Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18096-2022 proposto da
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
e
COGNOME NOME COGNOME NOME
R.G.N. 18096/2022
COGNOME
Rep.
C.C. 29/4/2025
giurisdizione Fondo di garanzia e TFR. Cessione d’azienda. Deroga all’art. 2112 cod. civ.
-intimati –
per la cassazione della sentenza n. 516 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 17 maggio 2022 (R.G.N. 295/2021).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza n. 516 del 2022, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo e depositata il 17 maggio 2022, che ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il TFR diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto e che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con la società RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del ramo d’azienda. Difetta, dunque, un requisito imprescindibile per l’intervento solidaristico del Fondo, in quanto non è stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento dell’esigibilità del TFR e della proposizione della domanda di ammissione al passivo.
Né giova invocare, in senso contrario, gli accordi derogatori alla solidarietà tra cedente e cessionario (art. 2112 cod. civ.), in quanto stipulati al di fuori delle ipotesi che il diritto dell’Unione europea e la normativa nazionale (art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) hanno tipizzato.
-L’INPS replica con controricorso.
-I signori NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4 -bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
-È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
-Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass., sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 31064, che ha scrutinato tematiche sovrapponibili.
-La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto ).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione