Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15866 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 29875/2021 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresentano e difendono come da procura in atti ;
-.ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che, unitamente all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) , lo rappresenta e difende giusta procura in atti ;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso il decreto nr.3652/2021 depositato in data 18/10/2021 dal Tribunale di Bologna ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto della domanda e l’accoglimento del ricorso incidentale;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese che fossero ammessi al passivo del RAGIONE_SOCIALE, in via chirografaria, i crediti, per la somma di € 4.400.000,00, a titolo di finanziamento soci e, per la somma di € 100.002,00, a titolo di compensi per la carica di amministratore.
2 Il G.D escluse sia il credito per il compenso di amministratore, accogliendo l’eccezione di inadempimento proposta dal curatore, che quello per i finanziamenti erogati alla società in vista della proposizione dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nell’ambito della quale sarebbe stato richiesto il risarcimento dei danni arrecati dai comportamenti, contra legem ed in violazione dello statuto, posti in essere dall’istante di importo superiore al credito azionato.
3 Sull’opposizione proposta da NOME COGNOME, il Tribunale di Bologna ha parzialmente accolto il ricorso, ammettendo il credito per il compenso professionale, sul presupposto dell’infondatezza dell’eccezione di inadempimento, stante l’assenza di collegamento tra tali inadempimenti (relativi ai bilanci degli anni 2015, 2017 e 2018) e i compensi (relativi all’anno 2019, mesi da maggio a ottobre) ed escludendo quello per il finanziamento.
3.1 Evidenziava il Tribunale che i finanziamenti da parte dell’amministratore alla società furono erogati in un epoca in cui l’insolvenza di RAGIONE_SOCIALE era manifesta (come si desumeva dalla
sentenza di fallimento, da cui risulta che ai primi di novembre l’amministratore nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. aveva rilevato plurimi decreti ingiuntivi esecutivi e azioni esecutive già in corso), e, non essendo riconducibili a un ragionevole programma di salvataggio, non ebbero altro scopo se non quello di procrastinare l’emersione del dissesto, anche a costo di aggravarne le conseguenze.
3.2 Sulla scorta di tali emergenze l’erogazione delle somme, secondo i giudici bolognesi, andava ricondotta alla nozione di prestazione contraria alla morale e al buon costume così come precisato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la conseguente esclusione del diritto alla ripetizione.
4 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art 380 bis.1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il motivo denuncia violazione dell’art. 2035 c.c. in relazione all’ art. 360 1° comma nr 3 c.c.; si sostiene che il finanziamento della società da parte dei soci è, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, prestazione legittima che, come prevede l’art 2467 c.c., se effettuata in condizioni di « eccessivo squilibrio dell’indebitamente rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento », attribuisce al conferente comunque il diritto « il rimborso … postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ». L’espressa regolamentazione del prestito in condizioni di insolvenza della società, parificato al conferimento di
capitale rende, a dire dell’COGNOME, il finanziamento non contrario all’ordine pubblico. Il ricorrente assume, altresì, che il prestito era stato erogato a seguito di diffusione da parte di un terzo di notizie infondate e tese esclusivamente a realizzare un’importante speculazione sui titoli della società e, dunque, era coerente alle necessità finanziarie della società così come via via manifestatesi, fino alla nomina del commissario giudiziale, in data 31 ottobre 2019.
2 Il motivo è inammissibile, in primo luogo, ai sensi dell’art. 360bis, c.p.c., per essere il provvedimento impugnato conforme a consolidati principi di diritto.
2.1 Il giudizio di immoralità delle prestazioni eseguite dal ricorrente e la loro irripetibilità, è stato formulato sulla scorta di un indirizzo, condiviso da questo Collegio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamato nel provvedimento del Tribunale.
2.2 Questa Corte ha, infatti, affermato che « ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto » (cfr .
Cass. 4376/2024, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello oggetto di causa, 16706/2020, ma vedi anche Cass. 2014 /2018; 9441/2010; e 5371/1987).
2.3 Non giova alle ragioni del ricorrente il riferimento alla disciplina settoriale contenuta ne ll’invocato art . 2467 c.c. in forza del quale
2.5 A ciò si aggiunga che la regola contenuta nell’art.2467 c.c. è espressamente prevista solo per le società a responsabilità limitata, in coerenza con la ratio della norma consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tale disciplina estensibile alle società azionarie di modeste dimensioni e a partecipazione familiari o comunque ristrette (“chiuse”) (cfr. Cass. n. 14056/15 e 16291/2018).
2.6 Orbene, RAGIONE_SOCIALE, per stessa ammissione del ricorrente non era certo una ‘società chiusa’, nell’accezione precisata dalla Corte Suprema, ma, anzi, una società quotata e, dunque, ‘ aperta ‘ ,
cioè tale anche verso gli investitori esteri che aveva fatto ricorso al mercato del capitale di rischio regolamentato da RAGIONE_SOCIALE; né era certo società di modeste dimensioni, essendo giunta a capitalizzare sul mercato oltre un miliardo di Euro.
2.7 E’ inammissibile anche l’ulteriore profilo della censura con il quale il ricorrente assume che il finanziamento si giustificava con le necessità finanziarie di mettere a disposizione risorse a causa dell’attacco che RAGIONE_SOCIALE avrebbe subito da fondi e investitori speculativi -tra cui, in particolare, RAGIONE_SOCIALE -, attacco che avrebbe provocato il crollo sul mercato del valore del titolo azionario della società e la sospensione dei finanziamenti da parte del ceto creditizio e del MISE.
2.8 Si tratta di rilievi che si contrappongono al percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, per il quale siffatte erogazioni finanziarie erano prive di una « concreta finalità imprenditoriale » e « non riconducibili a un ragionevole programma di salvataggio », traendone così l’inevitabile conseguenza che esse « non avessero altro scopo se non quello di procrastinare l’emersione del dissesto (di RAGIONE_SOCIALE), anche a costo di aggravarne le conseguenze »
2.8 In realtà parte ricorrente, sotto l’affermata denuncia di una violazione di legge -declinata, ai sensi dell’art.360, 1 comma, n. 3 c.p.c. -compie e richiede (a questa Corte di legittimità) un nuovo scrutinio di fatti e di circostanze -e ciò, con particolare riferimento alle presunte ragioni che avrebbero indotto l’amministratore a compiere i finanziamenti, di cui è stata chiesta l’ammissione al passivo fallimentare -diverso da quello fornito dal giudice di merito e conforme a quello soggettivo suggerito dal medesimo ricorrente. Ma così formulato, il motivo di impugnazione si risolve, in realtà, in una mera censura in fatto, invece vietata in sede di legittimità, in base al costante insegnamento di questa Corte secondo cui risulta inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca,
apparentemente, una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (così, Cass. n. 3340 /2019; cfr. anche Cass. 24155/2017 e 640/2019).
3 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
4 Il motivo del ricorso incidentale deduce violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c., per avere il Tribunale omesso l’esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio di merito, costituito dalle violazioni e gli inadempimenti commessi dall’ex amministratore, puntualmente allegati e documentati nel corso del processo, anche nel 2019 e, dunque, nei periodi a cui si riferiscono i compensi di amministratore richiesti.
3.1 Il ricorso incidentale -in quanto tardivo (perché notificato in data 22.12.2022, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato avvenuta in data 19.10.2021) -va dichiarato inefficace, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, ai sensi dell’art. 334, 2° comma, c.p.c. ( cfr. Cass. 15220/2018).
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4.1. In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto
alla parte ricorrente principale (cfr. Cass. 4074/2014 e 23469/2014).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano, in € 30.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024
il Presidente NOME COGNOME