Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10849/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 199 del 10/2/2022 del la Corte d’appello di Brescia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME agiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (che aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE) per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla convenuta su beni in fondo patrimoniale e il risarcimento del conseguente danno;
-a ffermava l’attore, imprenditore nel settore immobiliare, di aver concluso, nel marzo del 2008, un contratto di mutuo con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in ragione del mancato rimborso del finanziamento, la banca aveva conseguito un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e iscritto ipoteca su beni che i coniugi NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fondo patrimoniale nel periodo 20082010; l’odierno controricorrente sosteneva che l’iscrizione ipotecaria, prodromica all’esecuzione fo rzata, era illegittima perché i beni colpiti erano sottratti ad espropriazione a norma dell’art. 170 cod. proc. civ. ;
-il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 119 del 13/2/2019, respingeva la domanda, perché il COGNOME non aveva provato che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia;
-l a Corte d’appello di Brescia, adita dal COGNOME, con la sentenza n. 199 del 10/2/2022 (resa nei confronti della cessionaria del credito bancario RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE), in riforma della decisione di primo grado, ordinava la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta con nota del 26/10/2015 relativamente alle unità immobiliari costituite nel fondo patrimoniale, respingeva la domanda risarcitoria, compensava parzialmente le spese del giudizio;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 29/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla decisione di Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523-01, secondo cui «in relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assol vono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto»;
-la menzionata decisione configura una presunzione in base alla quale i debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal coniuge si devono ritenere, di regola, estranei ai bisogni della famiglia (al medesimo indirizzo si ascrive la pronuncia di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7232 del 04/03/2022, non massimata);
-come già rilevato da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023, in motivazione, la succitata «impostazione, per la verità, risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell’onere della prova in subiecta materia», sicché spetta al debitore dimostrare l ‘ estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia e la consapevolezza da parte del creditore, circostanze «che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa»;
-ad avviso del Collegio, la non uniformità delle decisioni di legittimità in ordine alla configurabilità di presunzioni volte a facilitare la dimostrazione degli elementi costitutivi del divieto previsto dall’art. 170 cod. civ. rende evidente la rilevanza particolare (ai sensi del primo periodo del primo comma dell’art. 375 cod. proc. civ.), se non proprio
nomofilattica, della complessa questione di diritto sottesa alla disamina dell’unico, articolato motivo di ricorso ;
-si ravvisa pertanto l’opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica;
p. q. m.
la Corte
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo alla pubblica udienza di questa Terza Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione