Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5940 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5940 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20941/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono domiciliati.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), in Milano, INDIRIZZO.
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE SANRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE GIÀ RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3934/2023 depositata il 31/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I signori NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno prestato fideiussione a favore della società RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva contratto un debito con la società RAGIONE_SOCIALE: quest’ultima aveva infatti concesso in leasing un bene produttivo alla società garantita, con contratto stipulato nel 2008. La RAGIONE_SOCIALE si è resa inadempiente al pagamento dei canoni, omettendo di versarli per l’ammontare di 263.000 € circa .
Nel 2009 i due garanti hanno costituito un fondo patrimoniale, nel quale hanno conferito tutti i loro beni immobili.
La società RAGIONE_SOCIALE ha pertanto agito avanti al Tribunale di Roma per ottenere la revocatoria di tale atto, lamentando che la costituzione del fondo patrimoniale fosse volta a sottrarre i beni alla garanzia del suo credito, quale successore della società RAGIONE_SOCIALE che -come detto- aveva concesso il leasing alla società garantita dai due ricorrenti.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda.
Nella resistenza della costituitasi società RAGIONE_SOCIALE, incorporante il RAGIONE_SOCIALE, e delle intervenute società
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quali cessionarie dei crediti della società RAGIONE_SOCIALE, la corte di merito ha rigettato successivamente rigettato l’interposto gravame.
Avverso la decisione della corte di merito il COGNOME e la COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, di Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepisce altresì il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’eccezione è infondata.
Le società RAGIONE_SOCIALE sono subentrate ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto cessionarie del credito.
Il ricorso per cassazione è stato dagli odierni ricorrenti notificato solo ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non anche alle società cessionarie.
Secondo la controricorrente ciò comporta che nei confronti delle medesime la decisione di appello è passata in giudicato, dovendo conseguentemente dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo ceduto il credito alle altre società, ne ha perso la titolarità.
L’eccezione è infondata.
Giusta principio consolidato ‘ la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d’intervento di quest’ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio,
attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le part i ‘ (Cass. 22424/ 2009).
2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c.
Lamentano che la corte di merito non ha deciso la sollevata eccezione d ‘ incompetenza basata sulla qualità di consumatore del convenuto COGNOME, il quale aveva eccepito di avere prestato fideiussione non quale professionista, ma quale genitore del garantito.
Sostengono infatti i ricorrenti che la qualità di consumatore era emersa dagli atti, ed era stata più volte eccepita, e tale questione non era stata espressamente considerata dai giudici di appello.
Il motivo è infondato.
In realtà, la Corte di Appello ha posto in rilievo che oggetto del giudizio è non già l’atto compiuto quale consumatore (fideiussione) quanto bensì il fondo patrimoniale, sicché la dedotta circostanza secondo cui gli odierni ricorrenti avessero prestato la fideiussione come consumatori non condiziona la competenza territoriale nel presente giudizio.
La pronuncia in argomento è invero sussistente, con conseguente infondatezza della mossa censura di violazione dell’articolo 132 cpc. 3.- Con il secondo motivo denunziano violazione degli artt. 18-1920 c.p.c. e dell’ art. 63 D. Lgs. N. 206/2005.
I ricorrenti osservano come nel contratto di fideiussione era contenuta una clausola che determinava la competenza per territorio. E quella clausola andava applicata, con conseguente incompetenza del tribunale inizialmente adito.
Il giudice di primo grado ha disatteso tale eccezione, facendo applicazione dei criteri di individuazione della competenza di cui agli articoli 18 e ss., ed ha deciso che: ‘ Nel caso in esame, è stato correttamente adito il Tribunale di Roma, luogo in cui l’obbligazione è sorta e, essendo stato stipulato a Roma sia il contratto di
fideiussione da cui discende l’obbligazione di pagamento dei convenuti, sia l’atto costitutivo del fondo patrimoniale impugnato in questa sede ‘.
Questa statuizione è stata poi impugnata dai ricorrenti, che hanno ribadito come, sia nel contratto di leasing che in quello di fideiussione che lo garantiva, era convenzionalmente pattuito il foro di Firenze. Sostengono dunque che il giudice di appello avrebbe dovuto prendere atto di tale convenzionale scelta del foro.
Inoltre, ribadiscono che, al di là della clausola, ed è questione già vista nel motivo precedente, avrebbe dovuto seguirsi il foro del consumatore, avendo loro sottoscritto il contratto in quella veste (p. 12 -13 del ricorso).
Il motivo è infondato.
Ed infatti, entrambi i criteri, sia quello convenzionale che quello basato sulla qualità di consumatore, presuppongono che si faccia valere qui la fideiussione, ossia che si discuta degli effetti di quest’ultima: è nella fideiussione che è previsto il foro convenzionale, ed è nella fideiussione che i ricorrenti avrebbero agito quali consumatori.
