Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8931/2023 R.G. proposto da :
INDIRIZZO, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè contro
MORABITO ITALIA, PIACENTINI NOME;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3129/2022 depositata il 06/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME conveniva avanti al Tribunale di Milano i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, per ivi nei loro confronti sentir pronunziare declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto notarile del 25 ottobre 2018, con il quale la COGNOME aveva trasferito alla COGNOME la nuda proprietà di immobile sito in Milano.
Le convenute chiedevano il rigetto della domanda, deducendo l’applicabilità dell’ipotesi di cui all’art. 2901, 3° co., c.c., trattandosi di atto satisfattivo di un debito scaduto, e, per altro verso, l’insussistenza nella specie dell’ eventus damni , stante l’ampia consistenza del patrimonio immobiliare della debitrice.
Con la sentenza n. 450/2021, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda.
Con sentenza n. 3129 del 6 ottobre 2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.
In difetto di specifiche censure relative all’elemento soggettivo, la Corte rigettava altresì l’appello incidentale proposto dalla parte beneficiaria dell’atto.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il signor NOME COGNOME, erede della COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., essendo stato il giudizio sin dal 1° grado instaurato senza la vocazione (anche) del marito signor COGNOME, invero litisconsorte necessario avendo preso parte all’atto del 25 ottobre 2018 prestando il consenso ex art. 169 c.c. al trasferimento dell’immobile già conferito in fondo patrimoniale con atto del 13 agosto 2014.
Si duole della conseguente violazione del contraddittorio, comportante la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
L’art. 169 c.c. dispone che, salvo diversa previsione nell’atto di costituzione, non è possibile alienare, ipotecare o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale senza il consenso di entrambi i coniugi.
Tale consenso costituisce presupposto di validità ed efficacia dell’atto di disposizione, senza il quale l’alienazione è nulla (Cass., Sez. I, ord. 22 novembre 2023, n. 32484; Cass., Sez. II, sent. 16 dicembre 2024, n. 32726).
Benché il coniuge non proprietario che presta il consenso non diventi, di regola, parte formale del negozio, la sua volontà si inserisce nella stipulazione contrattuale e concorre causalmente alla produzione degli effetti del trasferimento (Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2025, n. 10547). Ne consegue che il consenso espresso ai sensi dell’art. 169 c.c. non può essere considerato un atto esterno
o meramente autorizzativo, bensì una componente strutturale della fattispecie negoziale complessa che consente la disposizione del bene.
Da ciò deriva che un’azione, come quella revocatoria, diretta a privare di effetti l’atto di disposizione cui il consenso ha concorso, incide direttamente sulla sfera giuridica del coniuge consenziente, alterando la situazione da lui voluta e determinando effetti immediati sulla sua posizione patrimoniale e familiare. Come osservato da questa Corte, ‘è necessaria la presenza del coniuge consenziente come litisconsorte nel giudizio che può raggiungere tale risultato sostanziale, affinché egli possa difendersi dalla sopravvenienza dell’inefficacia della sua volontà’ (Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2025, n. 10547).
Il principio si pone in linea di continuità con quello, più volte affermato, secondo cui nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario anche del coniuge non debitore, ancorché non proprietario dei beni, in quanto beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia e quindi destinatario degli effetti pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda (Cass. Sez. III, Ord. N. 8447 24 ottobre 2023; Cass., Sez. III, sent. 19 luglio 2017, n. 19330; Cass., Sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 21494; Cass., Sez. I, sent. 27 gennaio 2012, n. 1242).
Pertanto, anche con riferimento all’atto di alienazione di un bene del fondo, il coniuge che abbia prestato il consenso ex art. 169 c.c. deve essere parte necessaria del giudizio di revocatoria promosso dal creditore personale dell’altro coniuge, la relativa mancanza determinando la violazione dell’art. 102 c.p.c., con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, trattandosi di vizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass., Sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 17353; Cass., Sez. II, sent. 22 settembre 2016, n. 18690).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio, omettendo di provvedere ai fini dello svolgimento dell’intero processo a contraddittorio integro. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il 2° (con il quale la ricorrente denunzia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 115, 1° co. n. 1, c.p.c. degli artt. 2697 e 2907 c.c., nonché omessa pronuncia sul motivo di gravame relativa alla mancata ammissione, da parte del giudice di prime cure, della c.t.u.) s’impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e di quella di 1° grado, con rinvio al Tribunale di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e quella di 1° grado, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025 dal Collegio, riconvocatosi nella medesima composizione dall’udienza del 9 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME