Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18994/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 932/2020 depositata il 27/02/2020;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1. -La società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), costituita nel 2004 e rimasta inattiva fino al 2006, nel 2007 assunse in appalto lavori edili, che realizzò tramite imprese subappaltatrici.
1.2. -Negli anni 2007-2009 NOME ricevette da Banca RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALEp.a. (di seguito RAGIONE_SOCIALE) finanziamenti, sotto varie forme, per oltre un milione di euro.
1.3. -A settembre 2010 MC venne dichiarata fallita e nel 2013 il curatore fallimentare promosse un’azione di responsabilità contro RAGIONE_SOCIALE, deducendo che sin dal 2008 MC avrebbe dovuto cessare la propria attività per riduzione del patrimonio sociale al di sotto della soglia minima di legge, e che l’illecita prosecuzione dell’attività era stata resa possibile -oltre che dalla condotta degli amministratori (responsabili anche di specifici atti distrattivi del patrimonio sociale) e dei sindaci (che avevano svolto un controllo solo formale della contabilità e della gestione avvedendosi tardivamente della loro irregolarità) -dalla condotta del ceto bancario e, in particolare, di RAGIONE_SOCIALE, che le aveva erogato credito sulla base di due distinti rapporti (anticipazioni bancarie su fatture in nero e scoperto di conto corrente) solo perché le attività si svolgevano nel l’orbita d el gruppo RAGIONE_SOCIALE, quando una diligente applicazione delle regole riguardanti l’erogazione del credito avrebbe dovuto indurre la banca a diverse determinazioni.
1.4. -Secondo l’assunto attoreo, le condotte della banca e degli amministratori e sindaci avevano concorso a cagionare danni ai creditori e al patrimonio sociale, quantificabili nell’incremento del deficit maturato negli esercizi dal 2007 al 2010, pari a circa 10 milioni di euro. Veniva così chiesto l’accertamento in via incidentale della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, in solido con amministratori e sindaci, e la sua la condanna al risarcimento del danno.
1.5. -In corso di causa il giudice istruttore formulò una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che prevedeva solo il pagamento delle spese, senza rinunzia di RAGIONE_SOCIALE all’ammissione del proprio credito di euro 1.360.130,00 al passivo fallimentare di MC.
1.6. -Il curatore, dando atto che il g.d. aveva ri-quantificato il danno sofferto da MC in misura pari agli interessi sul finanziamento ammesso al passivo (euro 178.000,00), si dichiarò disposto ad accettare in via transattiva il pagamento della metà (euro 89.000,00) e in sede di precisazione delle conclusioni chiese l’ accoglimento delle originarie domande, quantificando in pari misura il pregiudizio patrimoniale subito da MC.
1.7. -Il Tribunale di Napoli, ritenuta ammissibile la domanda, rigettata l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa, riconosciuta la legittimazione attiva del curatore ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2393 c.c. e rigettata l’eccezione di prescrizione, nel merito ha rigettato la domanda, ritenendo non sufficientemente allegato e provato che il contegno della banca non fosse stato improntato a una sana e prudente gestione, che la banca avesse concesso credito in base a informazioni inadeguate e che sussistesse il nesso di causalità tra il finanziamento erogato e il dissesto.
1.8. -Il Fallimento ha proposto tre motivi di appello, in punto di mancanza di prova della contrarietà della condotta della banca ai principi di sana e prudente gestione, mancanza di prova del nesso eziologico e omessa pronuncia sulla istanza di c.t.u.
1.9. –RAGIONE_SOCIALE ha riproposto tutte le eccezioni «sollevate, non esaminate o rigettate», segnatamente: A) nullità della citazione; B) difetto di autorizzazione ad agire; C) difetto di legittimazione attiva (non trattandosi di azione di massa); D) inammissibilità della modifica della domanda in sede di p.c.; E) inammissibilità dell’ azione dei creditori sociali nella sRAGIONE_SOCIALE; F) insussistenza delle condizioni della responsabilità da concessione abusiva di credito; G) difetto di legittimazione passiva; H) violazione del giudicato esterno sul l’a mmissione al passivo del credito; I) prescrizione.
-La Corte d’appello di Napoli , richiamata Cass. Sez. U, 11799/2017 in tema di riproponibilità ex art. 346 c.p.c. delle eccezioni di rito e di merito non esaminate o assorbite (D, F, G, H) e necessità di appello incidentale per quelle decise esplicitamente o implicitamente (A, B, C, I), ha ritenuto che le eccezioni sub A e B, a differenza delle restanti, non fossero riqualificabili sub specie di
appello incidentale e fossero quindi coperte dal giudicato interno, ha rigettato l’eccezione sub D ed ha accolto quella di giudicato esterno sub H, evocando per analogia i precedenti di Cass. 20222/2013 e Cass. 13289/2012.
-Avverso detta decisione il Fallimento propone un unico motivo di ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il Fallimento ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 96 l.fall. nonché 2446 e ss., 2486 e 2393 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto la domanda della curatela coperta dal giudicato esterno formatosi per effetto dell’ammissione al passivo fallimentare del credito della banca, in quanto fondato proprio sul finanziamento oggetto dell’azione di risarcimento dei danni per abusiva concessione del credito. Al contrario, l’inconfigurabilità del giudicato esterno discenderebbe dalla natura endofallimentare predicata dall’ultimo comma dell’articolo 96 l.fall.
Contesta l’analogia con l’azione revocatoria operata dalla corte d’appello, non essendo qui in gioco la validità di un contratto ai fini dell’ammissione al passivo del credito che ne discende, bensì la commissione di un fatto illecito che ha cagionato un danno ingiusto, non escluso ex se dalla validità ed efficacia del contratto, volta che si accerti un comportamento illecito, sanzionabile in forza delle regole dettate in tema di responsabilità extracontrattuale, e il concorso nella causazione del danno ingiusto e risarcibile.
Semmai, l’ammissione al passivo fallimentare sarebbe propedeutica all’accertamento della misura del pregiudizio sofferto dalla società, che si riflette sull’ammontare del passivo in cui è incorporato l’importo del finanziamento abusivo, per capitale e interessi.
-Le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso sono destituite di fondamento e, nel merito, il ricorso risulta fondato e meritevole di accoglimento, dovendosi escludere che l’ammissione del credito della banca al passivo fallimentare preclud a l’azione di responsabilità per finanziamento abusivo.
5.1. -Occorre muovere dal rilievo che, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, l.fall., «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso».
Ciò significa che i provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo fallimentare non acquistano propriamente efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi interni alla relativa procedura, ove la domanda ex art. 93 l.fall. risulta univocamente ed esclusivamente orientata al riparto dell’attivo fallimentare (Cass. 11808/2022).
Costituisce infatti approdo condiviso che l’efficacia preclusiva attribuibile alle decisioni assunte nell’ambito dell’accertamento ‘ del passivo’ e non ‘dei crediti’, come significativamente recita la rubrica del Capo V del Titolo II della l.fall., così correlando indissolubilmente quell’accertamento alla successiva fase di distribuzione dell’attivo -osta, sì, al riesame delle sottese questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti nella sede fallimentare, ma non spiega anche efficacia di vincolo positivo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, quand’anche vertente sul medesimo rapporto giuridico.
Di qui il principio per cui l’ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (Cass. 8010/2022, 27709/2020, 25640/2017, 19940/2006; cfr. Cass. 34421/2023; v. già Cass. 2423/1994).
5.2. -Difettano allora di pertinenza i precedenti di legittimità evocati dal giudice a quo (Cass. 20222/2013 e Cass. 13289/2012), nei quali veniva in rilievo il diverso tema dell ‘esercizio di azioni della curatela (nella specie, azione revocatoria) tese a perseguire un effetto incompatibile con le risultanze dell’accertamento del passivo e tale da richiedere una modifica del passivo, però non più praticabile dopo l’esaurimento dei rimedi tipici allestiti dall’ordinamento , essendosi così prodotto, appunto, l’effetto preclusivo del giudicato endofallimentare.
5.3. -Valgono invece, in senso contrario, i precedenti di questa Corte, evocati dalla Procura generale, nei quali è stato escluso il possibile contrasto di giudicati tra l’ammissione di crediti al passivo fallimentare, stabilizzata dal giudicato endofallimentare, e le azioni spiegate dalla curatela in sede ordinaria per l’accertamento della invalidità del medesimo titolo contrattuale (cfr. Cass. 11808/2022, 8010/2022, 27709/2020 , in quest’ultimo caso con la chiosa che il giudicato endofallimentare «non si estende alle eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che non formano oggetto della pronuncia del g.d.»).
Essi testimoniano infatti che, a maggior ragione, l’ammissione al passivo fallimentare del credito da finanziamento non può precludere un’azione risarcitoria della curatela volta a far valere, come nel caso in esame, la responsabilità della banca creditrice per l’illecito sostegno finanziario fornito all’impresa , restando semmai impregiudicata la possibilità per la banca di contrapporre quel credito, in via di compensazione e fino a concorrenza, ex art. 56 l.fall., alla pretesa risarcitoria esercitata dal curatore in sede ordinaria ( ex multis , Cass. 882/1975, 12537/1992); possibilità del resto riconosciuta anche nel caso in cui l’ammissione al passivo non sia definitiva, o non sia stata nemmeno richiesta, poiché il principio del concorso formale ex art. 52 l.fall. non impedisce al creditore di proporre eccezione riconvenzionale di compensazione con un proprio controcredito nel giudizio proposto dal curatore fallimentare (Cass. 18223/2002, 30298/2017; cfr. Cass. Sez. U, 21499/2004; Cass. 28833/2017).
6. -L’applicazione dei riferiti principi conduce a cassare l’affermazione conclusiva della corte territoriale per cui «La domanda del fallimento -nei termini ridotti in corso di causa al solo danno arrecato al patrimonio sociale e non più a quelli cagionati ai creditori -è coperta dal giudicato formatosi per effetto della definitiva ammissione al passivo del credito della banca comprensivo (tra l’altro) dei danni lamentati. Il che rende superfluo l’esame dei motivi dell’appello ed assorbe ogni altro motivo dell’appello incidentale condizionato della banca».
6.1. -Difatti, l ‘avvenuta ammissione al passivo falliment are del credito da finanziamento della banca non spiega efficacia preclusiva all’accertamento della responsabilità risarcitoria fatta valere dalla curatela nei suoi confronti in sede ordinaria -sia pure nella misura alfine ridotta e parametrata agli interessi passivi maturati proprio sul credito ammesso al passivo -trattandosi di titoli ben distinti, l’uno di natura contrattuale l’altro di natura extracontrattuale.
Resta insomma impregiudicata la possibilità per il curatore di contestare in quella sede la più ampia ‘condotta’ della banca, ritenuta causativa del dissesto, in ordine alla quale la suddetta misura rappresenta solo un indice del pregiudizio dedotto, senza assurgere a ‘ bene della vita ‘ che, mediante l’azione risarcitoria, si voglia privare di titolo, in termini di validità ed efficacia.
In questo, la vicenda è affatto diversa da ll’ipotesi in cui il curatore , in sede di ammissione al passivo, ometta di sollevare eccezione revocatoria in via breve: tale omissione risulta infatti preclusiva della corrispondente azione in sede ordinaria, proprio in quanto volta direttamente a privare di efficacia il titolo in forza del quale il credito è stato ammesso, con la stabilità endofallimentare che gli compete.
-Nessuna preclusione pro iudicato , quindi, all’esame dei motivi di appello spiegati dalle parti, che la corte territoriale dovrà condurre tenendo ovviamente conto dei successivi approdi di questa Corte (Cass. 18610/2021; conf. Cass. 29840/2023), in base ai quali:
«l’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva”, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa»;
ii) «la responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo»;
iii) «il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.».
-In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, provvederà a decidere la causa alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2024.