Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14675/2020 R.G. proposto da:
COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec:
-ricorrente-
contro
CURATELA COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) in ROMA INDIRIZZO NOME COGNOME INDIRIZZO
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa quale procuratrice RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
Pec:
-controricorrenti-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANIA n. 2254/2019 depositata il 16/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, allegando un credito per apertura di conto corrente nei confronti di NOME COGNOME sul quale era concessa apertura di credito per € 25.000, garantit a dalla prestazione di una fideiussione da parte della moglie NOME COGNOME ed un ulteriore finanziamento erogato al medesimo di € 30.000, convenne in giudizio i due coniugi per sentir pronunciare l’inefficacia ex art. 2901
c.c. nei propri confronti di un atto di costituzione di fondo patrimoniale dai medesimi stipulato su tutti i beni di loro proprietà in epoca posteriore al sorgere del credito;
i coniugi convenuti si costituirono in giudizio contestando i presupposti della domanda e chiedendo dichiararsene l’improcedibilità; a seguito del fallimento di NOME COGNOME il giudizio fu dichiarato interrotto e successivamente riassunto dalla curatela la quale chiese che l’atto dispositivo fosse dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori;
il Tribunale adito accolse la domanda del fallimento e dichiarò inefficace l’atto costitutivo d el fondo nei confronti della massa dei creditori;
a seguito di appello dei coniugi e di costituzione in giudizio del Credito Valtellinese SpA, della curatela del Fallimento Sorbello e della RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di Credito Siciliano SpARAGIONE_SOCIALE l a Corte d’Appello di Catania con sentenza del 16/10/2019 ha rigettato il gravame ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’exceptio doli sollevata dalla COGNOME nei confronti della banca per la pretesa stipulazione di tassi usurari fosse sfornita di prova e che, in ogni caso, i tassi praticati sul rapporto di apertura di credito costituissero argomento esulante dal tema del giudizio, vertente soltanto sulla legittimità o meno della costituzione del fondo patrimoniale; che in ogni caso, la situazione di insolvenza degli appellanti fosse ampiamente documentata ed i presupposti dell’ actio pauliana tutti dimostrati con il conseguente rigetto dell’appello e conseguenziale regolazione delle spese;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
hanno resistito, con distinti controricorsi, la Curatela del Fallimento COGNOME NOME e la cessionaria del credito, RAGIONE_SOCIALE e per essa la RAGIONE_SOCIALE
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
hanno depositato memoria i ricorrenti e la cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2901 e 167 c.p.c. -i ricorrenti censurano la sentenza sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente il credito della banca sia nella parte in cui ha rigettato la pretesa exceptio doli della medesima , sollevata dagli appellanti ora ricorrenti, sia nella parte in cui ha rigettato le censure degli appellanti sulla mancanza della prova della scientia damni dei ricorrenti.
Con il secondo motivo -violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- i ricorrenti censurano il capo di sentenza ove la corte di merito ha omesso di disporre la compensazione delle spese di lite, lamentando non poter essere la stessa basata sul solo esito formale del giudizio.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del principio a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Deve ulteriormente porsi in rilievo, con particolare riferimento al 1° motivo, che la mossa censura non risulta invero correlata alla ratio decidendi : la corte del merito ha affermato, con decisione non idoneamente impugnata, che le censure degli appellanti in ordine all’exceptio doli della banca sono rimaste sfornite di prova; e che in ogni caso la questioni dei tassi praticati relativamente al rapporto di apertura di credito e del l’incameramento della fideiussione esulan o dal thema decidendum , vertente solo sulla legittimità o meno della costituzione del fondo patrimoniale.
Orbene, a fronte di siffatta ratio decidendi gli odierni ricorrenti non illustrano le ragioni per le quali i tassi praticati sul rapporto di apertura di credito e l’incameramento della fideiussione costituiscano viceversa materia del contendere, limitandosi ad apoditticamente ribadire la loro tesi difensiva riproponendo gli stessi argomenti svolti in grado di appello, senza neppure svolgere alcuna critica alle ragioni dalla corte di merito poste a base del relativo rigetto.
Deve ulteriormente sottolinearsi, con particolare riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2901 c.c. , che la censura si sostanzia invero nella richiesta di una rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie già oggetto di disamina del giudice del merito e presupponenti accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, anche all’esito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018 ( che dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo co. c.p.c. , nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ) non è invero configurabile un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese di lite, dovendo in ogni caso sussistere gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
All ‘ inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso;
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3200 ,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre a spese
generali e accessori come per legge, in favore della società RAGIONE_SOCIALE; in complessivi € 2 .800,00, di cui € 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del Fallimento Sorbello.
A i sensi dell’art. 13, co. 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza