Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 999 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 999 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25486-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 674/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 618/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Fondo di garanzia e TFR. Cessione d’azienda
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
RILEVATO CHE:
La parte in epigrafe ricorre per cassazione contro la sentenza n. 674 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 13 giugno 2022, che ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di NOME COGNOME, volta a ottenere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita.
1.1. A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessi onaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo. Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4 -bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale
ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., n.23509 del 2025, in relazione ad analoga fattispecie.
La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 21 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME