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Fondo di Garanzia PMI: diritto al passivo fallimentare

Una società, finanziata da una banca con garanzia statale tramite il Fondo di Garanzia PMI, è dichiarata fallita. L’ente gestore del Fondo, dopo aver pagato alla banca l’80% del credito garantito, chiede di essere ammesso al passivo fallimentare. La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo ha un diritto autonomo e privilegiato di insinuarsi al passivo per la somma versata, anche se la banca finanziatrice non è stata integralmente soddisfatta. Questo diritto non è una semplice surrogazione, ma un credito di natura pubblicistica per la ‘restituzione’ delle risorse pubbliche impiegate, rendendo inapplicabile la norma sul regresso tra coobbligati.

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Fondo di Garanzia PMI: via libera all’insinuazione al passivo anche senza il saldo del debito

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un punto fondamentale riguardo l’operatività del Fondo di Garanzia PMI in caso di fallimento dell’impresa beneficiaria. Viene stabilito che l’ente gestore del Fondo può insinuarsi al passivo fallimentare per recuperare le somme versate, a prescindere dal fatto che il creditore principale, ovvero la banca finanziatrice, sia stato integralmente soddisfatto. Questa decisione rafforza la natura pubblicistica e autonoma del credito del Fondo.

I Fatti del Caso

Una società a responsabilità limitata ottiene un finanziamento da un istituto di credito, assistito per l’80% dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia PMI. Successivamente, la società viene dichiarata fallita. A fronte dell’inadempimento, la banca finanziatrice escute la garanzia e l’ente gestore del Fondo le versa l’importo garantito. Di conseguenza, l’agente della riscossione, per conto del Fondo, chiede di essere ammesso allo stato passivo del fallimento per recuperare la somma erogata. Il tribunale, in prima istanza, rigetta la richiesta, sostenendo che, secondo la legge fallimentare, il garante (coobbligato) può agire in regresso solo dopo che il creditore principale è stato interamente pagato, cosa non avvenuta in questo caso.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente gestore del Fondo, cassando il decreto del tribunale. I giudici hanno affermato un principio di diritto di notevole importanza: il diritto del Fondo a insinuarsi al passivo non è subordinato all’integrale soddisfacimento del creditore garantito. La Corte ha chiarito che la normativa speciale che regola il Fondo prevale sulla disciplina generale del codice civile e della legge fallimentare in materia di coobbligati.

Le Motivazioni: la natura autonoma del credito del Fondo di Garanzia PMI

Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica del credito vantato dal Fondo di Garanzia PMI. La Cassazione ha spiegato che il rapporto tra il Fondo e l’impresa beneficiaria non è assimilabile a quello di una comune fideiussione tra privati. Il Fondo non è un semplice coobbligato solidale con l’impresa fallita.

Il suo diritto non nasce da un’azione di regresso o di surrogazione classica, ma costituisce un credito autonomo, di natura pubblicistica, sorto ex lege al momento dell’escussione della garanzia. L’obiettivo di questo credito non è solo tutelare il garante, ma soprattutto riacquisire le risorse pubbliche impiegate per sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Questo diritto alla “restituzione” sorge per il solo fatto che il Fondo ha adempiuto alla propria obbligazione di garanzia, versando alla banca la percentuale pattuita. Pertanto, la norma dell’art. 61 della Legge Fallimentare, che disciplina i rapporti tra coobbligati falliti e richiede il pagamento integrale del debito prima di poter agire, non trova applicazione in questa fattispecie. Il credito del Fondo, inoltre, è assistito da privilegio, a differenza del credito chirografario della banca finanziatrice.

Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza sul Fondo di Garanzia PMI

Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tutela delle risorse pubbliche e all’efficacia del Fondo di Garanzia PMI. Le implicazioni pratiche sono significative:

1. Certezza per il Fondo: L’ente gestore ha la certezza di poter agire immediatamente per il recupero delle somme erogate in caso di fallimento dell’impresa, senza dover attendere la conclusione delle azioni della banca creditrice.
2. Autonomia del Credito: Viene sancita la natura speciale e autonoma del credito del Fondo, che gode di una posizione privilegiata nel passivo fallimentare.
3. Distinzione Netta: Si traccia una linea di demarcazione chiara tra la garanzia pubblica e le fideiussioni private, escludendo l’applicazione automatica delle norme civilistiche e fallimentari previste per queste ultime.

In sintesi, la decisione rafforza il ruolo del Fondo come strumento di politica economica, assicurando che le risorse pubbliche destinate a supportare le imprese possano essere recuperate in modo più rapido ed efficace, preservando la capacità del Fondo di intervenire a sostegno del sistema produttivo.

Il Fondo di Garanzia PMI può insinuarsi al passivo del fallimento anche se il creditore principale non è stato interamente pagato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo può insinuarsi al passivo per l’intero importo della propria obbligazione adempiuta, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice abbia ottenuto o meno la soddisfazione integrale del suo credito originario.

Il diritto del Fondo di Garanzia PMI è un semplice diritto di regresso o surrogazione come quello di un normale fideiussore?
No, il diritto del Fondo non è un semplice diritto di regresso o surrogazione. Si tratta di un diritto autonomo e distinto, di natura pubblicistica, che sorge al momento dell’escussione della garanzia e mira alla ‘restituzione’ delle somme pubbliche erogate. Non è quindi soggetto alle stesse regole di una fideiussione ordinaria.

La normativa fallimentare sui coobbligati solidali (art. 61 l.fall.) si applica al Fondo di Garanzia PMI?
No, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 61 della Legge Fallimentare. Tale norma disciplina i rapporti tra coobbligati solidali, ma il Fondo non assume la posizione di coobbligato, bensì quella di garante con un credito autonomo e privilegiato sorto per legge.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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