SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 2441 2025 – N. R.G. 00002705 2025 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 27 11 2025
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2705/2025 promossa da:
, c.f. , AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, domiciliata come da ricorso introduttivo; C.F.
– PARTE RICORRENTE –
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, AVV_NOTAIO, domiciliato come da memoria costitutiva; P.
– PARTE CONVENUTA –
All’esito della camera di consiglio , non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l’esposizione delle ragioni di fat to e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, la signora ha evocato in giudizio l’ e chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, a corrisponderle la somma complessiva di euro 34.021,67 lordi, di cui euro 23.412,67 a titolo di TFR, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda la ricorrente ha esposto:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE di Amerigo dal 1° settembre 1976 al 30 settembre 2010;
-che con scrittura privata in data 13 luglio 2012, il sig. , in proprio e quale socio accomandatario della società datrice di lavoro, si è riconosciuto debitore della somma complessiva di euro 114.499,32 a titolo di differenze retributive, di cui euro 19.034,69 netti a titolo di saldo TFR (già
detratto l’importo di euro 28.394,30 corrisposto in precedenza) ed euro 4.654,18 netti a titolo di retribuzione mese settembre 2010, assumendosi l’impegno di provvedere al pagamento con rate mensili consecutive scadenti al 15 di ogni mese;
-che con la predetta scrittura privata il sig. ha rinunciato al diritto alla preventiva escussione del patrimonio della società, consentendole di intervenire nell’esecuzione immobiliare pendente sul proprio immobile in Caselle T.se;
-che l’obbligazione di pagamento rimaneva inadempiuta e di essere intervenuta, pertanto, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero RGE 1092/2012; procedura che rimaneva sospesa per giudizio divisorio, ex art. 601 cpc, conclusosi con sentenza pronunciata in data 16 ottobre 2018;
-che con il progetto di distribuzione emesso nell’ambito della procedura esecutiva, le veniva riconosciuto un importo a copertura delle sole spese sostenute nell’interesse della procedura;
-di aver ottenuto dal tribunale di Torino il decreto ingiuntivo numero 1756/2019 con cui è stato ingiunto al sig. ed alla società in solido tra loro, il pagamento in proprio favore della somma di euro 114,508,32, oltre accessori e spese di
lite;
-che la notifica del predetto decreto nei confronti di si è perfezionata per compiuta giacenza in data 18 novembre 2019, mentre quella effettuata nei confronti della società ingiunta non andava a buon fine siccome trasferita; in data 15 febbraio 2020 si è perfezionata anche la notifica effettuata nei confronti della società (compiuta giacenza presso la residenza del socio accomandatario);
-che ottenuta la formula esecutiva, è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, non iscritto a ruolo in quanto i terzi rendevano dichiarazione negativa;
-che il debitore signor risulta privo di beni utilmente pignorabili ed è irreperibile da anni;
-di aver presentato domanda di intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 31 maggio 2023 per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, trasmettendo all’RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n. 1756/2019, l’atto di precetto, il verbale di pignoramento tentato, il modulo SR53;
-di non aver ricevuto risposta dall’ sia in occasione della presentazione della domanda, sia a seguito di presentazione di ricorso amministrativo.
Resiste l’ .
All’udienza del 6.11.2025 la difesa di parte ricorrente ha ridotto l’importo della domanda rinunciando al pagamento delle ultime tre mensilità ed ha insistito per la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento dell’importo maturato a titolo di TFR e quantificato in euro 23.412,67 lordi.
Considerato.
Nel caso in esame sussistono tutte le condizioni a cui la legge subordina il pagamento del TFR a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso nella memoria riconosce il diritto della parte ricorrente al TFR e si limita a rilevare di aver opposto il silenzio rifiuto alla domanda amministrativa sulla scorta della documentazione allegata dalla ricorrente; documentazione tra la quale non era ricompresa quella riguardante l’intervento azionato nel 2012 nella procedura esecutiva immobiliare, prodotta solo nel presente giudizio.
Se la ricorrente con la domanda amministrativa avesse allegato la documentazione sopra citata, sostiene l’ , la domanda sarebbe stata accolta in via amministrativa in quanto non si sarebbe posta la questione della prescrizione quinquennale del diritto.
In conclusione, l’ deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente del TFR.
Detto TFR ammonta ad euro 18.428,21 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, come da nota autorizzata depositata dalla difesa di parte ricorrente in data 20.11.2025, con importo rettificato nella misura sopra indicata all ‘ udienza odierna.
Infatti, sulla base della busta paga il TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro è pari ad euro 47.305,39 lordi; la ricorrente ha già percepito dal INA , per il medesimo titolo, l’importo netto corrispondente a quello lordo di euro 28.877,18, come risultante dalla relativa certificazione (cfr. doc. acquisita all ‘ odierna udienza).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione di un valore intermedio tra quello minimo e quello massimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e decisa e con la richiesta distrazione in favore
del Difensore antistatario. Del resto, qualora l avesse manifestato alla ricorrente le ragioni che ostavano all ‘ accoglimento della domanda di pagamento del TFR (supposta prescrizione del diritto), la parte ricorrente avrebbe avuto modo di trasmettere all ‘ RAGIONE_SOCIALE la documentazione interruttiva del decorso del termine e questo giudizio non sarebbe stato verosimilmente incardinato.
P. Q. M.
Visto l’art. 442 c.p.c.:
-condanna l’ a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 18.428,21 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; condanna l’ alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e c.u. se versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Torino, 27.11.2025
La Giudice NOME COGNOME