Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6899 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1023/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1700/2022, depositata il 22 novembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 22 novembre 2022, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale
Oggetto: società a responsabilità limitata finanziamento dei soci
Tribunale che aveva respinto la sua domanda di accertamento della non esigibilità del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE di cui all’invito al pagamento del 15 aprile 2016 e pari a euro 2.778.865,21, avanzata ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.;
dalla sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda l’attrice aveva allegato che: era una società al cui capitale partecipava, nella misura del 25%, la convenuta RAGIONE_SOCIALE aveva un debito nei confronti di quest’ultima per l’importo di euro 2.778.865,21, sorto nel 2012 quale corrispettivo di un contratto di appalto; l ‘incasso di tale somma era stata dilazionata sine die , atteso che la debitrice era stata attinta da iniziative giudiziarie che avevano causato ingenti ripercussioni sulla gestione societaria e che la creditrice aveva inteso supportare finanziariamente la società non escutendo il credito per anni e non impugnando la delibera sociale di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 con cui tale credito era stato inserito tra quelli postergati ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. ;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, evidenziando che dalle risultanze probatorie acquisite non emergeva una situazione di «rischio di insolvenza» al momento della concessione della dilazione rilevante ai fini della postergazione legale del credito;
ha, quindi, disatteso il gravame confermando la valutazione del Tribunale in ordine all a mancata dimostrazione da parte dell’appellante della sussistenza de gli elementi previsti dall’art. 2467 cod. civ. per la postergazione del credito, osservando che parte appellante non aveva dimostrato l’esistenza, al momento del conferimento del (presunto) finanziamento, di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al suo patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci, ritenendo insufficienti, a tal fine, i dati riportati nel bilancio di esercizio della società appellante chiuso al 31 dicembre 2018;
ha aggiunto che non corrispondeva al vero l’assunto dell’appellante che la creditrice non aveva mai chiesto l’adempimento dell’obbligazione debitoria;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al fatto che il Tribunale prima e la Corte di appello poi avevano accertato la insussistenza dei presupposti della postergazione del credito con riferimento al momento in cui il credito era sorto, come se la domanda avesse a oggetto un credito scaturito f in dall’origine da un finanziamento del socio, e non già, come puntualmente richiesto, con riferimento al successivo momento in cui erano sopraggiunti a carico della società i presupposti di cui all’art. 2467, secondo comma, cod. civ., in relazione all’evoluzione della struttura finanziaria e patrimoniale della società;
con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2467, 2479 e 2479-ter cod. civ. e 61, 115, 116, 191, 194 e 198 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il finanziamento del socio può realizzarsi anche indirettamente, mediante la sua mancata riscossione del credito e il sopraggiungere di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento e che in tale ipotesi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467, secondo comma, cod. civ., va valutata con riferimento al momento in cui la società si trova in tali situazioni;
-i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
le doglianze muovono dall’assunto che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, abbiano accertato la insussistenza dei presupposti della postergazione del credito -in particolare, di una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamente rispetto al patrimonio netto ovvero di una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento da parte dei soci, con riferimento al momento in cui era sorto il credito e non al momento in cui si manifesta -sia pure tacitamente -la volontà del socio di concedere il finanziamento;
tale assunto non trova conferma nella sentenza impugnata la quale ha ritenuto -coerentemente con la ricostruzione dell’istituto offerta dalla ricorrente -che i presupposti per la postergazione del credito vadano accertati «con riferimento al momento della concessione del presunto finanziamento» e, comunque, ha rilevato che la società creditrice aveva «tempestivamente e ripetutamente» chiesto il pagamento del credito in oggetto;
le censure non si confrontano con tale ultima statuizione con cui la Corte territoriale ha sostanzialmente negato che fosse stata dimostrata la concessione del finanziamento, in quanto tale costituente autonoma ratio decidendi ;
può aggiungersi, in ogni caso, che i motivi non interpretano correttamente la decisione impugnata la quale -coerentemente con la ricostruzione dell’istituto offerta dalla ricorrente ha ancorato la valutazione della sussistenza dei presupposti della postergazione al momento della concessione del «presunto» finanziamento e non a quello in cui il credito poi asseritamente «trasformatosi» in finanziamento è sorto;
così facendo, non colgono la seconda autonoma ratio decidendi ;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si
liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del l ’11 febbraio 2025.