Invece, oggetto di questa causa è il diverso contratto di costituzione del fondo patrimoniale, che non contiene alcuna clausola sulla competenza e che è irrilevante che sia stato sottoscritto da un imprenditore o da un consumatore.
Questa ratio è stata, sia pure succintamente, fatta valere dai giudici di merito, i quali hanno osservato , per l’ appunto, che i presupposti relativi alla fideiussione non rilevano qui.
E, ciò che conta maggiormente, è che tale ratio non è qui impugnata. Ossia: davanti all’affermazione dei giudici di merito secondo cui , ai fini della competenza per territorio non bisogna fare alcun riferimento al contratto di fideiussione (meno ancora a quello di leasing), i ricorrenti replicano riproponendo la tesi che in quel contratto i criteri di competenza portano altrove. E dunque non
censurano la ratio decidendi , che è nel senso che si debba escludere riferimento alla fideiussione onde individuare la competenza: la ratio secondo cui la fideiussione non è utile a quel fine non è in realtà censurata, in quanto i ricorrenti ripropongono la tesi che sulla base della fideiussione la competenza sarebbe stata diversa. Ma nulla dicono sulla irrilevanza, a quel fine, di quel contratto, e nulla dicono dunque sulla necessità che il criterio di competenza sia attinto proprio da li.
4.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2909 cc, 329, 346 e 112 c.p.c.
Essi assumono di avere eccepito la nullità del leasing, in quanto stipulato in violazione del divieto del patto commissorio, con conseguente nullità della fideiussione.
Il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione con l’argomento che la nullità di quei contratti era questione ultronea in questo giudizio, dove si discute della elusione del credito mediante un atto di disposizione compiuto dal debitore.
I ricorrenti hanno impugnato questo capo di sentenza, ed i giudici di secondo grado hanno rigettato il motivo di appello osservando che la questione della nullità dei contratti ‘presupposti’, ossia quelli da cui nasceva il credito qui oggetto di ‘cautela’ , era stata sollevata tardivamente -da uno solo dei ricorrenti, mentre l’altro non l’aveva neppure posta- e che dunque doveva ritenersi inammissibile in quanto ampliava il tema di decisione.
Ora i ricorrenti obiettano che la questione della tardività, rigettata implicitamente dal giudice di primo grado- che era entrato nel merito della eccezione- non era stata impugnata e dunque era giudicato che l’eccezione non fosse tardiva.
Osservano, inoltre, che poiché si tratta di una nullità assoluta (era stato eccepito, come si è detto, il contrasto con una norma imperativa, quella che vieta il patto commissorio) non poteva addursi alcuna decadenza, essendo le nullità di quel tipo rilevabili sempre.
5.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., vecchia formulazione, per avere il giudice di merito ritenuto tardive le eccezioni di nullità del rapporto tra istituto di credito e debitrice principale, sollevate in sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., e art. 1418 c.c. in relazione agli art. 2744, 1344 e 1526 c.c.
Lamentano l’ erroneità della decisione là dove l’e ccezione di nullità è stata considerata tardiva, avendola asseritamente sollevata con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c.
I motivi, che possono scrutinarsi insieme in quanto connessi, sono infondati.
Essi postulano che sia passata in giudicato la questione della tardività, implicitamente rigettata dal giudice di primo grado e, secondo i ricorrenti, non appellata dalla controparte.
Ma v’è da dire che alcunché la controparte aveva da appellare essendo su quella questione vittoriosa, nel merito.
Invece ad appellare sono stati proprio i ricorrenti che hanno nuovamente devoluto al giudice di appello l’intera questione della nullità, e dunque anche la sua tempestiva deduzione.
E, del resto, a fronte del loro appello, il tema della tardività, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 3), è stato riproposto proprio dalla società appellata, qui controricorrente.
Dunque, per l’una e per l’altra via, quel tema è stato sottoposto ai giudici di appello, che avevano quindi il potere di esaminarlo.
Né può obiettarsi che l’eccezione non poteva essere dichiarata tardiva, in quanto, trattandosi di nullità assoluta, non era soggetta a termini di decadenza.
L’argomento , suggestivo, è infondato.
Pur trattandosi di nu llità di rilevabile d’ufficio, essa deve riguardare l’atto oggetto di giudizio, deve cioè trattarsi della nullità di un atto oggetto della domanda.
Nella specie invece la nullità riguardava atti diversi da quelli oggetto di giudizio ( il leasing e la connessa fideiussione ), la cui nullità serviva a privare di fondamento il credito qui fatto valere. Ossia: oggetto della eccezione era, per l’ appunto , l’inesistenza del credito, rispetto al quale la nullità dei titoli di quel credito (leasing e fideiussione) era solo una questione presupposta. Come tale non rilevabile d’ufficio.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/9/2025.
Il Presidente NOME COGNOME