Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 991 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 1982-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 472/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 47/2022; udita la relazione della causa sNOMEa nella camera di consiglio del
21/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 1982/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/10/2025
CC
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 18.7.2022 n. 472, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME o a chiedere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare loro gli importi meglio indicati in ricorso, a titolo di retribuzioni, TFR e a titolo di quote non versate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, somme maturate nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -successivamente dichiarata insolvente e per la quale era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria -nei limiti del credito ammesso al passivo, nella corrispondente procedura concorsuale.
La Corte d’appello ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed ha rigettato la domanda di richiesta di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per l’assenza dei relativi presupposti, perché al momento del passaggio dei lavoratori dall’impresa cedente, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’impresa cessionaria, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, entrambe le aziende erano in bonis, essendo stata solo successivamente a tale passaggio, dichiarata insolvente l’impresa cedente (e non la cessionaria), né vi era stata risoluzione del rapporto di lavoro, esse ndo il rapporto proseguito con l’impresa cessionaria, senza soluzione di continuità.
Secondo la Corte territoriale, gli accordi sindacali, ex art. 47 della legge n. 428/90 (di rinuncia dei lavoratori ad avvalersi della solidarietà tra le imprese, per ottenere le proprie spettanze) non potevano derogare all’applicazione dell’art. 2112 c.c., in quanto intervenuti, nell’ambito della vicenda circolatoria dell’azienda, quando le imprese erano entrambe in bonis e la procedura di amministrazione straordinaria aveva riguardato la
sola società cedente, ma successivamente al trasferimento d’azienda e al passaggio dei lavoratori alle dipendenze della società cessionaria. In riferimento alla richiesta di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per le somme non corrisposte dal datore di lavoro al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte del merito ha escluso l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni erogate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a titolo di prestazioni complementari, escludendo che si trattasse di retribuzione direttamente esigibile dal prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro anche perché l’obbligo del datore di lavoro al versamento sussiste nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non del lavoratore e nasce da un rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro che ne è un mero presupposto, ma non la fonte.
Inoltre, era inammissibile la domanda formulata dai lavoratori solo in appello, di condanna delle prestazioni del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in favore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché domanda nuova.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono in cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo e secondo motivo di ricorso (aventi, sostanzialmente analogo contenuto), i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 297/82 e degli artt. 2 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 80/92, con riferimento all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 della legge n. 428/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere la Corte del merito ritenuto intervenuta la deroga all’art. 2112
c.c., in presenza di accordi ex art. 47 della legge 428/90 e in relazione alla società cedente in amministrazione controllata.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 5 del d.lgs. n. 80/92, in relazione all’art. 2112 c.c. .
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 in relazione all’art. 2112 c.c. per avere la Corte di merito escluso il pagamento da parte del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE delle quote trattenute e non versate dal datore di lavoro al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, assumendo la natura previdenziale e non retributiva del relativo credito.
La ricorrente insiste nel ritenere che, con il trasferimento, il rapporto di lavoro sia cessato con il cedente e, pertanto, i crediti già maturati siano esigibili. Anche per le quote non versate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il lavoratore avrebbe tutela nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. L’obbligo di versamento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sorgerebbe, infatti, per effetto di una delegazione di pagamento sempre revocabile fino al suo adempimento, diversamente restandone pregiudicata la tutela del diritto da parte dell ‘interessato.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.
Si controverte dell’idoneità dell’accordo sindacale, ex art. 47 commi 4 bis e 5 cit., intervenuto nell’ambito del trasferimento del ramo di azienda dalla cedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla cessionaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a derogare al principio di cui all’art. 2112 c.c., secondo il quale il trasferimento dell’azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua con il cessionario alle medesime condizioni per le quali era stato stipulato dal cedente.
Come già affermato da questa Corte in numerose pronunce, in materia di trasferimento d’azienda (vedi, tra le altre, Cass. n. 3963/22, Cass. 6842/23, con ampi riferimenti alla disciplina del diritto dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da intendersi qui richiamati), l’accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.
La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell’attività aziendale, è stata ricondotta nell’ambito dell’art. 47, comma 4 – bis, ricordato, mentre il successivo comma 5 disciplina i casi in cui “la continuazione dell’attività (aziendale) non sia stata disposta o sia cessata” e, ciò nonostante, nell’ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell’azienda, si raggiunga un accordo con un’impresa acquirente che preveda “il mantenimento anche parziale dell’occupazione”, ossia l’assunzione di lavoratori già occupati dall’impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
Nell’esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte, con la sentenza n.37789 del 27/12/2022, ha ritenuto che l’accordo concluso non fosse riconducibile alla disposizione di cui alla legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5.
In quel caso, come nell’odierna fattispecie, l’accordo, nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale, non determina l’immediata esigibilità del credito a titolo di TFR
e l’esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, secondo i principi generali enunciati dall’art. 2120 c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Specificamente, e con diretta attinenza al caso in disamina, secondo Cass. n. 23499/24 deve escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d’azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall’art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l’azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un’impresa che versi in situazione di “crisi aziendale” ex art. 2, comma 5, lett. c), l. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad “amministrazione straordinaria”, ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999.
Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha evidenziato che l’accordo previsto dalla norma è res inter alios acta, sprovvisto di effetto vincolante verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che gestisce il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all’intervento del RAGIONE_SOCIALE.
Si deve aggiungere, che non induce a diverse conclusioni, la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell’art. 47, L. n. 428/1990 (per come introdotto dall’art. 368, comma 4, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d’impresa): al riguardo, con particolare riferimento alla novità e discontinuità della previsione, si rinvia a quanto statuito da Cass. n. 31338/24 e Cass. n. 30995/24.
Anche il terzo motivo va disatteso.
I precedenti di questa Corte hanno riconosciuto la natura retributiva delle quote non versate al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma l’esito raggiunto è diverso da quello auspicato dalla ricorrente
(Cass., n. 4265 del 2025, punto 30 e ss; Cass. n. 1951 del 2025, punto 10; Cass. n. 1935 del 2025, punto 6).
In particolare, in continuità con Cass. n. 18477 del 2023, i menzionati precedenti di questa Corte hanno ritenuto che il credito del lavoratore al TFR, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conservi natura retributiva fino a quando il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versamento al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prescelto. Con l’attuazione del vincolo di destinazione, il credito, di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro, si tramuta in credito di natura previdenziale verso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE integrativo.
In coerenza con tali enunciazioni e con le argomentazioni già esposte in sede di scrutinio del (dei) precedente/i motivo/i, in detto debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 cod. civ.), tenuto a adempiere nei medesimi termini ( Cass., nn. 4265, 1951 e 1935 del 2025, citate).
Vi è da considerare che, con ordinanza interlocutoria n. 22066 del 2025, questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente la possibilità o meno di riconoscere il privilegio previsto dall’art. 2751bis , n. 1, c.c. ai crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti a un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negoziale.
Il tema devoluto imporrà, inevitabilmente, l’approfondimento della natura -retributiva o previdenziale- dei crediti in oggetto senza, però, che ciò muti la sorte delle odierne censure. I rilievi della ricorrente, infatti, non sviluppano critiche precise al nucleo decisionale centrale della decisione che attribuisce rilievo all’impossibilità, ex art. 5 del d.lgs n. 80 del 1982, di una
‘erogazione diretta al lavoratore’ di prestazioni a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che trovino ‘titolo (in) prestazioni complementari’ e giudica ‘ nuova ‘ la domanda, formulata in appello, di ‘condanna del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a versare direttamente in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le quote di TFR non corrisposte dalla datrice di lavoro’.
Tali affermazioni dovevano indurre la ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni sNOMEe. Come sviluppate, invece, non scalfiscono il ragionamento decisorio e restano prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata (sulla redazione dei motivi: ex plurimis , Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 17125 del 2007. Più di recente: Cass. n. 9450 del 2024; Cass. n. 15517 del 2020; Cass.
n. 20910 del 2017).
Il ricorso va, dunque, complessivamente rigettato.
Le spese possono compensarsi, atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.10.25 Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME