Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19591 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24083-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 470/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 588/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 24083/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
R.G. 24083/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 23.6.21 n. 470, l a Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME volta ad ottenere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, ex art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/82, maturato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale aveva esperito un pignoramento mobiliare negativo; pertanto, secondo il ricorrente, il patrimonio RAGIONE_SOCIALEa società sarebbe per ciò solo risultato incapiente e conseguenzialmente inutile la presentazione di un’istanza di fallimento, in quanto la società non sarebbe stata assoggettabile in concreto alla predetta procedura concorsuale.
Il tribunale riteneva tempestiva l’azione e accoglibile nel merito la domanda, ricorrendone tutti i presupposti (nella specie, sussisteva una sentenza di condanna esecutiva passata in giudicato, avente ad oggetto il TFR, .il pedissequo precetto, l’esistenz a di una procedura esecutiva di pignoramento mobiliare, con esito negativo).
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dopo aver disatteso l’eccezione di prescrizione del credito per TFR e d’improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziaria per mancato esperimento RAGIONE_SOCIALEa fase amministrativa davanti al Comitato provinciale previsto ex lege
n. 88/89, rigettava nel merito l’appello che era volto ad evidenziare che il ricorrente non aveva presentato istanza di fallimento, quale presupposto per accedere al fondo di RAGIONE_SOCIALE, mentre, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte del merito, il lavoratore aveva comunque esperito già una procedura esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro, che aveva avuto esito infruttuoso.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presenta decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 2 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/82 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 secondo comma del R.D. n. 267/42 (nel testo modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 5/06 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 169/07) in combinato disposto c on l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva tenuto conto che ai fini del pagamento del TFR, non era sufficiente documentare l’esito di una procedura esecutiva individuale infruttuosa, in quanto, il lavoratore avrebbe dovuto provare che il proprio datore di lavoro insolvente non fosse assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale, per non avere i requisiti che consentisser o l’apertura di una simile procedura a suo carico.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 2 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/82, in combinato disposto con l’art. 2697
c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva considerato che il lavoratore non aveva fornito la prova che il proprio datore di lavoro inadempiente, non fosse assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il presupposto RAGIONE_SOCIALEa non assoggettabilità a fallimento RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori ‘ (Cass. n. 1887/20) .
Per la soluzione RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, la prima questione è quindi stabilire se per ritenere la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, assoggettabile a fallimento (circostanza che consentirebbe l’accesso del lavoratore al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), ciò debba essere stabilito -sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta – dal tribunale fallimentare con efficacia di giudicato, oppure se può essere deciso incidentalmente, anche dal giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di intervento del predetto RAGIONE_SOCIALE. La seconda questione è verificare se la procedura esecutiva intrapresa con esito infruttuoso sia sufficiente per far ritenere lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società datrice di lavoro.
In riferimento al primo profilo, secondo la recente sentenza sopra indicata, è evidente che, rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la verifica RAGIONE_SOCIALEa non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato; di più, è una questione che nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti del processo potrebbe validamente chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato, dal momento che, svolgendosi la controversia previdenziale tra il lavoratore assicurato e l’ente previdenziale chiamato al pagamento ed essendo il datore di lavoro terzo estraneo a tale vicenda, l’accertamento che in essa dovesse essere compiuto circa la sua non assoggettabilità a fallimento non potrebbe mai far stato nei suoi confronti, in considerazione dei limiti soggettivi del giudicato stesso.
Nel caso di specie, tuttavia, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha contestato la bontà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento eseguito dal giudice di merito circa la non ricorrenza in concreto RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’assoggettabilità a fallimento RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, ma ha censurato che a tale accertamento avesse proceduto il giudice adito, piuttosto che il tribunale fallimentare: e in tali termini, come anzidetto, la censura è infondata e va senz’altro rigettata.
Mentre, in riferimento alla seconda questione, se la procedura esecutiva intrapresa con esito infruttuoso sia sufficiente per far ritenere lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società datrice di lavoro, va evidenziato che il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituisce un ‘fatto esteriore’ (cfr. art. 5 comma 2 L.F.) sintomatico RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il debitore non sia in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ciò è stato ribadito anche di recente da questa stessa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 1771/23).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte di COGNOME NOME, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.24.