Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18096-2022 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, GRIFFO NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/4/2025
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e TFR. Cessione d’azienda. Deroga all’art. 2112 cod. civ.
-intimati –
per la cassazione della sentenza n. 516 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 17 maggio 2022 (R.G.N. 295/2021).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza n. 516 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 17 maggio 2022, che ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, volta a ottenere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del RAGIONE_SOCIALE, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
-I signori NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4 -bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
-È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
-Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili.
-La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto ).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione