Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32550 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE del. assembl.
AC – 4/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06058/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2047/2020, pubblicata il 15 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e in prosieguo, breviter : ‘la società’) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto del saggio degli interessi , l’ha condannata a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 400.000,00, a titolo di rimborso finanziamento soci.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la questione inerente alla necessità di postergazione del rimborso del finanziamento del socio, ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. , era infondata, siccome nessuna prova era stata fornita che, al momento della sua erogazione, la società stessa versasse in una condizione di eccessivo squilibrio dell’ indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero in una situazione in cui era ragionevole effettuare un conferimento, come documentato in atti dal verbale del c.d.a., coevo al prestito per cui è causa, inerente all’ emissione di un prestito obbligazionario, ove anche i sindaci davano atto dell’inesistenza di criticità finanziarie e gli amministratori attestavano la solvibilità della società gestita, come documentato dall’avvenuta concessione alla società di un mutuo bancario, non essendovi, quindi, alcuna prova di difficoltà finanziarie rilevanti al momento della concessione del finanziamento per cui causa.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo «1. Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 115 c.p.c. e 112 c.p.c. con riferimento all’art. 2467 c.c. », deducendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato sulla questione dei presupposti di applicabilità della postergazione ex art. 2467 cod. civ. senza avvedersi che la questione dei suoi presupposti – individuati dal Tribunale nella sola insolvenza o stato di liquidazione – era preclusa dalla mancata proposizione di impugnazione su tale parte della sentenza a opera del COGNOME che, solo in comparsa conclusionale in appello, e dunque tardivamente, aveva riproposto la deduzione inerente alla corretta interpretazione dell’art. 2467 cod. civ., cui tuttavia aveva rinunciato costituendosi in appello.
Il motivo è infondato. Pacifico essendo -tanto che ne dà atto la stessa ricorrente -che oggetto dell’ impugnazione da essa stessa proposta in via incidentale in appello era ancora la questione della corretta interpretazione dei presupposti di applicazione alla fattispecie concreta del disposto dell’art. 2467 cod. civ., ne deriva che il giudice di secondo grado , nel fornire per l’appunto l’ interpretazione dei presupposti di applicabilità della norma, non ha affatto violato il principio devolutivo della domanda in appello, né tampoco il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, come detto, la questione era stata devoluta in appello dalla stessa odierna ricorrente e, quindi, era ancora sicuramente sub iudice.
Da ultimo, va rilevata l’erroneità della deduzione della ricorrente inerente alla pretesa ‘rinuncia’ alla domanda in fase di appello da parte dell’odierno controricorrente . La rinuncia alla domanda riguarda il petitutm (nella specie sicuramente oggetto di riproposizione in appello), e non le ragioni giuridiche facenti parte della causa petendi che, evidentemente, sono rimesse alla valutazione del giudicante ( iura novit curia ); una volta acclarata che la questione dell’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. alla fattispecie era oggetto di cognizione da parte del giudice di appello, a maggior ragione è infondata ogni pretesa di avvenuta formazione sul punto di un giudicato interno, che vieppiù si riferisce alla mancata impugnazione di capi di domanda e non certo alla prospettazione delle ragioni giuridiche fondanti il suo preteso accoglimento.
b) Secondo motivo: «2. Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2467 c.c.; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti», deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso una situazione di indebitamento eccessivo al momento dell’erogazione del finanziamento da parte del socio, siccome la società era, invece, all’evidenza sottocapitalizzata rispetto alla realizzazione del proprio oggetto sociale (costruzione di una autodromo e di tutti gli immobili al suo servizio), sicché il conferimento da parte del socio sarebbe stato ben più ragionevole rispetto al finanziamento, dovendo tenersi presente che il COGNOME, all’epoca del finanziamento, era anche amministratore della società, irrilevanti essendo le assicurazioni dedotte dal verbale del c.d.a. del gennaio 2012, in presenza di
evidenti squilibri patrimoniali nei saldi netti della società stessa anche al momento dell’ottenimento del mutuo bancario, in epoca di poco successiva al finanziamento.
Il motivo è infondato, atteso che l’ interpretazione fornita dalla Corte di appello dei presupposti di applicabilità dell’art. 2467 cod. civ., estesi non solo a situazioni-limite di insolvenza o stato di liquidazione della società finanziata, ma che hanno riguardo anche a situazioni di squilibrio dell’ indebitamento netto o a situazioni in cui sarebbe stato necessario un conferimento, è conforme all’ interpretazione fornita da questa Corta della predetta norma (Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019).
Per il resto, la censura è inammissibile, siccome versata totalmente in fatto e tesa, sotto l’ apparente deduzione di una falsa applicazione dell’art. 2467 cod. civ. (mentre dei fatti naturalistici omessi, discussi in lite, e di cui si dia dimostrazione di decisività ai fini del decidere relativi alla dedotta violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., non v’è traccia nella censura) a indurre questa Corte a rivisitare il materiale probatorio, partitamente analizzato dal giudice di appello al fine di escludere la prova nel caso di specie della sussistenza dei citati presupposti applicativi della norma in esame.
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE a rifondere a COGNOME NOME le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME