Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 327 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 3426-2020 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita con comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
R.G.N. 3426/2020
COGNOME
Rep.
P.U. 15/10/2024
7/07/2022 giurisdizione Intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’INPS per il pagamento del TFR.
per la cassazione della sentenza n. 488 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 15 luglio 2019 (R.G.N. 496/2018).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
Udito, per il ricorrente, l’avvocat o NOME COGNOME in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 488 del 2019, depositata il 15 luglio 2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto il diritto del signor NOME COGNOME dipendente della società fallita RAGIONE_SOCIALE di percepire dal Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS, l’importo di Euro 20.425,55, a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il credito del lavoratore è stato ammesso al passivo della società RAGIONE_SOCIALE, anche per la quota di TFR concernente il pregresso rapporto di lavoro con la società scissa RAGIONE_SOCIALE Lo stato passivo vincola anche l’Istituto .
-L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso.
-I l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di rigettare il ricorso.
6. -All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore della parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 7 e 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 2506quater e 2112 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto del signor NOME COGNOME di percepire dal Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS, la quota di TFR destinata a gravare sul datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE società di nuova costituzione, beneficiaria, insieme a RAGIONE_SOCIALE, della scissione di RAGIONE_SOCIALE
Ad avviso del ricorrente, non rivestirebbe rilievo determinante il provvedimento di ammissione al passivo di RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’Istituto ben potrebbe contestare la concreta operatività della regola d’intervento del Fondo. Nel caso di specie, la responsabilità solidale della società in bonis RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria della scissione, escluderebbe di per sé il sorgere dell’obbligo dell’INPS di sostituirsi al datore di lavoro e, conseguentemente, «la necessità della tutela sussidiaria pubblica del lavoratore» (pagina 10 del ricorso per cassazione).
Tale interpretazione non soltanto non implicherebbe alcun «aggravio della posizione del lavoratore» (pagina 13 del ricorso), ma varrebbe anche a scongiurare il rischio di condotte fraudolente, finalizzate a trasferire alla collettività i costi delle obbligazioni retributive , in concomitanza con le vicende di circolazione dell’azienda .
2. -Le censure non sono fondate.
-La definitività dello stato passivo non preclude all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, la contestazione della «concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere
degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all ‘ art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 19 delle Ragioni della decisione ).
In tal senso milita la peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall ‘ INPS, in caso d ‘ insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui al l’art. 2 della legge n. 297 del 1982. Il diritto in esame si configura come diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
L’INPS , pertanto, può contestare la sussistenza dei presupposti dell’intervento del Fondo, che postulano i l sorgere dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR, in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, e l’insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente esigibilità del TFR.
-Le questioni prospettate nel ricorso ben possono essere introdotte anche in sede di legittimità e non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 6, 7, 8 e 9), in quanto si dimostrano potenzialmente idonee a scalfire la decisione impugnata e attengono alla corretta interpretazione della disciplina vigente e alla fondatezza della domanda, che spetta al giudice valutare d’ufficio .
-Le contestazioni dell’INPS, pur ammissibili, non colgono, tuttavia, nel segno.
Nel caso di specie, si riscontrano tutti i presupposti tipizzati dalla legge.
In conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, non è in discussione l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR , nella misura acclarata in sede di accertamento del passivo, e non è
contro
verso che l’insolvenza riguardi il datore di lavoro che era tale al momento in cui il TFR è divenuto esigibile.
6. -L’unico elemento addotto dall’Istituto , allo scopo di avversare la pretesa del lavoratore, concerne l ‘asserita responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE (art. 2506quater , terzo comma, cod. civ.), società di nuova costituzione, beneficiaria della scissione della RAGIONE_SOCIALE al pari della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita.
7. -A tale riguardo, devono essere ribadite, per la forza persuasiva delle argomentazioni, che si attagliano anche al caso di specie, le enunciazioni di principio già consolidate nella giurisprudenza di questa Corte: «né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l ‘ art. 2 L. 297 cit. stabilisce che ‘ trascorsi quindici giorni ‘ dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso -e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale -il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. Essendo stato da tempo superato l ‘ inquadramento dell ‘ obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d ‘ ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell ‘ obbligazione. D ‘ altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all ‘ insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma
espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all ‘ esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico» (Cass., sez. lav., 17 ottobre 2018, n. 26021, punto 5 delle Ragioni della decisione ).
I presupposti della tutela previdenziale sono definiti dalla legge, che identifica puntualmente i soggetti meritevoli e si prefigge di apprestare una protezione tempestiva ed efficace e, in pari tempo, nei limiti che essa stessa stabilisce, di fugare il rischio di operazioni elusive, volte a distogliere le risorse pubbliche dalle finalità loro proprie.
Questa Corte ha puntualizzato, inoltre, che «L ‘ equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell ‘ IRAGIONE_SOCIALE al lavoratore nel passivo fallimentare (art. 2, co. 7, L. 82/1990)» (sentenza n. 26021 del 2018, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione ).
Il Fondo, per le somme corrisposte, è surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro. Dopo le innovazioni apportate dall’art. 97, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo è surrogato al lavoratore anche nel privilegio spettante sul patrimonio degli eventuali condebitori solidali (cfr., su tale punto, pagina 2 della memoria scritta del Pubblico Ministero).
8. -Agli elementi, tanto letterali quanto sistematici, che avvalorano l’interpretazione così delineata, l’Istituto non ha contrapposto argomenti risolutivi, che inducano a rimeditare un indirizzo ribadito anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 2 settembre 2024, n. 23470, e 24 marzo 2023, n. 8510 , richiamate dall’Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta).
Peraltro, sulla medesima vicenda della scissione della RAGIONE_SOCIALE, questa Corte si è già pronunciata con l’ordinanza del 30 agosto 2024,
23431, rimarcando che «non rileva l ‘ esistenza di altri obbligati solidali del datore ad escludere l ‘ intervento del Fondo».
-Dalle considerazioni svolte, che esimono dalla disamina dei rilievi del controricorrente sull’incapienza della società scissa e dell’altra società beneficiaria della scissione, discende il rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in virtù della dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avvocato NOME COGNOME
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione