Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
Oggetto: buoni postali obbligo di consegna del Foglio Informativo Analitico – violazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14840/2024 R.G. proposto da Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1748/2023, depositata il 27 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, depositata il 27 dicembre 2023, che, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace, ha revocato il
decreto con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di NOME COGNOME la somma di euro 2.000,00, a titolo di rimborso di tre buoni postali fruttiferi e la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima di identico importo a titolo di risarcimento dei danni per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico;
la Corte di appello ha accolto il gravame della società in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione della domanda di adempimento contrattuale;
ha, tuttavia, ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligazione di consegna del Foglio Informativo Analitico, proposta in via subordinata, condannando la società al pagamento di un importo corrispondenti al valore dei titoli il cui rimborso era stato negato per prescrizione del relativo diritto;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME
la ricorrente d eposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei dd. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 e Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 settembre 2002, degli artt. 1175, 1339, 1374 e 1375 cod. civ., 115-117 t.u.b. e 21-23 t.u.f., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non era stato consegnato al sottoscrittore alcun foglio informativo al momento dell’investimento e che, conseguentemente, questi non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso;
aggiunge, in proposito, che le condizioni cui soggiacciono i buoni postali fruttiferi in oggetto erano fissate nella relativa normativa di settore, alla cui conoscenza l’investitore era tenuto , per cui il danno lamentato non poteva essere ricondotto alla mancata consegna del
foglio informativo;
-sottolinea l’erroneo riferimento agli obblighi informativi previsti dal testo unico bancario e dal testo unico finanza, in quanto non applicabili all’attività di raccolta del risparmio postale;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 598 cod. civ., per aver il Tribunale negato che fosse avvenuta la consegna del foglio informativo e omesso di considerare il decorso del termine previsto dalla legge per la conservazione dei documenti;
-con l’ultimo motivo si duole della v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo, avuto riguardo al fatto che i danni allegati si erano verificati nel momento in cui l’operazione era stata posta in essere;
questo Collegio rileva che le questioni interessate dai motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto di altro procedimento, iscritto al n.r.g. 12321/2024, discusso all’odierna adunanza e rinviato alla pubblica udienza in ragione del valore nomofilattico di tali questioni (con ordinanza n. 18229 del 10 luglio 2025), per cui appare opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa della decisione di quello dinanzi menzionato
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’ 8 luglio 2025.