Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7860-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1722/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/10/2022 R.G.N. 2206/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1.La Corte d’appello di Bari, con la sentenza in atti, pronunciando sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza resa dal tribunale tra l’appellante e COGNOME
NOME, nonché sull’appello incidentale formulato da quest’ultimo, ha accolto in parte sia l’appello principale che quello incidentale; e in riforma della impugnata sentenza ha condannato COGNOME NOME a pagare a COGNOME NOME in qualità di coerede della defunta sorella COGNOME NOME la somma di euro 265.271,15 -in luogo di quella € 380.443,17 -a titolo di liquidazione della quota di partecipazione alla impresa familiare ex art. 230 bis c.c., oltre accessori di legge.
2.- La Corte d’appello ha rilevato, anzitutto, che il giudice di primo grado, a seguito di c.t.u. contabile, aveva determinato la quota di partecipazione del COGNOME alla cessata impresa familiare in € 380.443,17 recependo il cosiddetto metodo di mercato e senza attribuire rilievo alla cosiddetta fiscalità latente già oggetto di positivo apprezzamento del ctu (che alla stregua dei successivi chiarimenti resi sempre dal c.t.u. in prime cure, risultava però di fatto neutralizzato non avendo avuto nessun impatto sul valore della quota “considerato che le minusvalenze potenziali rilevate pari ad € 138.528,57 erano superiori alle potenziali plusvalenze pari ad € 44.918 e che l’RAGIONE_SOCIALE Entrate con la risoluzione numero 176/E del 28/8/2008 aveva stabilito che in caso di recesso del collaboratore di un’impresa familiare, la quota ad esso spettante non è assoggettabile ad Irpef in capo al percipiente”).
3.- La Corte d’appello ha poi evidenziato di aver ritenuto necessario rinnovare la c.t.u. per tener conto del correttivo rappresentato dalla cosiddetta fiscalità latente, valutando all’uopo anche l’eventuale incidenza sulle conclusioni peritali della sopravvenuta circostanza del conferimento dell’azienda da parte del RAGIONE_SOCIALE nella società di capitali RAGIONE_SOCIALE, in data 5/3/2018.
4.- La Corte ha pure escluso l’applicabilità dell’art. 110 del Regio decreto del 27 luglio 1934, n.1265 posto che nella fattispecie di causa non veniva in questione la determinazione dell’indennità d’avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al precedente titolare, ma la valutazione dell’azienda in sé; ha ritenuto che andasse perciò confermata la determinazione del valore dell’intera azienda, comprensiva dell’avviamento, attraverso il criterio ordinario del valore di mercato.
5.Quanto all’incidenza della c.d. fiscalità latente (rappresentata dalla possibilità che in futuro i plusvalori accertati dal valutatore possano scontare una tassazione, possibilità che quindi diminuisce il valore dei beni di impresa stimati) la Corte ha aderito alla valutazione del c.t.u. secondo cui occorreva tener conto di tale fattore, in quanto, pur trattandosi in sostanza di carichi potenziali comunque differiti, era opportuno, ai fini della determinazione del valore economico della quota, prenderli in considerazione al pari di quanto vengono considerate nelle stime patrimoniali altri valori potenziali, quali le plusvalenze; pertanto la quantificazione della liquidazione della quota doveva avvenire proporzionalmente al valore economico dell’impresa alla cui determinazione concorrono tanto eventuali componenti positive quanto eventuali componenti negativi (latenti o potenziali); la circostanza che la fiscalità latente rappresenti un onere prescindeva dal destinatario finale dell’imposizione tributaria e rilevava solo ai fini della definizione dei rapporti interni.
Quanto poi all’aliquota fiscale da applicare per determinare la predetta incidenza la Corte ha rilevato che il c.t.u. aveva citato autorevole dottrina a supporto della tesi che in sede di stima degli oneri fiscali potenziali si dovesse tener conto della
probabilità e della tempistica effettiva di manifestazione nel tempo della plusvalenza e della minusvalenza accertata; per cui il valutatore non deve fare applicazione diretta e acritica RAGIONE_SOCIALE aliquote fiscali correnti alla data di valutazione, bensì operare un’applicazione ponderata di quest’ultime, valutando la probabilità e la tempistica di effettiva manifestazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e RAGIONE_SOCIALE minusvalenze accertate (nel caso di specie pari a quella del 35%).
6.La Corte di appello ha pure respinto l’eccezione di nullità della relazione del c.t.u. per novità della censura circa le modalità di valutazione dell’avviamento e per asserita mancanza di specifico motivo di appello; ed ha sostenuto che la censura avverso le modalità di calcolo utilizzate dal perito di prime cure per la valutazione dell’avviamento della RAGIONE_SOCIALE, ovvero la scelta del metodo di mercato in luogo di quello legale, ex art.110 T.U.LL.SS. risultava tempestivamente formulata a pag.7 dell’atto d’appello ed era stata espressamente reiterata nella seconda parte del medesimo atto alle pagg.da 21 a 29.
7.Inoltre, quanto all’appello incidentale circa la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite operata in primo grado la Corte ha ritenuto di dover accogliere in parte il motivo d’appello, anche all’esito dell’accoglimento parziale dell’appello principale. Pertanto, in ragione della valutazione RAGIONE_SOCIALE domande e RAGIONE_SOCIALE istanze difensive RAGIONE_SOCIALE parti (domanda iniziale, valore della domanda e eccezioni), dell’esito complessivo del giudizio, nonché del principio di causalità della lite ex articolo 91 c.p.c., ed anche in considerazione dell’obiettiva complessità della questione, ha ritenuto di compensare per metà le spese del doppio grado ponendo a carico dell’appellante le spese relative alle espletate c.t.u.
8.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME con tre motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo ex art. 360, n. 3 si denuncia la violazione degli artt. 230 bis, 2082, 2289, 2426 n.6 cod. civ., nonché degli artt.103 TUIR e 5 DPR 22/12/86 n.917 per erronea interpretazione della disciplina sull’impresa familiare; inapplicabilità del correttivo in diminuzione dato dalla c.d. ‘fiscalità latente’ al valore di liquidazione della partecipazione del collaboratore.
2.- Con il secondo motivo si deduce ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. la violazione degli artt. 157 co.3°, 342 e 434 c.p.c. per l’omessa declaratoria di nullità parziale della CTU espletata in grado d’appello; esame di un motivo non oggetto di impugnazione e conseguente nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione relativamente alla modalità di valutazione dell’avviamento.
Con il terzo motivo ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. si sostiene la violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 co. 2° cod. civ. e al D.M. n.55/14 per l’errata ed ingiustificata compensazione parziale RAGIONE_SOCIALE spese di lite per entrambi i gradi e l’errata liqui dazione RAGIONE_SOCIALE spese con discostamento immotivato dal valore medio di riferimento.
4.- Venendo allo scrutinio RAGIONE_SOCIALE censure, il Collegio rileva preliminarmente che, in particolare, quelle articolate con il primo motivo del presente ricorso per cassazione (relativamente all’applicazione del fattore costituito dalla c.d. fiscalità latente in diminuzione del valore della quota di partecipazione spettante al partecipe all’impresa familiare) richiedono una valutazione,
da parte di questa Corte, rilevante ai fini nomofilattici, di talché si impone l’esame RAGIONE_SOCIALE stesse in pubblica udienza, con il coinvolgimento di tutte le parti e del AVV_NOTAIO Generale sulle questioni di diritto prospettate.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 15 ottobre 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME