Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 327 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 3426-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita con comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
R.G.N. 3426/2020
COGNOME.
Rep.
P.U. 15/10/2024
7/07/2022 giurisdizione Intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del TFR.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 488 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 15 luglio 2019 (R.G.N. 496/2018).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta all’udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
Udito, per il ricorrente, l’avvocat o NOME COGNOME, in sostituzione, per delega verbale, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 488 del 2019, depositata il 15 luglio 2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto il diritto del signor NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALEa società fallita RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di percepire dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’importo di Euro 20.425,55, a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il credito del lavoratore è stato ammesso al passivo RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche per la quota di TFR concernente il pregresso rapporto di lavoro con la società scissa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Lo stato passivo vincola anche l’RAGIONE_SOCIALE .
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso.
-I l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di rigettare il ricorso.
6. -All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso .
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 1, 2, 3, 7 e 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 2506quater e 2112 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il diritto del signor NOME COGNOME di percepire dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE, la quota di TFR destinata a gravare sul datore di lavoro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società di nuova costituzione, beneficiaria, insieme a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa scissione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Ad avviso del ricorrente, non rivestirebbe rilievo determinante il provvedimento di ammissione al passivo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE ben potrebbe contestare la concreta operatività RAGIONE_SOCIALEa regola d’intervento del RAGIONE_SOCIALE. Nel caso di specie, la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa società in bonis RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria RAGIONE_SOCIALEa scissione, escluderebbe di per sé il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di sostituirsi al datore di lavoro e, conseguentemente, «la necessità RAGIONE_SOCIALEa tutela sussidiaria pubblica del lavoratore» (pagina 10 del ricorso per cassazione).
Tale interpretazione non soltanto non implicherebbe alcun «aggravio RAGIONE_SOCIALEa posizione del lavoratore» (pagina 13 del ricorso), ma varrebbe anche a scongiurare il rischio di condotte fraudolente, finalizzate a trasferire alla collettività i costi RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni retributive , in concomitanza con le vicende di circolazione RAGIONE_SOCIALE‘azienda .
2. -Le censure non sono fondate.
-La definitività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo non preclude all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la contestazione RAGIONE_SOCIALEa «concreta operatività RAGIONE_SOCIALEa regola di intervento del RAGIONE_SOCIALE, incentrata sul ricorrere
degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all ‘ art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 19 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
In tal senso milita la peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in caso d ‘ insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico RAGIONE_SOCIALEo speciale RAGIONE_SOCIALE di cui al l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297 del 1982. Il diritto in esame si configura come diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , pertanto, può contestare la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_SOCIALE, che postulano i l sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR, in virtù RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro, e l’insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro e RAGIONE_SOCIALEa conseguente esigibilità del TFR.
-Le questioni prospettate nel ricorso ben possono essere introdotte anche in sede di legittimità e non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 6, 7, 8 e 9), in quanto si dimostrano potenzialmente idonee a scalfire la decisione impugnata e attengono alla corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente e alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, che spetta al giudice valutare d’ufficio .
-Le contestazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur ammissibili, non colgono, tuttavia, nel segno.
Nel caso di specie, si riscontrano tutti i presupposti tipizzati dalla legge.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro, non è in discussione l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR , nella misura acclarata in sede di accertamento del passivo, e non è
controverso che l’insolvenza riguardi il datore di lavoro che era tale al momento in cui il TFR è divenuto esigibile.
6. -L’unico elemento addotto dall’RAGIONE_SOCIALE , allo scopo di avversare la pretesa del lavoratore, concerne l ‘asserita responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 2506quater , terzo comma, cod. civ.), società di nuova costituzione, beneficiaria RAGIONE_SOCIALEa scissione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita.
7. -A tale riguardo, devono essere ribadite, per la forza persuasiva RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni, che si attagliano anche al caso di specie, le enunciazioni di principio già consolidate nella giurisprudenza di questa Corte: «né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l ‘ art. 2 L. 297 cit. stabilisce che ‘ trascorsi quindici giorni ‘ dal deposito RAGIONE_SOCIALEo stato passivo o dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza in sede di opposizione ad esso -e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale -il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. Essendo stato da tempo superato l ‘ inquadramento RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione del RAGIONE_SOCIALE nei termini RAGIONE_SOCIALEa solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d ‘ ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione. D ‘ altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all ‘ insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma
espressa in tal senso, una dilazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, che la subordini all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico» (Cass., sez. lav., 17 ottobre 2018, n. 26021, punto 5 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
I presupposti RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale sono definiti dalla legge, che identifica puntualmente i soggetti meritevoli e si prefigge di apprestare una protezione tempestiva ed efficace e, in pari tempo, nei limiti che essa stessa stabilisce, di fugare il rischio di operazioni elusive, volte a distogliere le risorse pubbliche dalle finalità loro proprie.
Questa Corte ha puntualizzato, inoltre, che «L ‘ equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga RAGIONE_SOCIALE ‘ I.N.P.S. al lavoratore nel passivo fallimentare (art. 2, co. 7, L. 82/1990)» (sentenza n. 26021 del 2018, cit., punto 5 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Il RAGIONE_SOCIALE, per le somme corrisposte, è surrogato di diritto al lavoratore nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro. Dopo le innovazioni apportate dall’art. 97, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il RAGIONE_SOCIALE è surrogato al lavoratore anche nel privilegio spettante sul patrimonio degli eventuali condebitori solidali (cfr., su tale punto, pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa memoria scritta del Pubblico Ministero).
8. -Agli elementi, tanto letterali quanto sistematici, che avvalorano l’interpretazione così delineata, l’RAGIONE_SOCIALE non ha contrapposto argomenti risolutivi, che inducano a rimeditare un indirizzo ribadito anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 2 settembre 2024, n. 23470, e 24 marzo 2023, n. 8510 , richiamate dall’Ufficio del Pubblico Ministero nella memoria scritta).
Peraltro, sulla medesima vicenda RAGIONE_SOCIALEa scissione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, questa Corte si è già pronunciata con l’ordinanza del 30 agosto 2024,
23431, rimarcando che «non rileva l ‘ esistenza di altri obbligati solidali del datore ad escludere l ‘ intervento del RAGIONE_SOCIALE».
-Dalle considerazioni svolte, che esimono dalla disamina dei rilievi del controricorrente sull’incapienza RAGIONE_SOCIALEa società scissa e RAGIONE_SOCIALE‘altra società beneficiaria RAGIONE_SOCIALEa scissione, discende il rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in virtù RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione