Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19771 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28989-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 22/2021;
Oggetto
R.G.N. 28989/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 28989/21
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 1.6.21 n. 131, l a Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame di COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Imperia che aveva respinto la domanda proposta da quest’ultimo volta ad ottenere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, ex art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/82, e RAGIONE_SOCIALEe ultime tre mensilità maturate alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 11.5.12.
Il tribunale aveva rigettato la domanda, in quanto i crediti relativi alle ultime retribuzioni erano prescritti, in applicazione del termine annuale di cui all’art. 2 comma 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/82 decorrente dalla chiusura del fallimento RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro, per mancanza di attivo ripartibile, intervenuta nel giugno 2014 e dunque già spirato al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa del luglio 2016. Per quanto riguardava la pretesa relativa al TFR, non ancora prescritta per la durata quinquennale del relativo termine, difettava il preventivo vaglio giudiziale in sede concorsuale, quale condizione essenziale per accedere al beneficio, ex art.2 legge n. 297 cit., in quanto il ricorrente non aveva insinuato neppure tardivamente il proprio credito al passivo f allimentare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 L.F., né la mancata insinuazione poteva essere giustificata dal fatto che il curatore fallimentare non avesse effettuato le comunicazioni ai potenziali creditori, ex art. 92 L.F., posto che la sentenza dichiarativa di fallimento era soggetta a una forma di pubblicità legale e, quindi, conoscibile con l’impiego RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza.
La Corte d’appello, pur ritenendo non decorso il termine annuale di prescrizione che poteva iniziare a decorrere solo dal momento in cui si fossero perfezionati gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, riteneva che la domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse proponibile proprio per il mancato perfezionamento dei presupposti del diritto all’intervento del RAGIONE_SOCIALE; accoglieva, nondimeno, la doglianza sulla mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del primo grado, alla luce dalla natura RAGIONE_SOCIALEa
prestazione richiesta e RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali del richiedente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presenta decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 1, 2, 3, 6 e 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 297/82, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto infondata la richiesta di intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il ricorrente né si era insinuato al passivo fallimentare né aveva esperito alcuna procedura esecutiva individuale a carico RAGIONE_SOCIALEa società o dei suoi soci e senza che la circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata comunicazione del Curatore, ex art. 92 L.F. potesse costituire esimente circa la mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale a carico RAGIONE_SOCIALEa società, ex datrice di lavoro.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di garanzia costituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 297 del 1982, ove, accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del RAGIONE_SOCIALE, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato “in bonis” e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente ‘ (Cass. n. 1886/20) .
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il lavoratore non aveva proposto domanda di insinuazione al passivo, neanche tardiva, nella procedura fallimentare cui era stata assoggettata la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, né aveva
agito in sede esecutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società o dei soci dopo la chiusura del fallimento, per insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘attivo, in data 4.6.14.
Infine, il ricorrente non ha neppure efficacemente censurato l’ulteriore ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, secondo cui la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare era possibile per il lavoratore anche in assenza RAGIONE_SOCIALEa specifica comunicazione da parte del curatore fallimentare, attraverso il regime di pubblicità legale legato alla consultazione del Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese, così da poter azionare il credito in sede concorsuale mediante la domanda di insinuazione al passivo anche tardiva, al fine di integrare il presupposto necessario alla proponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di accesso al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.24.