Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26802-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 382/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n.343/2022 della Corte d’appello di Firenze che, respingendo il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo che aveva condannato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mediante intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 della legge n. 297/1982, al pagamento in favore di NOME COGNOME del TFR maturato in esito al rapporto di lavoro intercorso con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, credito accertato mediante ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria cui era sottoposta la società.
Propone due motivi di censura.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per due motivi, entrambi proposti ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 297/1982, con riferimento all’art. 2114 cod. civ., ‘per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro (e quindi del rapporto assicurativo-previdenziale), contenuto in un precedente provvedimento giurisdizionale, reso nella controversia fallimentare tra il lavoratore e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non era stato evocato in giudizio né era intervenuto, faccia stato anche nel rapporto previdenziale in spregio al principio della piena autonomia del rapporto previdenziale facente capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 8, della legge n. 297/1982, con riferimento agli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ. nonché all’art. 3, commi e 10 della legge n. 335/1995, ‘per avere i Giudici del gravame pronunciato la condanna all ‘erogazione della prestazione previdenziale de qua nonostante la pacifica circostanza, ostativa al sorgere del necessario rapporto assicurativo previdenziale, dell’intervenuta prescrizione dei contributi assicurativi dovuti per la tutela apprestata dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il trattamento di fine rapporto’.
Il primo motivo di doglianza è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
La sentenza motiva nei seguenti termini.
-Va in primis ricordato che ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. il principio di automaticità delle prestazioni opera in via generale ove non vi siano diverse disposizioni delle leggi speciali, che difettano nella materia della RAGIONE_SOCIALE fornita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il mancato pa gamento del Tfr e delle ultime tre mensilità, ‘sicché il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deve erogare la prestazione anche se il rapporto di lavoro su cui si basa il diritto al Tfr o alle ultime tre mensilità presenta dei periodi per i quali i contributi non sono stati versati e sono ormai prescritti; ed anche se tale rapporto di lavoro non è stato a suo tempo denunciato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘.
-Quindi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può contestare la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: ‘vale infatti la regola per cui una volta ammesso il credito del lavoratore allo stato passivo del fallimento, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può contestarl o e ne è vincolato nell’ an e nel quantum essendo del resto tutelato mediante il subentro nel credito del lavoratore verso il fallimento (o diversa procedura concorsuale) come prevede l’art. 2, comma 7, legge n. 297/1982′.
La Corte ha richiamato a sostegno del decisum giurisprudenza di legittimità, che è stata, però, oggetto di un successivo revirement .
Come efficacemente affermato da Cass. n. 14179/2020, ex multis , «il principio affermato da questa Corte nelle pronunce citate in sentenza è stato superato dalla giurisprudenza successiva, a partire da Cass. 19 luglio 2018 nr. 19277 (conformi: Cass. n. 30804/2018, Cass. n. 29363/2018, Cass. 28/11/2019 del 31128), in forza della quale è stato ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di RAGIONE_SOCIALE non deriva l’effetto di totale inibizione dell’accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi da cui nasce l’obbligo di tutela assicurativa, né la impossibilità per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di contestare, a seguito dell’ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale, ai sensi dell’articolo 2 legge 297/1982; ai fini dell’attribuzione al lavoratore del beneficio in discussione, pertanto, non deve reputarsi sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale -contrariamente a quanto ritenuto della sentenza impugnata ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dall’articolo 2 D. Lgs. 80/1992, mediante accertamento in fatto che viene demandato al giudice del merito in sede di rinvio» (di recente, anche Cass. n. 23467/2024 ed i precedenti ivi citati).
I Giudici territoriali non si sono conformati ai suddetti principi, avendo, di converso, sostenuto che l’ammissione del credito al passivo fallimentare in via definitiva precludeva ex se all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
avesse o meno partecipato all’accertamento in sede fallimentare, di sollevare qualsivoglia contestazione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione alla prima ragione di censura, assorbito il secondo motivo, con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME