Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3326-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato;
– ricorrente incidentale –
nonché
FALLIMENTO LA RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI BRESCIA depositato il 10/1/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 14/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento La RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 5/12/2017.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha, per quanto ancora importa, rigettato l ‘ opposizione.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, rilevato, in fatto, che: – in data 22/1/2016, la RAGIONE_SOCIALE Valsabbina s.c.p.a. ha erogato alla società poi fallita un mutuo chirografario di €. 300.000,00, garantito per l ‘ 80% dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (MCC), quale ente gestore del RAGIONE_SOCIALE istituito con l ‘ art. 2, comma 100, lett. a), della l. n. 662/1996; – la banca, a fronte dell’inadempimento della mutuataria, in data 26/4/2017 ha intimato alla stessa il versamento della somma d i €. 255.913,29; – in data 22/12/2017, la RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione della predetta RAGIONE_SOCIALE, ha versato alla banca l ‘importo di € . 205.990,27; – l ‘ RAGIONE_SOCIALE, per conto di RAGIONE_SOCIALE, ha, quindi, chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per la somma complessiva di € . 247.836,94 sulla base di tre cartelle, di cui una appunto relativa al recupero della predetta agevolazione.
1.4. Il tribunale ha, invece, ritenuto che: – l ‘ art. 61, comma 2°, l.fall. prevede che il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato soltanto dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l ‘ intero credito; – il coobbligato (o il fideiussore) che abbia soddisfatto, anche per l ‘ intera parte a suo carico, il credito del creditore, non può, in forza della predetta norma, né esercitare il proprio diritto di regresso né surrogarsi al creditore originario, ove il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti pienamente satisfattivo della pretesa del creditore; – l ‘ opponente, pertanto, onde insinuare al passivo il
credito conseguente all ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE concessa dal RAGIONE_SOCIALE al finanziamento erogato alla società poi fallita, avrebbe dovuto dimostrare il carattere integralmente satisfattivo del pagamento eseguito dal gestore del RAGIONE_SOCIALE in favore della banca finanziatrice; – il pagamento che il gestore del RAGIONE_SOCIALE ha eseguito nel corso del fallimento, invece, è stato solamente parziale e non è, pertanto, idoneo a fondare l ‘ ammissione del gestore del RAGIONE_SOCIALE allo stato passivo del fallimento della debitrice inadempiente.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE, che era intervenuta nel giudizio di opposizione, con ricorso notificato il 26/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.6. L ‘ RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, con ricorso notificato il 27/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.8. Il Pubblico Ministero, con memoria del 4/8/2025, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso sul rilievo che ‘ il RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ adempiere per l ‘ intero la propria obbligazione, ha … realizzato il presupposto legale per insinuarsi al passivo in privilegio da ‘restituzione’, e ciò anche a prescindere dalla soddisfazione integrale dell ‘ istituto di credito, insinuatosi al passivo, che ha erogato il finanziamento alla P.M.I., il cui credito chirografario è comunque estinto in misura corrispondente alle somme allo stesso rimborsate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente relativa modifica dello stato passivo ‘.
1.9. La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 63 l.fall. nonché dell ‘ art. 1292 c.c., in relazione all ‘ art. 360
n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dalla stessa, avendo titolo nel RAGIONE_SOCIALE concessa dal RAGIONE_SOCIALE al finanziamento erogato alla società poi fallita, non poteva essere ammesso al passivo del fallimento della debitrice inadempiente sul rilievo che il credito della banca garantita era stato estinto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, solo in parte, omettendo, per contro, di considerare che: – la banca finanziatrice, avendo provveduto all ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE, si è insinuata al passivo del fallimento al netto della somma recuperata dal gestore del RAGIONE_SOCIALE; -la banca finanziatrice è legittimata a chiedere unicamente al debitore fallito, ma non anche al garante, il pagamento del residuo importo non restituito; – il gestore del fondo non è, del resto, un coobbligato in solido con il fallito ma solo un garante nei confronti della banca finanziatrice; – il pagamento da parte del garante, del resto, è parziale non perché abbia adempiuto solo una parte della sua obbligazione ma perché la RAGIONE_SOCIALE è per legge rilasciata limitatamente ad una parte dell ‘ obbligazione principale; – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell ‘ escussione della RAGIONE_SOCIALE, acquisisce, ai sensi del comb.disp. dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, comma 4, del d.m. 20/5/2005, il diritto di rivalersi sull ‘ impresa inadempiente; deve escludersi che, nel caso di specie, possa trovare applicazione l ‘ art. 61 l.fall. poiché, in ragione della misura massima in cui opera ex lege la RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE può concedere, pari all ‘ 80%, lo stesso RAGIONE_SOCIALE non potrebbe mai soddisfare integralmente l ‘ obbligazione del creditore finanziario con la conseguente impossibilità concreta di potere insinuare il proprio credito al passivo fallimentare, rendendo la disposizione
sulla surroga prevista dal d.m. 20/6/2005 cit., del tutto vana ed ineffettiva; -.
2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del ricorso (incidentale) dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Il decreto impugnato, infatti, si pone in evidente contrasto con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di RAGIONE_SOCIALE pubblica da parte del RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte del creditore determina la surrogazione del predetto RAGIONE_SOCIALE nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).
2.4. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: l’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. ‘ allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘; -l’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del RAGIONE_SOCIALE), prevede, a s ua volta, che: a) la ‘ RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa ‘ alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) ‘ la RAGIONE_SOCIALE è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria ‘; c) ‘ nei limiti della copertura massima di
ciascuna operazione, la RAGIONE_SOCIALE diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (comma 2); d) ‘ la RAGIONE_SOCIALE è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione ‘ (comma 3); e) ‘ in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale ‘; f) ‘ai sensi dell’art. 1203 del c odice civile, nell’effettuare il pagamento, il RAGIONE_SOCIALE acquisisce il diritto a rivalersi sulle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inadempienti per le somme da esso pagate ‘; g) ‘nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure di recupero del credito per conto del RAGIONE_SOCIALE di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ‘ (comma 4).
2.5. Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle RAGIONE_SOCIALE a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: -‘ nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all ‘inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse … ‘ (art. 9, comma 4); -‘per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi ‘; -‘al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di restituzione, nonche RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di rivalutazione e interessi e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ‘ (art. 9, comma 5).
2.6. Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: – la RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato; in caso d’inadempimento dell’impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti; – il RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, nell’effettuare il pagamento, a cquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c.; – i crediti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e RAGIONE_SOCIALE disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); – il credito del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presuppone soltanto l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell’impresa inadempiente.
2.7. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che,
tanto alla luce della natura ‘ pubblicistica ‘ del credito del RAGIONE_SOCIALE garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell’escussione della predetta RAGIONE_SOCIALE, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.
2.8. Il RAGIONE_SOCIALE, pertanto, nel momento in cui adempie per l’intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la ‘ restituzione ‘ RAGIONE_SOCIALE somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme ‘ rimborsate ‘ dal predetto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si è comunque estinto ed è, in parte qua , surrogato, ai sensi dell’art. 1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al RAGIONE_SOCIALE stesso (cfr. Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle RAGIONE_SOCIALE coperti da RAGIONE_SOCIALE pubblica, ha ritenuto che: – la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria nei confronti del garante; – tale obbligazione, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; – in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente
satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo).
2.9. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: – tale ‘ azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE, … ma trovando fondamento nell’atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della RAGIONE_SOCIALE, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell’erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l’insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo ‘; -‘ l’inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio dell’azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l’inapplicabilità dell a disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l’ente concedente può insinuare il proprio credito al passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l’ammissione al passivo ‘ (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguente estinzione in parte qua del credito ammesso.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo
esame, al tribunale di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brescia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME