittimazione attiva di Banca RAGIONE_SOCIALE, l’inesistenza e non definitività dei crediti azionati in revocatoria al momento della costituzione del fondo patrimoniale, l’insussistenza dell’ eventus damni, la mancata ammissione della CTU volta a provare la consistenza patrimoniale e la solvibilità della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE e la nullità della fideiussione per contrasto con la legge antitrust; nel relativo giudizio si costituì RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del procuratore RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di Banca RAGIONE_SOCIALE;
la Corte d’Appello di Venezia con sentenza pubblicata in data 30/9/2021 ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spese sia in favore di Banca di RAGIONE_SOCIALE sia in favore di RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resistono con distinti controricorsi Banca RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (per essa RAGIONE_SOCIALE);
ciascuna delle due banche controricorrenti ha depositato memoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc – impugnano il capo di sentenza che, rilevando come Banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda di Banca RAGIONE_SOCIALE SpA, si fosse costituita quale successore a titolo particolare nel diritto controverso nella causa promossa da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere dichiarazione di estinzione delle fideiussioni nonché avesse svolto domanda riconvenzion ale per il pagamento della somma di € 113.220,08 ottenendo peraltro sentenza favorevole in altro giudizio proposto dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il relativo motivo di appello ritenendo non impugnata la motivazione del giudice di prime cure con cui era stata esclusa l’applicazione dell’art. 111 cpc per essersi il credito della banca trasferito prima dell’inizio del processo. I ricorrenti deducono che, al momento dell’intervento di banca RAGIONE_SOCIALE nel giudizio in revocatoria, i giudizi proposti dal COGNOME e dalle RAGIONE_SOCIALE debitrici era pendente e non ancora definito, il che rendeva applicabile al caso in esame l’art. 111 cpc secondo cui se in pendenza di giudizio si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
il motivo è infondato.
a i fini dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c. , che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, il trasferimento
del diritto deve avvenire nel corso del processo, dopo il compimento dell’atto costitutivo di questo, coincidente con la notifica dell’atto di citazione che ne determina la pendenza (Cass., 2, n. 3341 del 7/4/1987; Cass., 5, n. 21/8/2023).
Orbene, nel caso in esame questa condizione non si è realizzata, perché è incontestato tra le parti che il trasferimento del diritto sia avvenuto non nel corso del processo ma per cessione del ramo d’azienda, cioè per un evento del tutto antecedente l’inizio del giudizio sulla revocatoria; ne consegue che la sentenza nella parte in cui ha confermato la non applicazione nel caso di specie dell’art. 111 c.p.c. è pienamente conforme al consolidato indirizzo di questa Corte.
Con il secondo motivo di ricorso -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti contestano che la corte del merito non ha rilevato l’insussistenza dell’ eventus damni per essere il credito delle banche non definitivo e non ha qualificato la condotta tenuta dalle banche quale ‘abuso del processo’ , perpetrato attraverso il cd. frazionamento del credito: entrambe le banche, infatti, da un lato sono state ammesse al passivo fallimentare della RAGIONE_SOCIALE e dall’altro hanno agito in revocatoria nei confronti dei fideiussori così da esporre al rischio di giudicati confliggenti; la corte del merito avrebbe dovuto conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui costituisce un ‘abuso del processo’ la condotta del creditore che moltiplicando indebitamente le proprie iniziative a fronte dell’unicità del credito esercita l’ azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale che costituisce il limite oltreché la ragione dell’attribuzione al suo titolare della potestas agendi;
il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Q uanto all’accertamento dei presupposti dell’azione revocatoria le censure hanno natura fattuale e sono volte ad evocare inammissibilmente un riesame da parte di questa Corte dei presupposti dell’azione; quanto al preteso frazionamento del credito la censura è palesemente infondata in quanto, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza, l’obbligazione del fideiussore e le obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE fallita sono autonome e distinte e il creditore conserva la facoltà di azionare in via autonoma la garanzia fideiussoria, fatti salvi il regresso del fideiussore ovvero la sua liberazione per la parte del credito già conseguita in sede fallimentare; l’abuso del processo si configura nei soli casi in cui la condotta del creditore è volta ad ottenere più di uno strumento volto a garantirgli la soddisfazione della sua posizione creditoria: nel caso in esame l’insinua zione al passivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fallita è un’azione svolta nei confronti del debitore, mentre la revocatoria del fondo patrimoniale costituisce una specifica azione a tutela del credito anche nei confronti del fideiussore; è pacifico che il creditore possa agire contestualmente nei confronti del fideiussore e della RAGIONE_SOCIALE debitrice senza incorrere in alcun abuso del processo, non essendovi alcun rischio di giudicati confliggenti.
Con il terzo motivo di ricorso -presunta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287 del 1990 con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni per la riproduzione di clausole del modello predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE già dichiarate invalide con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’RAGIONE_SOCIALE .
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha ritenuto che la nullità delle clausole lesive della libera concorrenza non si estendono all’intero contratto; tale
estensione deve essere provata dalla parte interessata e gli appellanti non hanno né allegato né provato che le parti non avrebbero concluso i due contratti di fideiussione se privi delle clausole indicate come nulle, atteso che anche l’eventuale espunzion e delle clausole n. 2, 6 e 8 per contrasto con la normativa concorrenziale non avrebbe in ogni caso alterato l’assetto di interessi contenuto nelle fideiussioni azionate in via monitoria dalla Banca di RAGIONE_SOCIALE e confermate in primo grado, quanto al credito di RAGIONE_SOCIALE.
La detta statuizione è invero conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘E’ da escludere che dalla pronuncia di anti -concorrenzialità delle clausole ABI a monte discenda una nullità in toto delle fideiussioni a valle; al contempo l’accertata natura anticoncorrenziale delle predette clausole genera per le stesse una nullità relativa, che a quelle resta però circoscritta, senza travolgere l’intero contratto di garanzia’ (Cass., 1, n. 24044 del 26/9/2019; Cass., n. 4175 del 2020 e Cass., n. 28028 del 2021).
Alla suesposta infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6 .200.00 (di cui € 200 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza