Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17807/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO
– resistenti –
NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– resistente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2133/2024, depositata il 19 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che chiede l’accoglimento del ricorso;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Genova, depositata il 19 luglio 2024, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Imperia, a decidere sulle domande della predetta RAGIONE_SOCIALE di condanna della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME al pagamento del saldo di un conto corrente e al residuo di un contratto di finanziamento conclusi dalla predetta RAGIONE_SOCIALE e garantiti da fideiussione prestata dagli altri soggetti coinvolti nel giudizio, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo emesso in favore della RAGIONE_SOCIALE;
la sentenza impugnata, dopo aver riunito le distinte opposizione proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata ex art. 66 bis cod. cons. dagli opponenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenendo che questi, nel prestare la loro garanzia per le obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE avessero agito quali consumatori, avuto riguardo alla loro «trascurabile» partecipazione al capitale di tale società, al fatto che non avevano mai ricoperto cariche in essa e al fatto che ciascuno di loro svolgeva un’attività professionale rispetto alle quali non era dato ravvisare alcun collegamento con quello della debitrice principale;
il ricorso è affidato a tre motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME depositano unica memoria difensiva;
NOME COGNOME deposita, altresì, memoria difensiva comprensiva di ricorso incidentale condizionato;
-tutte le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver: declinato in modo errato l’onere probatorio, rivolgendolo alla creditrice anziché al garante; ritenuto che una partecipazione sociale nella misura del 20% fosse «trascurabile»; omesso di considerare che una quota di pari misura era detenuta anche NOME COGNOME, il quale tuttavia non ebbe a garantire la società e ciò deporrebbe nel senso della sussistenza del dedotto interesse professionale in capo agli opponenti; equivocato il senso dell’attività professionale dei due opponenti, che si sostanzia proprio nell’assunzione professionale di partecipazioni sociali che, al fine del loro corretto dispiegarsi, vengono attivamente garantite; la documentazione prodotta in giudizio darebbe conto delle numerose cariche amministrative e partecipazioni sociali assunte dai due garanti; aver ritenuto necessario che l’attività professionale si svolga « all’interno » della società garantita; aver omesso di considerare la circostanza secondo cui gli opponenti erano soggetti interessati all’andamento della RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto la qualità di consumatori degli opponenti NOME COGNOME e NOME COGNOME pur in presenza di una ulteriore garanzia a tutela del credito costituita da una lettera di patronage forte dagli stessi rilasciata;
con l’ultimo motivo si duole del fatto che la sentenza del Tribunale, dopo aver dichiarato la competenza del Tribunale di Imperia a decidere la controversia con i garanti, ha ritenuto che tale competenza attraesse anche le due ulteriori e differenti opposizioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME per ragione di connessione;
con riferimento ai primi due motivi deve ribadirsi che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso,
senza considerare il contratto principale (come affermato da Corte Giust. UE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau , e 14 settembre 2016, causa C-534/15, COGNOME );
deve, pertanto, ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, in quanto in questa evenienza la prestazione della fideiussione non costituisce atto espressivo di tale attività, né è strettamente funzionale al suo svolgimento (così, Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2023, n. 5868; vedi anche Cass. 10 luglio 2025, n. 18834; Cass. 23 dicembre 2020, n. 27618; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742);
la menzionata giurisprudenza unionale ha chiarito che nel valutare se una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale abbia agito o meno nell ‘ ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società assumono rilevanza l’assunzione di ruoli di amministrazione in quest ‘ ultima o la titolarità di una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale;
orbene, ritiene questo Collegio che la titolarità degli opponenti COGNOME e COGNOME di partecipazioni sociali nella RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 20% ciascuno e la sottoscrizione da parte loro di una lettera di patronage «forte» in favore dell’ente creditore quale ulteriore garanzia a sostegno dell’adempimento della società debitrice costituiscano, unitariamente valutati, elementi sintomatici del fatto che la prestazione della fideiussione costituisca un’attività strumentale rispetto alla gestione dell’ attività sociale;
si evidenzia, in primo luogo, che la partecipazione al capitale di una società di capitali nella misura del 20% non può, di per sé, essere considerata trascurabile e, dunque, costituisce un elemento che va preso in considerazione nella valutazione in oggetto;
in secondo luogo, si rappresenta che la lettera di patronage è uno
strumento che si colloca nell’ambito delle garanzie atipiche ed è utilizzato prevalentemente nel contesto delle relazioni tra imprese e banche, in particolare tra società capogruppo e società controllate;
il loro contenuto può avere a oggetto l’impegno di comunicare determinate informazioni ovvero, come nel caso in esame, di controllare e di adoperarsi in modo che il patrocinato adempia le proprie obbligazioni rafforzando, così, la convinzione del creditore, cui la lettera di patronage è rivolata, sull ‘ affidabilità del debitore (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n. 32026; Cass. 3 aprile 2001, n. 4888);
in questi ultimi casi, il patronnant esercita tale controllo e si adopera in tal senso mediante la propria posizione di influenza, generalmente derivante dalla partecipazione al capitale del patrocinato (cfr., altresì, Cass. 27 settembre 1995, n. 10235);
da ciò può evincersi che il rilascio di una lettera di patronage , soprattutto ove qualificabile quale «forte», presuppone e al tempo stesso rivela la capacità del patronnant di incidere sulla gestione della società patrocinata;
tale considerazione, rafforzata dalla partecipazione al capitale sociale nella misura, non trascurabile, del 20%, induce a ritenere che il rilascio da parte dei soci COGNOME e COGNOME della fideiussione dedotta in giudizio costituisca espressione di un’attività professionale, in quanto strettamente funzionale agli scopi sociali perseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE;
la fondatezza delle doglianze articolate con i primi due motivi determina l’assorbimento di quella articolata con il terzo motivo, in quanto avente a oggetto la medesima statuizione;
con l’uni co motivo cui è affidato il ricorso incidentale condizionato si denuncia che il foro competente, ai sensi degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sarebbe comunque quello di Imperia, quale luogo di residenza delle persone fisiche e sede della società;
evidenzia, in proposito, che non può trovare applicazione il foro
convenzionale di Genova, previsto nell’originario contratto concluso con la RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’odierna ricorrent e era mera cessionaria del credito controverso e non cessionaria dell’intero rapporto contrattuale;
il motivo è inammissibile;
la proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, che l’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. consente, alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, solo la facoltà di depositare scritture difensive e documenti (cfr. Cass. 20 agosto 2018, n. 20826; Cass. 29 settembre 2005, n. 19132; Cass. 29 novembre 2004, n. 22365);
per le suesposte considerazioni il ricorso per regolamento di competenza va accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Genova;
le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara il ricorso incidentale inammissibile; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Genova; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
Il Presidente