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Fondo di Garanzia: serve titolo contro i soci?

La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore, per accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia INPS, deve obbligatoriamente ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito. Nel caso di una società datrice di lavoro estinta e non più fallibile, questo accertamento deve essere conseguito nei confronti dei soci, quali successori della società, prima di poter presentare domanda all’INPS. Non è possibile accertare il credito incidentalmente nel giudizio contro l’Istituto.

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TFR non pagato da società estinta? Per il Fondo di Garanzia serve prima il titolo contro i soci

L’accesso al Fondo di Garanzia dell’INPS per il TFR rappresenta una tutela fondamentale per i lavoratori di fronte all’insolvenza del datore di lavoro. Ma cosa succede quando l’azienda non è fallita, ma è stata semplicemente cancellata dal registro delle imprese? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: per ottenere l’intervento del Fondo, il lavoratore deve prima munirsi di un titolo esecutivo che accerti il suo credito, anche se questo significa dover agire in giudizio contro gli ex soci della società estinta.

I Fatti di Causa

Il caso esaminato riguarda una lavoratrice che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non aveva ricevuto il TFR da una società di capitali. L’azienda era stata cancellata dal registro delle imprese e, essendo trascorso più di un anno dalla cancellazione, non era più soggetta a fallimento. La lavoratrice si era quindi rivolta direttamente all’INPS per l’intervento del Fondo di Garanzia.

Mentre il Tribunale di primo grado le aveva dato ragione, ritenendo sufficienti i tentativi di recupero del credito e l’evidente assenza di patrimonio della società, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione. Secondo i giudici d’appello, mancava un presupposto indispensabile: un provvedimento giudiziale che accertasse in via definitiva l’esistenza e l’ammontare del credito della lavoratrice nei confronti del suo ex datore di lavoro.

L’accesso al Fondo di Garanzia e i requisiti di legge

La legge istitutiva del Fondo di Garanzia (L. 297/1982) delinea un percorso preciso. L’intervento dell’INPS è ancorato non solo all’insolvenza del datore, ma anche all’accertamento formale del credito del lavoratore. Questo accertamento avviene principalmente in due modi:

1. Insinuazione al passivo fallimentare: se l’azienda è soggetta a procedura fallimentare.
2. Previo esperimento di esecuzione forzata: se l’azienda non è soggetta a fallimento. L’esecuzione deve risultare infruttuosa, dimostrando l’incapienza del patrimonio del debitore.

Entrambi gli scenari presuppongono che il lavoratore sia in possesso di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo o una sentenza) che certifichi il suo diritto. Senza questo documento, l’azione esecutiva non può nemmeno iniziare.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la linea della Corte d’Appello, rigettando il ricorso della lavoratrice e chiarendo che l’accertamento giudiziale del credito è un elemento costitutivo del diritto ad accedere al Fondo di Garanzia.

La Corte ha spiegato che l’obbligazione dell’INPS è di natura previdenziale, non retributiva. L’Istituto è un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e non ha gli strumenti per contestare l’esistenza o l’ammontare del credito. Per questo motivo, il credito deve essere accertato in un giudizio che coinvolga il debitore originario, cioè il datore di lavoro.

Ma come fare se la società è estinta? La Cassazione offre una risposta netta: l’estinzione della società non preclude la formazione del titolo. I soci, infatti, succedono nei debiti sociali non soddisfatti durante la liquidazione, sebbene rispondano solo nei limiti di quanto hanno ricevuto (intra vires). Pertanto, il lavoratore ha l’onere di agire in giudizio contro i soci per ottenere quella sentenza di accertamento che funge da presupposto per la domanda all’INPS. L’eventuale impossibilità di riscuotere concretamente le somme dai soci non è rilevante ai fini della richiesta al Fondo; ciò che conta è ottenere il titolo che cristallizza il diritto.

Le Conclusioni: il Principio di Diritto e le Implicazioni Pratiche

La sentenza stabilisce il seguente principio di diritto: “Allorché il lavoratore presenti all’INPS (…) la domanda volta ad ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge (…). Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito (…). Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (…) e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società“.

In pratica, per i lavoratori che si trovano in questa difficile situazione, la strada per ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia è più strutturata. Non è sufficiente dimostrare che la società è ‘sparita’ e non ha lasciato beni. È necessario intraprendere un’azione legale contro gli ex soci per far accertare da un giudice il proprio credito. Solo con questa sentenza in mano sarà possibile presentare una domanda completa e fondata all’INPS.

È possibile chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS senza aver prima ottenuto un titolo giudiziale che accerti il credito verso il datore di lavoro?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il preventivo accertamento giudiziale della sussistenza e della misura del credito è un requisito costitutivo e imprescindibile per poter accedere alla tutela del Fondo.

Se una società datrice di lavoro viene cancellata dal registro delle imprese e non è più fallibile, il lavoratore come può ottenere l’accertamento del suo credito?
Il lavoratore deve agire in giudizio nei confronti dei soci della società estinta. Essi, infatti, succedono nei rapporti debitori della società e sono dotati di legittimazione passiva, sebbene rispondano solo nei limiti di quanto percepito in fase di liquidazione.

L’accertamento del credito può essere fatto direttamente nel giudizio contro l’INPS per l’accesso al Fondo di Garanzia?
No, la Corte ha escluso che l’accertamento possa avvenire incidenter tantum nel giudizio contro l’INPS. L’accertamento del credito deve preesistere alla domanda di accesso al Fondo e deve essere ottenuto in un giudizio separato contro il datore di lavoro o i suoi successori (i soci).

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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