Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1379-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 375/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 244/2017;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE di
garanzia RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 1379/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona riconosceva a NOME NOME il diritto ad ottenere nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di garanzia costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’importo delle ultime tre mensilità non corrisposte dalla datrice di lavoro, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell’art.2545-septiesdecies c.c., in base a verbale di accertamento ministeriale dell’11.2.2013.
Riteneva la Corte che il procedimento di cui all’art.2545 septiesdecies c.c. presupponesse lo stato di insolvenza della società, e che l’atto costituente l’accertamento dello stato di insolvenza fosse il verbale dell’11.2.2013.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per due motivi.
NOME resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1, co.1 e 2 d.lgs. n.80/92, in relazione agli artt.2545-septiesdecies c.c. e 194 ss. R.D. n.267/42, poiché la procedura di scioglimento e liquidazione dell’art.2545-septiesdecies c.c. non
presuppone lo stato di insolvenza e non è equiparabile ad una procedura concorsuale.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1 d.lgs. n.80/92, in relazione agli artt.2545-terdecies e 2545-septiesdecies c.c. per avere ritenuto la Corte che il verbale di accertamento dell’11.2.2013 fosse atto idoneo ad individuare il termine rilevante delle ultime tre mensilità.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art.2 d.lgs. n.80/92 il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di garanzia corrisponde i crediti relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti negli ultimi 12 mesi antecedenti il provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure concorsuali di cui all’art.1, tra cui la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il primo motivo pone la seguente questione giuridica: se il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione ai sensi dell’art.2545septiesdecies c.c. (in precedenza art.2544 c.c.), determini l’inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La risposta in senso negativo deriva innanzitutto dal confronto con l’art.2545-terdecies c.c. (in precedenza art.2540 c.c.), il quale presuppone l’insolvenza e prevede che il provvedimento dell’autorità amministrativa disponga la liquidazione coatta amministrativa.
L’art.2545-septiesdecies c.c. presuppone non l’insolvenza ma il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l’impossibilità di raggiungerlo, l’inattività della cooperativa (mancanza di atti di gestione per un
biennio) o il mancato deposito dei bilanci per un biennio. Proprio perché lo scioglimento non presuppone l’insolvenza, la norma parla non di liquidazione coatta amministrativa, ma di liquidazione.
La differenza è mantenuta dall’art.1 l. n.400/75, che distingue tra liquidazione coatta amministrativa nel caso dell’art.2540 c.c. (oggi art.2545-terdecies c.c.) e liquidazione nel caso dell’art.2544 c.c. (oggi art.2545septiesdecies c.c.).
Il fatto che la liquidazione di cui all’art.2545septiesdecies c.c. sia poi disciplinata dalle regole della liquidazione coatta amministrativa (v. Cass.1083/16) non muta i termini della questione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello.
Come detto, ai fini dell’art.2 d.lgs. n.80/92, importa il provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa, che nell’art.2545-septiesdecies c.c. non c’è, poiché viene dichiarata aperta la liquidazione. Questa poi segue le norme della liquidazione coatta amministrativa, ma ciò non toglie che l’atto primigenio di messa in liquidazione non presuppone l’insolvenza, diversamente dall’art.2545-terdecies c.c., e quindi non è un atto di messa in liquidazione coatta amministrativa. L’insolvenza, se presente, viene accertata ai sensi dell’art.202 l.f. (oggi art.299 l.f.), a procedura di liquidazione già aperta, su ricorso del p.m. o del commissario liquidatore, e dichiarata con sentenza dal tribunale. È a questa fase, come detto successiva al provvedimento di messa in liquidazione ex art.2545septiesdecies c.c., e in particolare alla domanda del p.m. o del commissario liquidatore, che va correlato l’art.2
d.lgs. n.80/92, quando parla di atto che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questo perché la domanda e la sentenza del tribunale accertano, per la prima volta, lo stato di insolvenza che costituisce il rischio considerato dall’assicurazione sociale.
La sentenza, non essendosi attenuta ai suesposti principi, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e conseguente assorbimento del secondo. La Corte statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.