Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36274 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso 28083/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, in INDIRIZZO INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Monte Dei Paschi Di RAGIONE_SOCIALE Spa;
– intimate –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa quale mandataria la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, e domiciliata presso il domicilio digitale della medesima
Pec:
-controricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, Società soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, società che agisce non in proprio ma in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e con la medesima domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO
Pec: NOME.dalla
-controricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale appresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2257/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE depositata il 08/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli istituti di credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE SpA e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la cancellazione delle ipoteche dalle medesime iscritte su beni di loro proprietà conferiti con due distinti atti in fondo patrimoniale; dedussero a sostegno della domanda la loro qualità di fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita unitamente alla sua socia accomandataria e che le banche creditrici avevano ottenuto diversi decreti ingiuntivi sui beni di loro proprietà; dedussero la non assoggettabilità all’azione esecutiva per effett o della costituzione del fondo patrimoniale e la consapevolezza, da parte dei creditori, dell’estraneità delle obbligazioni contratte ai bisogni della famiglia; nel contraddittorio con le banche convenute il Tribunale, disposta prova orale e per interpello, rigettò la domanda condannando gli attori alle spese del grado;
a seguito di appello dei coniugi la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza pubblicata in data 8/9/2020, ha rigettato l’appello ;
avverso la sentenza i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE, per conto di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, in persona della mandataria RAGIONE_SOCIALE
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso -violazione, falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 170 c.c. e 115 c.p.c. -i ricorrenti si dolgono che l’impugnata sentenza non si sia fatta carico della doverosa indagine in ordine al rapporto intercorrente tra l’obbligazione e la nozione di ‘bisogni della famiglia’, ed abbia omesso di verificare se nel caso di specie sussistesse o meno tra le due un rapporto diretto ed immediato; lamentano che, essendo i debiti contratti da RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle banche destinati a soddisfare esigenze attinenti esclusivamente all’attività lucrativa esercitata dalla società , e risultando provato che il ménage familiare non era in alcun modo alimentato dai proventi dell’attività lavorativa nell’ambito della quale ha avuto origine il credito tutelato mediante l’iscrizione di ipoteca, la Corte di merito non ha concluso per l’estraneità del rapporto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in contrasto con quanto statuito da questa Corte;
con il secondo motivo di ricorso -violazione, falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto spettare su essi debitori l’onere di provare l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che aveva iscritto ipoteca; lamentano non essersi considerato che in base al principio di vicinanza della prova sono le banche a dover dimostrare l’eventuale conoscenza dell’inerenza delle obbligazioni assunte dai coniugi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; e che il principio di vicinanza della prova avrebbe potuto essere integrato dal ricorso ad argomenti presuntivi;
il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;
questa Corte con la sentenza Cass., 3, n. 2904 del 2021 ha posto in rilievo che ‘ i bisogni della famiglia ‘ sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile p er l’esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto prima della riforma di cui alla legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass., 7/1/1984 n. 134);
in altri termini i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia (Cass. 19/2/2013 n. 4011), concordato ed attuato dai coniugi (cfr. Cass., 23/8/RAGIONE_SOCIALE n. 20998; Cass., 19/2/2013 n. 4011; Cass. 5/3/2013 n. 5385);
con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (Cass., 26/3/2014 n. 15886; Cass., 7/7/2009 n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività di impresa o professional e abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (Cass., 31/5/2006 n. 12998 ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non
può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa) ;
è pertanto necessario l’accertamento da parte del giudice del merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (Cass., 24/2/2015 n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto;
va al riguardo per altro verso sottolineato che il vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c. deve essere contemperato con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei creditori ; e la prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale;
poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione; la prova dell’estraneità o della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici; è pertanto sufficiente provare c he lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia;
si è da questa Corte altresì sottolineato che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita ex art. 170 c.c. la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass., 27/4/2020 n. 8201);
orbene i suindicati principi sono rimasti dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza , nella parte in cui la stessa accogliendo, invero, una nozione restrittiva di ‘bisogni della famiglia’ ha affermato dover essere il debitore e non la banca a provare i fatti costitutivi e cioè l’essere il debito contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia ed essere il creditore consapevole dell’estraneità al momento dell’iscrizione di ipoteca; invero, nel caso in esame in difetto di qualsiasi prova o allegazione su una diversa fonte di sostentamento della famiglia appare legittimo presumere che dall’attività di impresa derivassero i mezzi per il sostentamento del nucleo familiare; non è dato invero evincere su quali basi e con quali argomentazioni la corte di merito abbia evinto che gli atti fossero stati posti in essere non già immediatamente e direttamente per l’ esercizio della propria attività imprenditoriale ma per immediatamente e direttamente sopperire ai bisogni della famiglia; non spiega la Corte di merito infatti come abbia potuto ritenere che risponda all’ id quod plerumque accidit che il professionista o l’imprenditore, ove coniugato, nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assuma debiti non già al fine del relativo espletamento quanto per direttamente ed immediatamente sopperire ai bisogni della famiglia;
si sarebbe, dunque, dovuto affermare il principio di vicinanza della prova che non deroga alla regola di cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all’attore e
dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cass., 3, n. 12910 del 22/4/2022); ‘L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo’ (Cass., 6-3, n. 8018 del 22/3/2021);
dalle suesposte considerazioni discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. C assa l’impugnata sentenza e rinvia , anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione